Art. 4.
                  Attivita' in materia di eccedenze
                di personale temporanee e strutturali
  1.  Allo  scopo  di  armonizzare  la  gestione  delle  eccedenze di
personale temporanee e strutturali con gli obiettivi della regione in
materia  di  politica  attiva  del lavoro, sono previsti strumenti di
raccordo tra lo Stato e la regione.
  2.  In  particolare  presso  la regione e' svolto l'esame congiunto
previsto  nelle  procedure  relative  agli interventi di integrazione
salariale  straordinaria, nonche' quello previsto nelle procedure per
la dichiarazione di mobilita' del personale.
  3.  Nell'ambito  delle  procedure  di  competenza del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  di  cui al comma 2, la regione
esprime un motivato parere.