Art. 4. Attivita' in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali 1. Allo scopo di armonizzare la gestione delle eccedenze di personale temporanee e strutturali con gli obiettivi della regione in materia di politica attiva del lavoro, sono previsti strumenti di raccordo tra lo Stato e la regione. 2. In particolare presso la regione e' svolto l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria, nonche' quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilita' del personale. 3. Nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2, la regione esprime un motivato parere.