Art. 5.
              Criteri per l'organizzazione del sistema
                       regionale per l'impiego
  1.  L'organizzazione  amministrativa  e  le  modalita' di esercizio
delle  funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto
sono  disciplinati  con legge regionale da emanarsi entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'osservanza
dei  principi  di  efficienza, economicita' e trasparenza dell'azione
amministrativa e ispirandosi alla partecipazione dei lavoratori e dei
datori  di  lavoro  per  quel che concerne la proposta, valutazione e
verifica  delle  linee programmatiche e delle politiche del lavoro di
competenza regionale.
  2.  La  regione  adotta  la  sua  normativa  con  l'osservanza  del
principio  di  rendere  effettiva sul territorio l'integrazione tra i
servizi  all'impiego,  le  politiche attive del lavoro e le politiche
formative.