Art. 6. Soppressione di organi collegiali 1. A decorre dalla data di costituzione delle strutture previste dalla normativa regionale di cui al comma 1 dell'articolo 5 sono soppressi tutti gli organi collegiali e periferici del mercato del lavoro ed in particolare: la Commissione regionale per l'impiego, le Commissioni provinciali e circoscrizionali per l'impiego e per la mano d'opera agricola, le Commissioni provinciali per il lavoro domestico, le Commissioni regionali, provinciali e comunali per il lavoro a domicilio e le Commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio.