Art. 6.
                  Soppressione di organi collegiali
  1.  A  decorre  dalla data di costituzione delle strutture previste
dalla  normativa  regionale  di  cui  al comma 1 dell'articolo 5 sono
soppressi  tutti  gli  organi collegiali e periferici del mercato del
lavoro  ed in particolare: la Commissione regionale per l'impiego, le
Commissioni  provinciali  e  circoscrizionali  per l'impiego e per la
mano  d'opera  agricola,  le  Commissioni  provinciali  per il lavoro
domestico,  le  Commissioni  regionali, provinciali e comunali per il
lavoro  a  domicilio e le Commissioni provinciali per il collocamento
obbligatorio.