Art. 7.
                              Personale
  1.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
presente   decreto,   sentita   la   regione   e   le  organizzazioni
sindacali maggiormente  rappresentative,  con  decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri, si provvede alla individuazione in via
generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da
trasferire, ivi compresa la cessione di contratti ancora in corso.
  2.  Il  personale  appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e
della  previdenza sociale in servizio, alla data di entrata in vigore
del  presente  decreto,  presso la direzione regionale e le direzioni
provinciali  del lavoro - Settore e servizio politiche del lavoro - e
presso   le   sezioni   circoscrizionali   per  l'impiego  e  per  il
collocamento  in agricoltura, e' trasferito alla regione nella misura
del  settanta  per  cento  ed  inquadrato  in un ruolo provvisorio in
conformita' alle previsioni di cui al successivo comma 5.
  3.  La  percentuale di personale che rimane nei ruoli del Ministero
del  lavoro  e della previdenza sociale e' stabilita nella misura del
trenta  per  cento  con una possibile oscillazione fino ad un massimo
del cinque per cento. A tale contingente si accede mediante richiesta
degli  interessati  da  avanzare  entro  trenta  giorni dalla data di
entrata  in vigore del provvedimento di cui al comma 1, contenente le
tabelle di equiparazione tra il personale statale trasferito e quello
in servizio presso la regione e gli enti locali.
  4.  Nel  caso  che le richieste di cui al comma 3 non corrispondano
alla percentuale prevista, il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale provvede a predisporre, entro i trenta giorni successivi alla
scadenza  del  termine  di  cui  al medesimo comma 3, una graduatoria
regionale rispettando i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma
1,    d'intesa    con    le   organizzazioni   sindacali maggiormente
rappresentative.
  5.  Al  personale  trasferito e inquadrato nel ruolo provvisorio di
cui  al  comma  2  si  applicano  le  norme  di  stato giuridico e di
trattamento    economico    vigenti   presso   l'Amministrazione   di
provenienza,   fino   all'emanazione   della   legge   regionale   di
inquadramento.  Il  mantenimento  della  posizione  retributiva  gia'
maturata  e'  assicurata  dalla  regione sulla base del finanziamento
statale di cui al successivo articolo 11.
  6.  Il personale di cui al comma 2 sara' definitivamente inquadrato
nei  ruoli delle amministrazioni competenti ad esercitare le funzioni
ed  i  compiti  attribuiti,  sulla  base  della  legge  regionale  di
organizzazione di cui all'articolo 8, comma 3.
  7. Il personale che esercita l'opzione nei limiti della percentuale
di  cui al comma 3, rimane nei ruoli del Ministero del lavoro e della
previdenza   sociale   ed   e'  di  norma  assegnato  alle  strutture
dell'amministrazione  per lo svolgimento dell'attivita' di ispezione,
delle  funzioni  riservate  allo  Stato,  e  per l'esercizio di nuovi
compiti   in   materia   di  controversie  di  lavoro.  Il  personale
eventualmente  in eccedenza, nei limiti delle vacanze di organico, e'
prioritariamente trasferito ad altre amministrazioni statali operanti
nel territorio della regione.