Art. 7. Personale 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la regione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire, ivi compresa la cessione di contratti ancora in corso. 2. Il personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso la direzione regionale e le direzioni provinciali del lavoro - Settore e servizio politiche del lavoro - e presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, e' trasferito alla regione nella misura del settanta per cento ed inquadrato in un ruolo provvisorio in conformita' alle previsioni di cui al successivo comma 5. 3. La percentuale di personale che rimane nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' stabilita nella misura del trenta per cento con una possibile oscillazione fino ad un massimo del cinque per cento. A tale contingente si accede mediante richiesta degli interessati da avanzare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1, contenente le tabelle di equiparazione tra il personale statale trasferito e quello in servizio presso la regione e gli enti locali. 4. Nel caso che le richieste di cui al comma 3 non corrispondano alla percentuale prevista, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a predisporre, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 3, una graduatoria regionale rispettando i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 1, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 5. Al personale trasferito e inquadrato nel ruolo provvisorio di cui al comma 2 si applicano le norme di stato giuridico e di trattamento economico vigenti presso l'Amministrazione di provenienza, fino all'emanazione della legge regionale di inquadramento. Il mantenimento della posizione retributiva gia' maturata e' assicurata dalla regione sulla base del finanziamento statale di cui al successivo articolo 11. 6. Il personale di cui al comma 2 sara' definitivamente inquadrato nei ruoli delle amministrazioni competenti ad esercitare le funzioni ed i compiti attribuiti, sulla base della legge regionale di organizzazione di cui all'articolo 8, comma 3. 7. Il personale che esercita l'opzione nei limiti della percentuale di cui al comma 3, rimane nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed e' di norma assegnato alle strutture dell'amministrazione per lo svolgimento dell'attivita' di ispezione, delle funzioni riservate allo Stato, e per l'esercizio di nuovi compiti in materia di controversie di lavoro. Il personale eventualmente in eccedenza, nei limiti delle vacanze di organico, e' prioritariamente trasferito ad altre amministrazioni statali operanti nel territorio della regione.