Art. 8.
                   Soppressione uffici periferici
  1.  A decorrere dalla data di costituzione delle strutture previste
dalla  normativa  regionale  di  cui al comma 1 dell'articolo 5, sono
soppressi  le  strutture  e  gli  uffici periferici del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  i cui compiti e funzioni siano
stati  conferiti  ai  sensi del presente decreto; in particolare sono
soppressi  i  recapiti  e le sezioni circoscrizionali per l'impiego e
per il collocamento in agricoltura.
  2.  A  decorrere  dalla  data  di  cui  al comma 1, la regione e le
amministrazioni provinciali competenti per territorio succedono nella
proprieta'  delle attrezzature e dei beni strumentali individuati dal
decreto  di cui al comma 1 dell'articolo 7, nonche' nella titolarita'
dei  contratti  di locazione degli stessi oltre che nella titolarita'
di   tutti   gli  altri  rapporti,  attivi  e  passivi  facenti  capo
all'amministrazione statale a tale data.
  3. La regione disciplina le funzioni delegate con norme legislative
di  organizzazione,  di  spesa  di  attuazione,  applicandosi,  nelle
materie   di   cui  al  presente  decreto,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 3  del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno
1979, n. 348.
 
          Nota all'art. 8:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme
          di  attuazione  dello  statuto  speciale per la Sardegna in
          riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e al decreto
          del Presidente della Repubblica 24 luglio1977, n. 616):
              "Art.  3.  -  La  regione  in tutte le materie delegate
          dallo    Stato    puo'   emanare   norme   legislative   di
          organizzazione  o  di spesa, nonche' norme di attuazione ai
          sensi dell'art. 5 del proprio statuto.
              Nell'esercizio  delle  funzioni amministrative delegate
          alla  regione  trova applicazione l'art. 33 del decreto del
          Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480.
              La  regione puo' altresi' emanare norme di legge con le
          quali  e'  sub-delegato  alle  province,  ai  comuni,  alle
          comunita'   montane,   ad  altri  enti  locali  l'esercizio
          delegato    di   funzioni   amministrative   dello   Stato,
          disciplinando   i   poteri   di  indirizzo  ed  i  rapporti
          finanziari relativi.".