Art. 8. Soppressione uffici periferici 1. A decorrere dalla data di costituzione delle strutture previste dalla normativa regionale di cui al comma 1 dell'articolo 5, sono soppressi le strutture e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni siano stati conferiti ai sensi del presente decreto; in particolare sono soppressi i recapiti e le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura. 2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la regione e le amministrazioni provinciali competenti per territorio succedono nella proprieta' delle attrezzature e dei beni strumentali individuati dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 7, nonche' nella titolarita' dei contratti di locazione degli stessi oltre che nella titolarita' di tutti gli altri rapporti, attivi e passivi facenti capo all'amministrazione statale a tale data. 3. La regione disciplina le funzioni delegate con norme legislative di organizzazione, di spesa di attuazione, applicandosi, nelle materie di cui al presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio1977, n. 616): "Art. 3. - La regione in tutte le materie delegate dallo Stato puo' emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, nonche' norme di attuazione ai sensi dell'art. 5 del proprio statuto. Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla regione trova applicazione l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480. La regione puo' altresi' emanare norme di legge con le quali e' sub-delegato alle province, ai comuni, alle comunita' montane, ad altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi.".