Art. 9.
                         Sistema informativo
  1.  Il sistema informativo regionale di osservazione e monitoraggio
permanente  sul mercato del lavoro svolto dalla regione dovra' essere
in   connessione  interattiva  e  scambio  con  i  dati  del  sistema
informativo del lavoro, unitario e integrato.
  2. La regione e gli enti locali possono stipulare convenzione con i
soggetti  autorizzati  dal  Ministero  del  lavoro e della previdenza
sociale  alla  mediazione  tra  domande  e  offerte  di  lavoro,  per
l'accesso  anche  a  titolo  oneroso  alla  banche  dati  dei sistemi
informativi regionali e locali.
  3.  La  regione  svolge  l'attivita'  di  gestione  degli  impianti
tecnologici delle unita' operative regionali e locali.