Art. 2. Competenze 1. Alla Direzione generale sono attribuiti i seguenti compiti: a) svolge funzioni di monitoraggio del fenomeno delle trasformazioni edilizie abusive; b) riceve i rapporti riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente di cui all'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, al fine di acquisire i dati relativi agli adempimenti effettuati; c) a richiesta, supporta gli enti locali nella predisposizione degli atti relativi ai provvedimenti di individuazione e demolizione degli immobili abusivi e collabora con le amministrazioni regionali in caso di inadempienze o ritardi anche promuovendo, d'intesa con gli organi competenti, la richiesta di intervento del Genio militare e curando il coordinamento dell'attivita' delle Commissioni di cui all'articolo 2, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d) raccoglie le segnalazioni di soggetti pubblici e privati in ordine a iniziative, attivita' e manufatti abusivi con priorita' nelle aree di primario interesse per l'incolumita' e la sicurezza di persone e beni; e) segnala agli enti competenti i ritardi nella adozione degli eventuali provvedimenti repressivi e nell'esercizio dei poteri sostitutivi; f) promuove intese istituzionali, accordi di programma e conferenze dei servizi tra amministrazioni interessate per l'esame delle situazioni concernenti immobili abusivi realizzate sul demanio dello Stato ovvero che interferiscano con le infrastrutture di competenza dello Stato o di interesse nazionale (viarie, per il trasporto aereo, elettrico, idrico, ecc.); g) promuove le azioni giudiziarie e la costituzione di parte civile da parte dello Stato ovvero fornisce supporto alle iniziative delle regioni e degli enti locali in materia di violazioni dei vincoli idrogeologici, sismici e di quelli a tutela delle infrastrutture statali, fatto salvo quanto previsto in materia di danno ambientale; h) fornisce, a richiesta degli enti locali, supporto nella predisposizione degli atti relativi ai piani di recupero e di riabilitazione territoriale di aree edificate abusivamente; i) svolge l'attivita' di ricerca e di proposizione legislativa in materia di repressione degli abusi edilizi e formula i pareri dell'amministrazione sulla legittimita' costituzionale delle norme di emanazione regionale; j) istruisce i ricorsi straordinari al Capo dello Stato in materia di abusivismo edilizio. 2. La Direzione generale, sulla scorta dei dati dalla stessa acquisiti, verifica che per le opere realizzate in aree sottoposte a vincoli previsti da leggi statali, e non suscettibili di sanatoria l'autorita' che esercita le competenze urbanistiche abbia provveduto a disporre la repressione delle violazioni stesse. Per i vincoli di carattere paesaggistico e culturale la Direzione generale procede coordinandosi con i competenti uffici del Ministero per i beni e le attivita' culturali e con gli organismi di gestione delle aree protette. 3. I compiti di cui al presente articolo sono svolti nell'ambito delle competenze fissate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie): "Art. 7 (Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformita' o con variazioni essenziali). - Sono opere eseguite in totale difformita' dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. Il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformita' dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi del successivo art. 8, ingiunge la demolizione. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonche' quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non puo' comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente. L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilita, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmette all'autorita' giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite la competente prefettura, al Ministro dei lavori pubblici. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 4 ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal terzo comma del medesimo art. 4, il presidente della giunta regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorita' giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale. Per le opere abusive di cui al presente articolo , il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dal successivo art. 20 della presente legge, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita". - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): "56. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive e' possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa. - Per il citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vedasi note alle premesse.