Art. 2.
                             Competenze
  1. Alla Direzione generale sono attribuiti i seguenti compiti:
    a) svolge   funzioni   di   monitoraggio   del   fenomeno   delle
trasformazioni edilizie abusive;
    b) riceve i rapporti riguardanti opere o lottizzazioni realizzate
abusivamente  di  cui all'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, al fine di acquisire i dati relativi agli adempimenti effettuati;
    c) a  richiesta,  supporta  gli enti locali nella predisposizione
degli  atti relativi ai provvedimenti di individuazione e demolizione
degli  immobili  abusivi e collabora con le amministrazioni regionali
in caso di inadempienze o ritardi anche promuovendo, d'intesa con gli
organi  competenti,  la  richiesta di intervento del Genio militare e
curando  il  coordinamento  dell'attivita'  delle  Commissioni di cui
all'articolo 2, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
    d) raccoglie  le  segnalazioni  di soggetti pubblici e privati in
ordine  a  iniziative,  attivita'  e  manufatti abusivi con priorita'
nelle  aree di primario interesse per l'incolumita' e la sicurezza di
persone e beni;
    e) segnala  agli  enti  competenti i ritardi nella adozione degli
eventuali   provvedimenti  repressivi  e  nell'esercizio  dei  poteri
sostitutivi;
    f) promuove   intese   istituzionali,   accordi  di  programma  e
conferenze  dei  servizi  tra amministrazioni interessate per l'esame
delle  situazioni concernenti immobili abusivi realizzate sul demanio
dello  Stato  ovvero  che  interferiscano  con  le  infrastrutture di
competenza  dello  Stato  o  di  interesse  nazionale (viarie, per il
trasporto aereo, elettrico, idrico, ecc.);
    g) promuove  le  azioni  giudiziarie  e  la costituzione di parte
civile  da parte dello Stato ovvero fornisce supporto alle iniziative
delle  regioni  e  degli  enti  locali  in  materia di violazioni dei
vincoli   idrogeologici,   sismici   e   di  quelli  a  tutela  delle
infrastrutture  statali,  fatto  salvo  quanto previsto in materia di
danno ambientale;
    h) fornisce,  a  richiesta  degli  enti  locali,  supporto  nella
predisposizione  degli  atti  relativi  ai  piani  di  recupero  e di
riabilitazione territoriale di aree edificate abusivamente;
    i) svolge l'attivita' di ricerca e di proposizione legislativa in
materia  di  repressione  degli  abusi  edilizi  e  formula  i pareri
dell'amministrazione sulla legittimita' costituzionale delle norme di
emanazione regionale;
    j) istruisce  i  ricorsi  straordinari  al  Capo  dello  Stato in
materia di abusivismo edilizio.
  2.  La  Direzione  generale,  sulla  scorta  dei  dati dalla stessa
acquisiti,  verifica che per le opere realizzate in aree sottoposte a
vincoli  previsti  da  leggi statali, e non suscettibili di sanatoria
l'autorita'  che esercita le competenze urbanistiche abbia provveduto
a  disporre  la repressione delle violazioni stesse. Per i vincoli di
carattere  paesaggistico  e  culturale  la Direzione generale procede
coordinandosi  con  i competenti uffici del Ministero per i beni e le
attivita'  culturali  e  con  gli  organismi  di  gestione delle aree
protette.
  3.  I  compiti  di cui al presente articolo sono svolti nell'ambito
delle  competenze  fissate  dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
 
          Note all'art. 2:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  7  della  legge
          28 febbraio  1985,  n.  47  (Norme  in materia di controllo
          dell'attivita'  urbanistico-edilizia,  sanzioni, recupero e
          sanatoria delle opere edilizie):
              "Art.  7  (Opere eseguite in assenza di concessione, in
          totale  difformita'  o  con  variazioni essenziali). - Sono
          opere  eseguite  in  totale  difformita'  dalla concessione
          quelle  che  comportano  la  realizzazione  di un organismo
          edilizio    integralmente   diverso   per   caratteristiche
          tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello
          oggetto  della  concessione  stessa, ovvero l'esecuzione di
          volumi  edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali
          da  costituire  un  organismo  edilizio o parte di esso con
          specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
              Il  sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza
          di concessione, in totale difformita' dalla medesima ovvero
          con   variazioni   essenziali,  determinate  ai  sensi  del
          successivo art. 8, ingiunge la demolizione.
              Se   il   responsabile  dell'abuso  non  provvede  alla
          demolizione  e  al  ripristino  dello  stato dei luoghi nel
          termine  di  novanta  giorni  dall'ingiunzione,  il  bene e
          l'area  di  sedime,  nonche'  quella necessaria, secondo le
          vigenti  prescrizioni  urbanistiche,  alla realizzazione di
          opere  analoghe  a quelle abusive sono acquisiti di diritto
          gratuitamente  al  patrimonio  del comune. L'area acquisita
          non  puo'  comunque  essere  superiore  a  dieci  volte  la
          complessiva superficie utile abusivamente costruita.
              L'accertamento  dell'inottemperanza  alla ingiunzione a
          demolire,  nel  termine  di cui al precedente comma, previa
          notifica    all'interessato,    costituisce    titolo   per
          l'immissione   nel  possesso  e  per  la  trascrizione  nei
          registri    immobiliari,    che    deve   essere   eseguita
          gratuitamente.
              L'opera  acquisita  deve  essere demolita con ordinanza
          del  sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che
          con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di
          prevalenti  interessi  pubblici  e  sempre  che l'opera non
          contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
              Per   le   opere   abusivamente   eseguite  su  terreni
          sottoposti,  in base a leggi statali o regionali, a vincolo
          di  inedificabilita,  l'acquisizione  gratuita, nel caso di
          inottemperanza  all'ingiunzione di demolizione, si verifica
          di  diritto  a  favore delle amministrazioni cui compete la
          vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni
          provvedono  alla  demolizione  delle  opere  abusive  ed al
          ripristino  dello stato dei luoghi a spese dei responsabili
          dell'abuso.   Nella   ipotesi   di  concorso  dei  vincoli,
          l'acquisizione  si  verifica  a  favore  del patrimonio del
          comune.
              Il  segretario  comunale redige e pubblica mensilmente,
          mediante   affissione   nell'albo  comunale,  l'elenco  dei
          rapporti  comunicati  dagli  ufficiali ed agenti di polizia
          giudiziaria  riguardanti  opere  o lottizzazioni realizzate
          abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo
          trasmette    all'autorita'   giudiziaria   competente,   al
          presidente  della giunta regionale e, tramite la competente
          prefettura, al Ministro dei lavori pubblici.
              In  caso  d'inerzia,  protrattasi  per  quindici giorni
          dalla   data  di  constatazione  della  inosservanza  delle
          disposizioni  di  cui  al  primo  comma  dell'art. 4 ovvero
          protrattasi  oltre il termine stabilito dal terzo comma del
          medesimo  art. 4, il presidente della giunta regionale, nei
          successivi    trenta   giorni,   adotta   i   provvedimenti
          eventualmente  necessari  dandone contestuale comunicazione
          alla    competente    autorita'    giudiziaria    ai   fini
          dell'esercizio dell'azione penale.
              Per  le  opere abusive di cui al presente articolo , il
          giudice,  con  la  sentenza di condanna per il reato di cui
          all'art.  17,  lettera  b), della legge 28 gennaio 1977, n.
          10,  come  modificato dal successivo art. 20 della presente
          legge,  ordina  la demolizione delle opere stesse se ancora
          non sia stata altrimenti eseguita".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2, comma 56, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica):
              "56.  Qualora sia necessario procedere alla demolizione
          di opere abusive e' possibile avvalersi, per il tramite dei
          provveditorati   alle   opere  pubbliche,  delle  strutture
          tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di
          apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei
          lavori pubblici ed il Ministro della difesa.
              - Per  il  citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112, vedasi note alle premesse.