Art. 2.
                  Aggiunta dell'articolo 32-bis al
             decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298

  1.  Dopo  l'articolo  32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
298, e' aggiunto il seguente:
  "Art.  32-bis (Riconoscimento della anzianita' pregressa). - 1. Nei
confronti  del personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia
di   finanza  proveniente  da  carriere  e  ruoli  diversi,  nominato
ufficiale   a   partire   dal   1981,   ai   fini   dell'attribuzione
dell'incremento  della  retribuzione  individuale  di  anzianita'  in
godimento,  ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 novembre 2000, n.
356,  il  valore di riferimento delle classi e scatti stipendiali del
livello   di  inquadramento  e  del  corrispondente  settimo  livello
retributivo  e'  quello  in  vigore  il  31 dicembre 1986, maggiorato
dell'importo,   ove   non   attribuito,  previsto  per  tale  livello
dall'articolo  2,  comma  1,  della  legge  8  agosto 1990, n. 231, e
successive  modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 3, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147.
  2. L'adeguamento economico di cui al comma 1 decorre dal 1o gennaio
1999, ovvero dalla data della nomina, se successiva, e non ha effetto
ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni di cui alla legge 1o
aprile 1981, n. 121, e alla legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  in  materia di trattamenti economici
spettanti   al   colonnello   e   generale   di   brigata   e   gradi
corrispondenti.".
 
          Note all'art. 2:
              - La   legge   30 novembre   2000,   n.   356,  recante
          "Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e
          delle  Forze  di  polizia",  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre
          2000; si riporta il testo dell'art. 3:
              "Art.  3  (Riconoscimento dell'anzianita' pregressa). -
          1.  Agli ufficiali provenienti da carriere militari diverse
          la  retribuzione  individuale di anzianita' e' incrementata
          dal  1o gennaio  1999, ai soli fini economici, dell'importo
          annuo lordo pari alla differenza tra il valore delle classi
          e scatti stipendiali calcolati sul livello di inquadramento
          ed  il  corrispondente valore computato nel settimo livello
          retributivo.  Analogamente  si  provvede  nei confronti dei
          funzionari  delle  Forze di polizia provenienti da carriere
          militari e dai ruoli sottostanti.
              2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1,
          secondo  periodo,  valutato in lire 290 milioni a decorrere
          dall'anno   2000,   si   provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  2000-2002,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione   economica  per  l'anno  2000,  allo  scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero  medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
          della   programinazione   economica   e'   autorizzato   ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.".
              - La legge 8 agosto 1990, n. 231, recante "Disposizioni
          in   materia   di   trattamento   economico  del  personale
          militare",  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica  italiana n. 187 dell'11 agosto 1990; si riporta
          il testo dell'art. 2, comma 1:
              "1.  A  decorrere  dal  1o gennaio  1989,  a  tutto  il
          personale  di  cui  all'art. 1, che abbia prestato servizio
          nel    periodo   1o gennaio   1987-31 dicembre   1988,   la
          retribuzione  individuale di anzianita' e' incrementata dei
          seguenti importi annui lordi:

           a) livello quinto        L.  288.000;
           b) Livello sesto         "   330.000;
           c) livello sesto-bis     "   357.000;
           d) livello settimo       "   384.000;
           e) livello ottavo        "   462.000;
           f) livello ottavo-bis    "   508.200.".
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 5 giugno
          1990, n. 147, recante "Regolamento per il recepimento delle
          norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del
          22 dicembre  1989 concernente il personale della Polizia di
          Stato",   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  Italiana  n. 137 del 14 giugno 1990; si riporta
          il testo dell'art. 3, comma 1:
              "1.  A  decorrere  dal  1o gennaio  1989,  per tutto il
          personale   che   abbia   prestato   servizio  nel  periodo
          1o gennaio 1987-31 gennaio 1988 la retribuzione individuale
          di  anzianita'  e'  incrementata dei seguenti importi annui
          lordi:

           Livello    IV      L.  264.000
              "        V      "   288.000
              "       VI      "   330.000
              "       VI-bis  "   357.000
              "      VII      "   334.000
              "     VIII      "   462.000
              "     VIII-bis  "   508.200".
              - La  legge  1o aprile  1981,  n.  121,  recante "Nuovo
          ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza",
          e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
          italiana n. 100 del 10 aprile 1981, supplemento ordinario.