Art. 2. Aggiunta dell'articolo 32-bis al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 1. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e' aggiunto il seguente: "Art. 32-bis (Riconoscimento della anzianita' pregressa). - 1. Nei confronti del personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza proveniente da carriere e ruoli diversi, nominato ufficiale a partire dal 1981, ai fini dell'attribuzione dell'incremento della retribuzione individuale di anzianita' in godimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 novembre 2000, n. 356, il valore di riferimento delle classi e scatti stipendiali del livello di inquadramento e del corrispondente settimo livello retributivo e' quello in vigore il 31 dicembre 1986, maggiorato dell'importo, ove non attribuito, previsto per tale livello dall'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147. 2. L'adeguamento economico di cui al comma 1 decorre dal 1o gennaio 1999, ovvero dalla data della nomina, se successiva, e non ha effetto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 1o aprile 1981, n. 121, e alla legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di trattamenti economici spettanti al colonnello e generale di brigata e gradi corrispondenti.".
Note all'art. 2: - La legge 30 novembre 2000, n. 356, recante "Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 2000; si riporta il testo dell'art. 3: "Art. 3 (Riconoscimento dell'anzianita' pregressa). - 1. Agli ufficiali provenienti da carriere militari diverse la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dal 1o gennaio 1999, ai soli fini economici, dell'importo annuo lordo pari alla differenza tra il valore delle classi e scatti stipendiali calcolati sul livello di inquadramento ed il corrispondente valore computato nel settimo livello retributivo. Analogamente si provvede nei confronti dei funzionari delle Forze di polizia provenienti da carriere militari e dai ruoli sottostanti. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, secondo periodo, valutato in lire 290 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programinazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". - La legge 8 agosto 1990, n. 231, recante "Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 1990; si riporta il testo dell'art. 2, comma 1: "1. A decorrere dal 1o gennaio 1989, a tutto il personale di cui all'art. 1, che abbia prestato servizio nel periodo 1o gennaio 1987-31 dicembre 1988, la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dei seguenti importi annui lordi: a) livello quinto L. 288.000; b) Livello sesto " 330.000; c) livello sesto-bis " 357.000; d) livello settimo " 384.000; e) livello ottavo " 462.000; f) livello ottavo-bis " 508.200.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, recante "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 137 del 14 giugno 1990; si riporta il testo dell'art. 3, comma 1: "1. A decorrere dal 1o gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1o gennaio 1987-31 gennaio 1988 la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dei seguenti importi annui lordi: Livello IV L. 264.000 " V " 288.000 " VI " 330.000 " VI-bis " 357.000 " VII " 334.000 " VIII " 462.000 " VIII-bis " 508.200". - La legge 1o aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 10 aprile 1981, supplemento ordinario.