Art. 3. Norma di copertura 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 32, come modificato dal presente decreto, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, valutati in lire 28.095 milioni per il 2001, lire 34.068 milioni per il 2002, lire 34.085 milioni per il 2003 e lire 33.054 milioni a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 maggio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattarella, Ministro della difesa Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Bianco, Ministro dell'interno Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino
Note all'art. 3: - Per il testo vigente dell'art. 32 del citato decreto legislativo n. 298 del 2000 si veda nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si veda nelle note alle premesse.