Art. 3.
                         Norma di copertura

  1.  Agli  oneri  derivanti dall'applicazione dell'articolo 32, come
modificato  dal  presente  decreto, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298, al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
Guardia   di   finanza,   dell'Esercito,   della  Marina  militare  e
dell'Aeronautica  militare,  valutati  in  lire 28.095 milioni per il
2001,  lire  34.068  milioni  per il 2002, lire 34.085 milioni per il
2003 e lire 33.054 milioni a decorrere dal 2004, si provvede mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 3 maggio 2001
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Mattarella, Ministro della difesa
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Bianco, Ministro dell'interno
                              Del Turco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
          Note all'art. 3:
              - Per  il testo vigente dell'art. 32 del citato decreto
          legislativo n. 298 del 2000 si veda nelle note all'art. 1.
              - Per  il  testo  dell'art.  50,  comma  9, della legge
          23 dicembre 2000, n. 388, si veda nelle note alle premesse.