Art. 10.
                            D e r o g h e
  1.  Le  farine  di  grano  tenero  e  gli  sfarinati di grano duro,
utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari diversi dal pane
e dalle paste alimentari, possono essere designati, nell'elenco degli
ingredienti  del  prodotto  finito,  con  la  sola dicitura farina di
frumento.