Art. 12 Disposizioni transitorie e finali 1. E' consentita la produzione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente regolamento e dei provvedimenti dell'autorita' amministrativa previsti dal presente regolamento, quando e' diretta alla successiva spedizione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, a condizione che non siano nocivi alla salute umana ed il produttore, di volta in volta, invii preventivamente, a mezzo raccomandata fornita di ricevuta di ritorno indirizzata al Ministero delle politiche agricole e forestali, una comunicazione scritta nella quale siano indicate le merci ed il quantitativo da produrre, i requisiti di difformita' dalle norme del presente regolamento, la quantita', il tipo e le caratteristiche delle materie prime e delle sostanze che si intendono utilizzare, la data di inizio della lavorazione e la durata della medesima, nonche' il Paese di destinazione finale. 2. La lavorazione degli sfarinati e delle paste alimentari di cui al comma 1 va effettuata in modo da rendere possibile il diretto, immediato controllo da parte degli organi di vigilanza, specie se tale lavorazione si effettua contemporaneamente a quella dei prodotti destinati al consumo nazionale. Le materie prime e le sostanze diverse da quelle impiegabili nella produzione di sfarinati e paste alimentari destinate al consumo nazionale, nonche' i prodotti destinati alla spedizione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo o alla esportazione ed aventi requisiti diversi da quelli prescritti, vanno immagazzinati in appositi locali sulla porta dei quali deve essere affisso un cartello recante la scritta a caratteri ben visibili: "Deposito di materie prime e di prodotti finiti non destinati al mercato nazionale". 3. Le singole materie prime di base con requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente regolamento, nonche' le sostanze delle quali non e' autorizzato l'impiego per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari ai sensi del presente regolamento, che, invece, si intendono utilizzare per la fabbricazione di sfarinati e paste alimentari di cui al comma 1, vanno annotate in apposito registro di carico e scarico il quale deve riportare le stesse indicazioni prescritte quando si intendono utilizzare le stesse materie e sostanze per la fabbricazione degli sfarinati e delle paste alimentari destinate all'esportazione, di cui al comma 4. 4. E', altresi', consentita la produzione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente regolamento e dei provvedimenti dell'autorita' amministrativa previsti dal presente regolamento, purche' si tratti di prodotti destinati all'esportazione e non nocivi alla salute umana, previa autorizzazione da concedersi con le modalita' fissate con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'. Fino all'emanazione del predetto decreto continua ad applicarsi il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 9 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8 del 10 gennaio 1970, fermo restando che i richiami alla legge 4 luglio 1967, n. 580, in esso contenuti, con riferimento agli sfarinati ed alle paste alimentari, sono sostituiti con i richiami al presente regolamento. 5. Salvo quanto previsto dall'articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, e' vietata l'importazione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente regolamento e dei provvedimenti dell'autorita' amministrativa previsti dal presente regolamento. 6. Per centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' consentita l'utilizzazione di etichette ed imballaggi non conformi, purche' conformi alle disposizioni della legge 4 luglio 1967, n. 580 e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
Note all'art. 12: - Il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 9 agosto 1969, reca: "Modalita' per il rilascio dell'autorizzazione a produrre sfarinati, pane e paste alimentari destinati all'esportazione con requisiti diversi da quelli prescritti dalla legge 4 luglio 1967, n. 580". - Per i riferimenti della legge 4 luglio 1967, n. 580, vedi le note alle premesse. - Per il testo dell'art. 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, vedi le note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, reca: "Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell'art. 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146". - L'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica, cosi' recita: "Art. 9 (Mutuo riconoscimento). - 1. Le disposizioni del presente regolamento, nonche' quelle previste dalla legge 4 luglio 1967, n. 580, non si applicano al pane legalmente prodotto o commercializzato negli Stati membri dell'Unione europea ed a quello originario dei Paesi contraenti dell'Accordo sullo spazio economico europeo, introdotto e posto in vendita sul territorio nazionale.". - Per i riferimenti del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedasi le note alle premesse.