Art. 12
                  Disposizioni transitorie e finali

  1.  E'  consentita  la  produzione  di sfarinati e paste alimentari
aventi  requisiti  diversi  da  quelli  prescritti  dalle  norme  del
presente    regolamento    e    dei    provvedimenti   dell'autorita'
amministrativa  previsti  dal presente regolamento, quando e' diretta
alla  successiva  spedizione  verso altri Paesi dell'Unione europea o
verso  gli  altri  Paesi  contraenti l'accordo sullo spazio economico
europeo,  a  condizione  che non siano nocivi alla salute umana ed il
produttore,  di  volta  in  volta,  invii  preventivamente,  a  mezzo
raccomandata  fornita di ricevuta di ritorno indirizzata al Ministero
delle politiche agricole e forestali, una comunicazione scritta nella
quale  siano  indicate  le  merci  ed  il quantitativo da produrre, i
requisiti  di  difformita'  dalle  norme del presente regolamento, la
quantita',  il  tipo e le caratteristiche delle materie prime e delle
sostanze  che  si  intendono  utilizzare,  la  data  di  inizio della
lavorazione   e  la  durata  della  medesima,  nonche'  il  Paese  di
destinazione finale.
  2.  La  lavorazione degli sfarinati e delle paste alimentari di cui
al  comma  1  va  effettuata in modo da rendere possibile il diretto,
immediato  controllo  da  parte  degli organi di vigilanza, specie se
tale lavorazione si effettua contemporaneamente a quella dei prodotti
destinati  al  consumo  nazionale.  Le  materie  prime  e le sostanze
diverse  da  quelle impiegabili nella produzione di sfarinati e paste
alimentari   destinate  al  consumo  nazionale,  nonche'  i  prodotti
destinati  alla  spedizione  verso  altri Paesi dell'Unione europea o
verso  gli  altri  Paesi  contraenti l'accordo sullo spazio economico
europeo  o  alla  esportazione  ed aventi requisiti diversi da quelli
prescritti,  vanno  immagazzinati  in appositi locali sulla porta dei
quali  deve essere affisso un cartello recante la scritta a caratteri
ben  visibili:  "Deposito  di  materie prime e di prodotti finiti non
destinati al mercato nazionale".
  3. Le singole materie prime di base con requisiti diversi da quelli
prescritti  dalle norme del presente regolamento, nonche' le sostanze
delle  quali  non  e'  autorizzato  l'impiego per la produzione degli
sfarinati e delle paste alimentari ai sensi del presente regolamento,
che,   invece,  si  intendono  utilizzare  per  la  fabbricazione  di
sfarinati  e  paste  alimentari  di cui al comma 1, vanno annotate in
apposito  registro  di  carico  e  scarico il quale deve riportare le
stesse  indicazioni  prescritte  quando  si  intendono  utilizzare le
stesse  materie  e  sostanze  per  la fabbricazione degli sfarinati e
delle paste alimentari destinate all'esportazione, di cui al comma 4.
  4.  E',  altresi',  consentita  la  produzione di sfarinati e paste
alimentari  aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme
del   presente   regolamento   e   dei  provvedimenti  dell'autorita'
amministrativa  previsti  dal presente regolamento, purche' si tratti
di  prodotti  destinati  all'esportazione  e  non  nocivi alla salute
umana,  previa  autorizzazione da concedersi con le modalita' fissate
con   apposito  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  e  della  sanita'. Fino all'emanazione del predetto
decreto   continua   ad   applicarsi  il  decreto  del  Ministro  per
l'agricoltura  e  le  foreste in data 9 agosto 1969, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 8 del 10 gennaio
1970, fermo restando che i richiami alla legge 4 luglio 1967, n. 580,
in  esso  contenuti,  con  riferimento  agli  sfarinati ed alle paste
alimentari, sono sostituiti con i richiami al presente regolamento.
  5.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo 48 della legge 24 aprile
1998,  n.  128,  e  dall'articolo  9 del decreto del Presidente della
Repubblica  30  novembre  1998,  n. 502, e' vietata l'importazione di
sfarinati  e  paste  alimentari  aventi  requisiti  diversi da quelli
prescritti  dalle  norme del presente regolamento e dei provvedimenti
dell'autorita' amministrativa previsti dal presente regolamento.
  6.  Per  centottanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del
presente  regolamento  e'  consentita l'utilizzazione di etichette ed
imballaggi  non  conformi,  purche'  conformi alle disposizioni della
legge  4  luglio  1967,  n.  580 e del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109.
 
          Note all'art. 12:
              - Il  decreto  del  Ministro  per  l'agricoltura  e  le
          foreste  9 agosto  1969,  reca:  "Modalita' per il rilascio
          dell'autorizzazione  a  produrre  sfarinati,  pane  e paste
          alimentari destinati all'esportazione con requisiti diversi
          da quelli prescritti dalla legge 4 luglio 1967, n. 580".
              - Per  i riferimenti della legge 4 luglio 1967, n. 580,
          vedi le note alle premesse.
              - Per il testo dell'art. 48 della legge 24 aprile 1998,
          n. 128, vedi le note alle premesse.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          30 novembre  1998, n. 502, reca: "Regolamento recante norme
          per  la revisione della normativa in materia di lavorazione
          e  di  commercio del pane, a norma dell'art. 50 della legge
          22 febbraio  1994,  n.  146". - L'art. 9 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica, cosi' recita:
              "Art.  9  (Mutuo  riconoscimento). - 1. Le disposizioni
          del  presente  regolamento,  nonche'  quelle previste dalla
          legge  4 luglio  1967,  n.  580,  non  si applicano al pane
          legalmente  prodotto  o commercializzato negli Stati membri
          dell'Unione  europea  ed  a  quello  originario  dei  Paesi
          contraenti  dell'Accordo  sullo  spazio  economico europeo,
          introdotto e posto in vendita sul territorio nazionale.".
              - Per  i riferimenti del decreto legislativo 27 gennaio
          1992, n. 109, vedasi le note alle premesse.