Art. 13. 
                       Disposizioni di rinvio 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato: 
    a) nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli
4, commi 1 e 3, 11, comma 2, si applica  la  sanzione  amministrativa
prevista dall'articolo 44, comma primo, lettera  a),  della  legge  4
luglio 1967, n. 580; 
    b) nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli
1, comma 7, 2 comma 8, e  9  comma  6,  lettera  a),  si  applica  la
sanzione  amministrativa  prevista  dall'articolo  44,  comma  primo,
lettera b), della legge 4 luglio 1967, n. 580; 
    c) nel caso di violazione delle norme  del  presente  regolamento
diverse da quelle  indicate  nelle  lettere  a)  e  b),  nonche'  dei
provvedimenti amministrativi previsti dal  presente  regolamento,  si
applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo  44,  comma
primo, lettera c), della legge 4 luglio 1967, n. 580. 
  2. Si applicano, altresi',  le  altre  disposizioni  contenute  nel
titolo  VIII  della  citata  legge  n.   580   del   1967,   connesse
all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 13: 
              - L'art. 44 della citata legge 4 luglio 1967,  n.  580,
          cosi' recita: 
              "Art. 44. - Salvo che il fatto costituisca  piu'  grave
          reato: 
                a) la  violazione  delle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 1, 2, 3, 5, 10, 12 (secondo comma), 18, 27, 34, 36
          (secondo comma) e' punita con  la  sanzione  amministrativa
          sino a L. 6.000.000; 
                b) la  violazione  delle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 7 e 9 (ultimi commi), 16, 17, 20 (secondo, terzo e
          quarto comma), 21, 22 (ultimo comma), 24 (secondo  e  terzo
          comma), 26, 33 (ultimo comma) e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa sino a L. 600.000; 
                c) la violazione delle  norme  della  presente  legge
          diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere a) e b)
          e del regolamento per  l'esecuzione  della  presente  legge
          nonche' dei  provvedimenti  amministrativi  previsti  dalla
          legge medesima e' punita  con  la  sanzione  amministrativa
          sino a L. 3.000.000. 
              In ogni caso il contravventore e' tenuto  al  pagamento
          della tassa di analisi. Al personale preposto  al  servizio
          di vigilanza competono i diritti  previsti  dalla  legge  5
          aprile 1961, n. 322. 
              Ai  sensi  dell'art.   15   del   codice   penale,   le
          disposizioni della presente legge sono speciali rispetto  a
          quelle contenute nelle leggi 30 aprile 1962, n.  283  e  26
          febbraio 1963, n. 41.". 
              - Il titolo VIII della citata legge n.  580  del  1967,
          reca: "Vigilanza e sanzioni".