Art. 13. Disposizioni di rinvio 1. Salvo che il fatto costituisca reato: a) nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, commi 1 e 3, 11, comma 2, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 44, comma primo, lettera a), della legge 4 luglio 1967, n. 580; b) nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 7, 2 comma 8, e 9 comma 6, lettera a), si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 44, comma primo, lettera b), della legge 4 luglio 1967, n. 580; c) nel caso di violazione delle norme del presente regolamento diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), nonche' dei provvedimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 44, comma primo, lettera c), della legge 4 luglio 1967, n. 580. 2. Si applicano, altresi', le altre disposizioni contenute nel titolo VIII della citata legge n. 580 del 1967, connesse all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1.
Note all'art. 13: - L'art. 44 della citata legge 4 luglio 1967, n. 580, cosi' recita: "Art. 44. - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato: a) la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 10, 12 (secondo comma), 18, 27, 34, 36 (secondo comma) e' punita con la sanzione amministrativa sino a L. 6.000.000; b) la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 (ultimi commi), 16, 17, 20 (secondo, terzo e quarto comma), 21, 22 (ultimo comma), 24 (secondo e terzo comma), 26, 33 (ultimo comma) e' punita con la sanzione amministrativa sino a L. 600.000; c) la violazione delle norme della presente legge diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere a) e b) e del regolamento per l'esecuzione della presente legge nonche' dei provvedimenti amministrativi previsti dalla legge medesima e' punita con la sanzione amministrativa sino a L. 3.000.000. In ogni caso il contravventore e' tenuto al pagamento della tassa di analisi. Al personale preposto al servizio di vigilanza competono i diritti previsti dalla legge 5 aprile 1961, n. 322. Ai sensi dell'art. 15 del codice penale, le disposizioni della presente legge sono speciali rispetto a quelle contenute nelle leggi 30 aprile 1962, n. 283 e 26 febbraio 1963, n. 41.". - Il titolo VIII della citata legge n. 580 del 1967, reca: "Vigilanza e sanzioni".