Art. 14.
                             Abrogazioni
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano
di avere efficacia le seguenti disposizioni:
    a)  gli  articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36 e 50, primo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580;
    b) il decreto del Ministro della sanita' 27 aprile 1998, n. 264.
  2. L'articolo 50, secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580,
e' sostituito dal seguente:
  "Salvo quanto previsto dall'articolo 48 della legge 24 aprile 1998,
n. 128, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
30  novembre  1998,  n. 502, e' vietata l'importazione di pane avente
requisiti  diversi  da  quelli  prescritti dalle norme della presente
legge,   del   regolamento   di   esecuzione   e   dei  provvedimenti
dell'autorita' amministrativa previsti dalla legge medesima.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 9 febbraio 2001
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Mattioli,  Ministro  per  le  politiche
                              comunitarie
                              Letta,   Ministro  dell'industria,  del
                              commercio   e  dell'artigianato  e  del
                              commercio con l'estero
                              Fassino, Ministro della giustizia
                              Del Turco, Ministro delle finanze
                              Pecoraro    Scanio,    Ministro   delle
                              politiche agricole e forestali
                              Veronesi, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2001
  Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 4, foglio n. 343
 
          Note all'art. 14:
              - Per  i riferimenti della legge 4 luglio 1967, n. 580,
          vedi le note alle premesse.
              - Il decreto del Ministro della sanita' 27 aprile 1998,
          n.   264,   abrogato   dal   presente  regolamento  recava:
          "Regolamento  recante  norme  per  l'impiego di ingredienti
          consentiti   nella   produzione   delle   paste  alimentari
          speciali, secche e fresche".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 50 della citata legge
          n. 580 del 1967, come modificato dal presente regolamento:
              "Art.  50.  E'  consentita  la produzione di sfarinati,
          pane  e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli
          prescritti   dalle   norme   della   presente   legge,  del
          regolamento    di    esecuzione    e    dei   provvedimenti
          dell'autorita'    amministrativa   previsti   dalla   legge
          medesima,   purche'   si   tratti   di  prodotti  destinati
          all'esportazione  e  non  nocivi  alla salute umana, previa
          autorizzazione  da concedersi con le modalita' che verranno
          fissate dal regolamento.
              Salvo   quanto   previsto   dall'art.  48  della  legge
          24 aprile  1998,  n.  128,  e  dall'art.  9 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  30 novembre 1998, n. 502, e'
          vietata  l'importazione di pane avente requisiti diversi da
          quelli  prescritti  dalle  norme  della presente legge, del
          regolamento    di    esecuzione    e    dei   provvedimenti
          dell'autorita'    amministrativa   previsti   dalla   legge
          medesima".
              - Per il testo dell'art. 48 della legge 24 aprile 1998,
          n. 128, vedasi nelle note alle premesse.
              - Per  il  testo dell'art. 9 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  30 novembre  1998,  n. 502, vedasi nelle
          note all'art. 12.