Art. 14. Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni: a) gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 50, primo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580; b) il decreto del Ministro della sanita' 27 aprile 1998, n. 264. 2. L'articolo 50, secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580, e' sostituito dal seguente: "Salvo quanto previsto dall'articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, e' vietata l'importazione di pane avente requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei provvedimenti dell'autorita' amministrativa previsti dalla legge medesima.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 febbraio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Fassino, Ministro della giustizia Del Turco, Ministro delle finanze Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali Veronesi, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2001 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 343
Note all'art. 14: - Per i riferimenti della legge 4 luglio 1967, n. 580, vedi le note alle premesse. - Il decreto del Ministro della sanita' 27 aprile 1998, n. 264, abrogato dal presente regolamento recava: "Regolamento recante norme per l'impiego di ingredienti consentiti nella produzione delle paste alimentari speciali, secche e fresche". - Si riporta il testo dell'art. 50 della citata legge n. 580 del 1967, come modificato dal presente regolamento: "Art. 50. E' consentita la produzione di sfarinati, pane e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei provvedimenti dell'autorita' amministrativa previsti dalla legge medesima, purche' si tratti di prodotti destinati all'esportazione e non nocivi alla salute umana, previa autorizzazione da concedersi con le modalita' che verranno fissate dal regolamento. Salvo quanto previsto dall'art. 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, e' vietata l'importazione di pane avente requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei provvedimenti dell'autorita' amministrativa previsti dalla legge medesima". - Per il testo dell'art. 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, vedasi nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, vedasi nelle note all'art. 12.