Art. 2. Sfarinati di grano duro 1. E' denominato "semola di grano duro", o semplicemente "semola", il prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro, liberato dalle sostanze estranee e dalle impurita'. 2. E' denominato "semolato di grano duro", o semplicemente "semolato", il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurita', dopo l'estrazione della semola. 3. E' denominato "semola integrale di grano duro", o semplicemente "semola integrale", il prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto direttamente dalla macinazione del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurita'. 4. E' denominato "farina di grano duro" il prodotto non granulare ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurita'. 5. Gli sfarinati di grano duro destinati al commercio sono prodotti nei tipi e con le caratteristiche seguenti: +========================+==================================+ | | | Su cento parti di sostanza secca | +--------------+---------+-------------------+--------------+ |Tipo e | | | | |Denominazione |Umidita '| Ceneri | | | | |-------------------|Proteine min. | | |massima %| minimo | massimo |(azoto x 5,70)| +--------------+---------+-------------------+--------------+ |Semola * | 14,50 | - | 0,90 | 10,50 | +--------------+---------+--------+----------+--------------+ |Semolato | 14,50 | 0,90 | 1,35 | 11,50 | +--------------+---------+--------+----------+--------------+ |Semola inte- | | | | | |grale di grano| 14,50 | 1,40 | 1,80 | 11,50 | |duro | | | | | +--------------+---------+--------+----------+--------------+ |Farina di gra-| 14,50 | 1,36 | 1,70 | 11,50 | |no duro | | | | | +--------------+---------+--------+----------+--------------+ * Valore granulometrico alla prova di setacciatura: passaggio staccio con maglie di millimetri 0,180 di luce, massimo 25 per cento. 6. E' consentita la produzione, da destinare esclusivamente alla panificazione ed al consumatore, di semola e di semolato rimacinati nonche' di farina di grano duro. 7. Negli sfarinati di cui ai commi 5 e 6 e' tollerata la presenza di farina di grano tenero in misura non superiore al 3 per cento. 8. E' tollerata l'immissione al consumo di sfarinati di grano duro con tenore di umidita' fino al 15,50 per cento, a condizione che sulla relativa etichetta figuri la dicitura umidita' massima 15,50 per cento.