Art. 4. D i v i e t i 1. E' vietata l'aggiunta di sostanze organiche ed inorganiche di qualsiasi natura, nonche' qualsiasi trattamento degli sfarinati con agenti fisici o chimici, salvi i competenti provvedimenti del Ministero della sanita', emanati a norma della legge 30 aprile 1962, n. 283. 2. E' vietato vendere, detenere per vendere, nonche' impiegare per la panificazione, pastificazione o altri usi alimentari, sfarinati aventi caratteristiche diverse da quelle stabilite dal presente regolamento. 3. E' altresi' vietato vendere, detenere per vendere, nonche' impiegare per la panificazione, pastificazione o altri usi alimentari, sfarinati comunque alterati, adulterati, sofisticati o invasi da parassiti animali o vegetali.
Nota all'art. 4: - La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca: "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.".