Art. 4.
                            D i v i e t i
  1.  E'  vietata  l'aggiunta di sostanze organiche ed inorganiche di
qualsiasi  natura,  nonche' qualsiasi trattamento degli sfarinati con
agenti  fisici  o  chimici,  salvi  i  competenti  provvedimenti  del
Ministero  della sanita', emanati a norma della legge 30 aprile 1962,
n. 283.
  2.  E' vietato vendere, detenere per vendere, nonche' impiegare per
la  panificazione,  pastificazione  o altri usi alimentari, sfarinati
aventi  caratteristiche  diverse  da  quelle  stabilite  dal presente
regolamento.
  3.  E'  altresi'  vietato  vendere,  detenere  per vendere, nonche'
impiegare   per   la   panificazione,   pastificazione  o  altri  usi
alimentari,  sfarinati  comunque  alterati, adulterati, sofisticati o
invasi da parassiti animali o vegetali.
 
          Nota all'art. 4:
              - La  legge  30 aprile  1962,  n.  283, reca: "Modifica
          degli  articoli  242,  243,  247, 250 e 262 del testo unico
          delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio
          1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della
          vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.".