Art. 5. Confezionamento 1. Gli sfarinati devono essere posti in vendita in imballaggi preconfezionati chiusi all'origine. 2. Restano salve le disposizioni, relative alla consegna delle farine o delle semole alla rinfusa in carri cisterna ed il loro deposito e conservazione presso gli utilizzatori, previste dal decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 1o aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 22 aprile 1968, come integrato dal decreto del medesimo Ministro in data 17 febbraio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 15 maggio 1972.
Note all'art. 5: - Il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, 1o aprile 1968, reca: "Disposizioni per la consegna delle farine o delle semole alla rinfusa in carri cisterna ed il loro deposito e conservazione presso gli utilizzatori." - Il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, 17 febbraio 1972, reca: "Integrazione del decreto ministeriale 1o aprile 1968, recante disposizioni per la consegna delle farine o delle semole alla rinfusa in carri cisterna ed il loro deposito e conservazione presso gli utilizzatori".