Art. 5.
                           Confezionamento
  1.  Gli  sfarinati  devono  essere  posti  in vendita in imballaggi
preconfezionati chiusi all'origine.
  2.  Restano  salve  le  disposizioni,  relative alla consegna delle
farine  o  delle  semole  alla  rinfusa  in carri cisterna ed il loro
deposito  e  conservazione  presso  gli  utilizzatori,  previste  dal
decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 1o aprile
1968,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  103  del  22 aprile 1968, come integrato dal decreto del medesimo
Ministro   in  data  17  febbraio  1972,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 15 maggio 1972.
 
          Note all'art. 5:
              - Il  decreto  del  Ministro  per  l'agricoltura  e  le
          foreste,   1o aprile   1968,  reca:  "Disposizioni  per  la
          consegna  delle farine o delle semole alla rinfusa in carri
          cisterna  ed  il  loro  deposito e conservazione presso gli
          utilizzatori."
              - Il  decreto  del  Ministro  per  l'agricoltura  e  le
          foreste,  17 febbraio 1972, reca: "Integrazione del decreto
          ministeriale  1o aprile  1968,  recante disposizioni per la
          consegna  delle farine o delle semole alla rinfusa in carri
          cisterna  ed  il  loro  deposito e conservazione presso gli
          utilizzatori".