Art. 6. 
                                Pasta 
 
  1. Sono denominati "pasta di semola di  grano  duro"  e  "pasta  di
semolato di grano  duro"  i  prodotti  ottenuti  dalla  trafilazione,
laminazione  e  conseguente   essiccamento   di   impasti   preparati
rispettivamente ed esclusivamente: 
    a) con semola di grano duro ed acqua; 
    b) con semolato di grano duro ed acqua. 
  2. E' denominato "pasta di  semola  integrale  di  grano  duro"  il
prodotto  ottenuto  dalla  trafilazione,  laminazione  e  conseguente
essiccamento di impasto preparato esclusivamente con semola integrale
di grano duro ed acqua. 
  3. La pasta destinata al commercio e' prodotta soltanto nei tipi  e
con le caratteristiche seguenti: 
 
    

+====================================================================+
|              |          |Su cento parti di sostanza secca|         |
+--------------+----------+-----------------+------------------------+
|Tipo e        |          |                 |              |Acidita '|
|Denominazione |Umidita ' |   Ceneri        |              |         |
|              |          |-----------------|Proteine min. |massima  |
|              |massima % | minimo | massimo|(azoto x 5,70)|in gradi*|
+--------------+----------+------------------------------------------+
|Pasta di se-  |          |        |        |              |         |
|mola di grano |          |        |        |              |         |
|duro          | 12,50    |   -    |0,90    |10,50         |4        |
+--------------+----------+--------+--------+--------------+---------+
|Pasta di se-  |          |        |        |              |         |
|molato di     |          |        |        |              |         |
|grano duro    |12,50     | 0,90   |1,35    |11,50         |5        |
+--------------+----------+--------+--------+--------------+---------+
|Pasta di se-  |          |        |        |              |         |
|mola inte-    |          |        |        |              |         |
|grale di      |          |        |        |              |         |
|grano duro    |12,50     |1,40    | 1,80   |11,50         |6        |
+--------------+----------+--------+--------+--------------+---------+
* Il grado di acidita' e' espresso dal numero di centimetri cubici di
soluzione alcalina normale occorrente per neutralizzare 100 grammi di
sostanza secca.
    
  4. Salvo quanto previsto dall'articolo 12, commi 1 e 4, e'  vietata
la fabbricazione di pasta secca  preparata  con  sfarinati  di  grano
tenero. 
  5. Nei tipi di pasta di cui al comma 3 e agli articoli  7  e  8  e'
tollerata la presenza  di  farine  di  grano  tenero  in  misura  non
superiore al 3 per cento. 
  6. Nella produzione delle paste, delle paste speciali e della pasta
all'uovo  e'  ammesso  il   reimpiego,   nell'ambito   dello   stesso
stabilimento di produzione, di prodotto o parti di  esso  provenienti
dal processo produttivo o di confezionamento. Fermo  restando  quanto
previsto dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, con  decreto
del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria
del  commercio  e  dell'artigianato  e  delle  politiche  agricole  e
forestali,  possono   essere   fissate   particolari   modalita'   di
applicazione. 
  7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si  applicano  anche
ai prodotti preparati a base di sfarinati di  grano  duro  ed  acqua,
comunque riconducibili merceologicamente alla pasta. 
  8. La pasta prodotta in  altri  Paesi  in  tutto  o  in  parte  con
sfarinati di grano tenero e posta in vendita in Italia deve riportare
una delle denominazioni di vendita seguenti: 
    a) pasta di farina di grano tenero,  se  ottenuta  totalmente  da
sfarinati di grano tenero; 
    b) pasta di semola di grano duro e di farina di grano tenero,  se
ottenuta dalla miscelazione dei due  prodotti  con  prevalenza  della
semola; 
    c) pasta di farina di grano tenero e di semola di grano duro,  se
ottenuta dalla miscelazione dei due  prodotti  con  prevalenza  della
farina di grano tenero. 
 
          Nota all'art. 6: 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo  26  maggio
          1997, n. 155, vedi le note alle premesse.