Art. 6. Pasta 1. Sono denominati "pasta di semola di grano duro" e "pasta di semolato di grano duro" i prodotti ottenuti dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccamento di impasti preparati rispettivamente ed esclusivamente: a) con semola di grano duro ed acqua; b) con semolato di grano duro ed acqua. 2. E' denominato "pasta di semola integrale di grano duro" il prodotto ottenuto dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccamento di impasto preparato esclusivamente con semola integrale di grano duro ed acqua. 3. La pasta destinata al commercio e' prodotta soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti: +====================================================================+ | | |Su cento parti di sostanza secca| | +--------------+----------+-----------------+------------------------+ |Tipo e | | | |Acidita '| |Denominazione |Umidita ' | Ceneri | | | | | |-----------------|Proteine min. |massima | | |massima % | minimo | massimo|(azoto x 5,70)|in gradi*| +--------------+----------+------------------------------------------+ |Pasta di se- | | | | | | |mola di grano | | | | | | |duro | 12,50 | - |0,90 |10,50 |4 | +--------------+----------+--------+--------+--------------+---------+ |Pasta di se- | | | | | | |molato di | | | | | | |grano duro |12,50 | 0,90 |1,35 |11,50 |5 | +--------------+----------+--------+--------+--------------+---------+ |Pasta di se- | | | | | | |mola inte- | | | | | | |grale di | | | | | | |grano duro |12,50 |1,40 | 1,80 |11,50 |6 | +--------------+----------+--------+--------+--------------+---------+ * Il grado di acidita' e' espresso dal numero di centimetri cubici di soluzione alcalina normale occorrente per neutralizzare 100 grammi di sostanza secca. 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 12, commi 1 e 4, e' vietata la fabbricazione di pasta secca preparata con sfarinati di grano tenero. 5. Nei tipi di pasta di cui al comma 3 e agli articoli 7 e 8 e' tollerata la presenza di farine di grano tenero in misura non superiore al 3 per cento. 6. Nella produzione delle paste, delle paste speciali e della pasta all'uovo e' ammesso il reimpiego, nell'ambito dello stesso stabilimento di produzione, di prodotto o parti di esso provenienti dal processo produttivo o di confezionamento. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali, possono essere fissate particolari modalita' di applicazione. 7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano anche ai prodotti preparati a base di sfarinati di grano duro ed acqua, comunque riconducibili merceologicamente alla pasta. 8. La pasta prodotta in altri Paesi in tutto o in parte con sfarinati di grano tenero e posta in vendita in Italia deve riportare una delle denominazioni di vendita seguenti: a) pasta di farina di grano tenero, se ottenuta totalmente da sfarinati di grano tenero; b) pasta di semola di grano duro e di farina di grano tenero, se ottenuta dalla miscelazione dei due prodotti con prevalenza della semola; c) pasta di farina di grano tenero e di semola di grano duro, se ottenuta dalla miscelazione dei due prodotti con prevalenza della farina di grano tenero.
Nota all'art. 6: - Per i riferimenti del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, vedi le note alle premesse.