Art. 7. 
                           Paste speciali 
 
  1. E'  consentita  la  produzione  di  paste  speciali.  Per  paste
speciali si intendono le  paste  di  cui  all'articolo  6  contenenti
ingredienti alimentari, diversi  dagli  sfarinati  di  grano  tenero,
rispondenti alle norme igienico-sanitarie. 
  2. Le  paste  speciali  devono  essere  poste  in  vendita  con  la
denominazione pasta di semola di grano duro completata dalla menzione
dell'ingrediente utilizzato e,  nel  caso  di  piu'  ingredienti,  di
quello o di quelli caratterizzanti. 
  3. Qualora nella preparazione dell'impasto sono utilizzate uova, la
pasta speciale deve rispondere ai requisiti previsti dall'articolo 8.