Art. 11. 
                         Risorse finanziarie 
   1. Le risorse finanziarie sono costituite da: 
   a) il contributo  assegnato  dall'amministrazione  della  pubblica
istruzione, determinato annualmente,  comprensivo  di  un  contributo
generale e di contributi finalizzati al  finanziamento  di  specifici
progetti; 
   b) eventuali erogazioni di enti pubblici e privati  e  di  singole
persone; 
   c) eventuali proventi derivanti dalla gestione delle attivita'.