Art. 12. 
                              Vigilanza 
   1. I bilanci  preventivi  e  le  relative  variazioni  e  i  conti
consuntivi, insieme alle relazioni  del  collegio  dei  revisori  dei
conti e a una relazione annuale sull'attivita' svolta  dall'I.R.R.E.,
sono trasmessi al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale
per l'approvazione, nonche' al Ministero del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica, a norma dell'articolo 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. 
   2. I suddetti documenti contabili si intendono  approvati  ove  il
dirigente di cui al comma 1 non formuli rilievi entro sessanta giorni
dal ricevimento degli stessi. 
 
             Nota all'art. 12: 
             - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 9  novembre  1998,  n.  439
          (Regolamento   recante   norme   di   semplificazione   dei
          procedimenti di approvazione e di rilascio  di  pareri,  da
          parte dei Ministeri  vigilanti,  in  ordine  alle  delibere
          adottate dagli organi collegiali degli  enti  pubblici  non
          economici in materia  di  approvazione  dei  bilanci  e  di
          programmazione dell'impiego di fondi disponibili,  a  norma
          dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
             "Art.  2  (Delibere  di  approvazione  del  bilancio  di
          previsione e del conto consuntivo). -  1.  Le  delibere  di
          approvazione del bilancio  di  previsione,  delle  relative
          variazioni e del conto consuntivo degli enti  pubblici  non
          economici, qualora siano  sottoposte  ad  approvazione  del
          Ministero vigilante, ai sensi della normativa vigente, sono
          trasmesse, entro dieci giorni  dalla  data  delle  delibere
          stesse, al Ministero vigilante e al Ministero  del  tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica.".