Art. 14. Norme transitorie e finali 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, qualora all'atto della designazione dei membri del consiglio di amministrazione, il consiglio scolastico regionale non sia ancora costituito, le designazioni di competenza di quest'ultimo organo sono effettuate, rispettivamente, dal dirigente dell'Ufficio scolastico Regionale e dalla Regione. 2. Tutto il personale comandato presso il corrispondente Istituto regionale di ricerca sperimentazione e aggiornamento educativo, di seguito denominato I.R.R.S.A.E., alla data di entrata in vigore del presente regolamento e' confermato fino all'espletamento della prima selezione da indire, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, entro centottanta giorni dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione dell'I.R.R.E. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, puo' partecipare alla prima selezione anche il personale amministrativo non appartenente al comparto scuola comandato in servizio presso l'I.R.R.S.A.E. alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. Fino alla data di adozione del regolamento di cui all'articolo 8, continuano ad applicarsi le procedure amministrative, contabili e di controllo previste dal vigente ordinamento. Sono consentite le variazioni di bilancio necessarie a fare fronte al periodo transitorio. 4. Il consiglio direttivo ed il collegio dei revisori di ciascun I.R.R.S.A.E. restano in carica fino all'insediamento rispettivamente del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei ciascun I.R.R.E., che deve intervenire nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il segretario di ciascun I.R.R.S.A.E. resta in carica fino all'assunzione dell'incarico da parte del direttore dell'I.R.R.E., che deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui sono individuati i criteri per il conferimento del relativo incarico. Tale deliberazione deve essere approvata dal consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal suo insediamento. 5. Il compenso da corrispondere ai componenti degli organi degli I.R.R.E. e' determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 6. Resta fermo per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il disposto di cui all'articolo 21, comma 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 7. L'attuazione del presente regolamento non puo' comportare in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Nota all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 21, comma 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amininistrativa): "20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui il presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.".