Art. 14. 
                     Norme transitorie e finali 
   1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, qualora
all'atto   della   designazione   dei   membri   del   consiglio   di
amministrazione, il consiglio scolastico  regionale  non  sia  ancora
costituito, le designazioni di competenza di quest'ultimo organo sono
effettuate, rispettivamente, dal  dirigente  dell'Ufficio  scolastico
Regionale e dalla Regione. 
   2. Tutto il personale comandato presso il corrispondente  Istituto
regionale di ricerca sperimentazione e  aggiornamento  educativo,  di
seguito denominato I.R.R.S.A.E., alla data di entrata in  vigore  del
presente regolamento e' confermato fino all'espletamento della  prima
selezione da indire,  ai  sensi  dell'articolo  10,  comma  1,  entro
centottanta giorni  dalla  data  di  insediamento  del  consiglio  di
amministrazione   dell'I.R.R.E.   In   deroga   a   quanto   previsto
dall'articolo 10, puo' partecipare  alla  prima  selezione  anche  il
personale  amministrativo  non  appartenente   al   comparto   scuola
comandato in servizio presso l'I.R.R.S.A.E. alla data di  entrata  in
vigore del presente regolamento. 
   3. Fino alla data di adozione del regolamento di cui  all'articolo
8, continuano ad applicarsi le procedure amministrative, contabili  e
di controllo previste dal vigente  ordinamento.  Sono  consentite  le
variazioni  di  bilancio  necessarie  a  fare   fronte   al   periodo
transitorio. 
   4. Il consiglio direttivo ed il collegio dei revisori  di  ciascun
I.R.R.S.A.E. restano in carica fino all'insediamento  rispettivamente
del consiglio di amministrazione e  del  collegio  dei  revisori  dei
ciascun I.R.R.E., che  deve  intervenire  nei  quarantacinque  giorni
successivi alla data di entrata in vigore del  presente  regolamento.
Il  segretario  di  ciascun  I.R.R.S.A.E.  resta   in   carica   fino
all'assunzione dell'incarico da parte  del  direttore  dell'I.R.R.E.,
che  deve  avvenire  entro  trenta  giorni  dall'approvazione   della
deliberazione  del  consiglio  di  amministrazione   con   cui   sono
individuati i criteri per il conferimento del relativo incarico. Tale
deliberazione deve essere approvata dal consiglio di  amministrazione
entro sessanta giorni dal suo insediamento. 
   5. Il compenso da corrispondere ai componenti degli  organi  degli
I.R.R.E. e' determinato  con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. 
   6. Resta fermo per le regioni a statuto  speciale  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano il disposto di cui  all'articolo  21,
comma 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
   7. L'attuazione del presente regolamento non  puo'  comportare  in
ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
 
             Nota all'art. 14: 
             - Si riporta il testo  dell'art.  21,  comma  20,  della
          legge 15 marzo 1997,  n.  59  (Delega  al  Governo  per  il
          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la semplificazione amininistrativa): 
             "20.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano  disciplinano  con  propria
          legge la materia di cui il presente articolo nel rispetto e
          nei limiti dei propri statuti e  delle  relative  norme  di
          attuazione.".