Art. 15. Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le disposizioni relative agli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi contenute negli articoli da 287 a 295 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 marzo 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri De Mauro, Ministro della pubblica istruzione Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Loiero, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 333
Nota all'art. 15: - Si riporta il testo degli articoli da 287 a 295 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado): "Art. 287 (Istituzione di istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi). - 1. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, istituiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, hanno personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa. Essi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. 2. Gli istituti hanno il compito di: a) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica; b) condurre studi e ricerche in campo educativo; c) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione a cui collaborino piu' istituzioni scolastiche; d) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; e) nel fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale.". 3. Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 2 gli istituti si avvalgono in via prioritaria della collaborazione di cattedre e istituti universitari della stessa o di altra regione. Art. 288 (Articolazione interna degli istituti regionali). - 1. Gli istituti regionali si articolano in sezioni per la scuola materna, per la scuola elementare, per la scuola media, per la scuola secondaria superiore e per l'istruzione artistica, per le attivita' di educazione permanente, ed in servizi comuni di documentazione e di informazione, di metodi e tecniche della ricerca sperimentale e di organizzazione delle attivita' di aggiornamento. La sezione dell'istruzione artistica e competente anche per i licei artistici e gli istituti d'arte. 2. Le sezioni operano unitariamente per materie e attivita' di interesse comune.". Art. 289 (Organi degli istituti regionali). - 1. Ciascun istituto e' retto da un consiglio direttivo formato da esperti, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto da quindici membri dei quali: a) cinque rappresentanti del personale direttivo o docente, eletti al di fuori del proprio ambito dai rappresentanti delle corrispondenti categorie, facenti parte dei consigli scolastici provinciali che rientrano nella circoscrizione territoriale dell'istituto regionale; b) tre rappresentanti designati dall'ente regione, di cui uno eletto dalla minoranza del consiglio regionale; c) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri; d) quattro scelti dal Ministro della pubblica istruzione su otto nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale, in modo da assicurare un'adeguata presenza di competenti nel campo delle scienze dell'educazione. 2. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione. 3. Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui al successivo art. 294. 4. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. 5. Il consiglio direttivo designa anche al di fuori dei propri membri i responsabili delle sezioni di cui all'art. 288. 6. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attivita' e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con universita' e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'istituto e delibera circa il suo ordinamento interno. 7. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto. 8. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. 9. Il consiglio direttivo puo' avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione. Art. 290 (Centro europeo dell'educazione). - 1. Il Centro europeo dell'educazione, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con sede in Frascati, villa Falconieri, ha personalita' giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa. 2. Esso e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. 3. Il Centro europeo ha il compito di curare la raccolta, l'elaborazione e la diffusione della documentazione pedagogico-didattica italiana e straniera e di condurre studi e ricerche sugli ordinamenti scolastici di altri Paesi con particolare riguardo a quelli della Comunita' europea e sull'attivita' in campo educativo delle organizzazioni internazionali. 4. In particolare il Centro europeo dell'educazione attende a studi e ricerche: a) sulla programmazione e sui costi dei sistemi educativi; b) sulla educazione permanente ed educazione ricorrente anche con riferimento ai rapporti tra formazione e occupazione; c) sui problemi dell'apprendimento e della relativa valutazione; d) sull'innovazione educativa e sull'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente; e) sull'impiego delle tecnologie educative. Art. 291 (Organi del Centro europeo dell'educazione). - 1. Il Centro europeo dell'educazione e' retto da un consiglio direttivo formato da esperti, che e' nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto da undici membri, dei quali: a) cinque rappresentanti del personale direttivo o docente, eletti al di fuori del proprio ambito dai rappresentanti delle corrispondenti categorie, facenti parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione; b) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale delle ricerche; c) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale, in modo da assicurare un'adeguata presenza di competenti nel campo delle scienze dell'educazione. 2. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione. 3. Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui all'art. 294. 4. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. 5. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attivita' e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con universita' e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altro provvedimento occorrente per il funzionamento del Centro e delibera circa il suo ordinamento interno. 6. Il presidente ha la legale rappresentanza del Centro. 7. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. 8. Il consiglio direttivo puo' avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione. Art. 292 (Istituzione e organi della biblioteca di documentazione pedagogica). - 1. La biblioteca di documentazione pedagogica, istituita a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con sede in Firenze, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa. 2. La biblioteca svolge le seguenti attivita': a) raccolta, conservazione e valorizzazione del materiale bibliografico e di documentazione didattico-pedagogica in collaborazione con gli istituti regionali e con il Centro europeo dell'educazione; b) sviluppo e funzionamento della biblioteca pedagogica nazionale a servizio delle istituzioni e degli studiosi, oltre che del personale della scuola. 3. La biblioteca e' retta da un consiglio direttivo formato da esperti, che e' nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto da undici membri, dei quali: a) cinque eletti dai presidenti degli istituti regionali e dal presidente del Centro europeo dell'educazione; b) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri; c) uno scelto dal Ministro della pubblica istruzione su due nominativi proposti dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali; d) due docenti universitari ordinari o associati, scelti dal Ministro della pubblica istruzione su quattro nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale al di fuori dei propri membri. 4. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione. 5. Il direttore della biblioteca di documentazione pedagogica di cui all'art. 294 oltre a svolgere le funzioni proprie del segretario, sovrintende al funzionamento dei vari servizi e delle eventuali sezioni in cui si articola la biblioteca e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo. 6. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. 7. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo, il programma di attivita' e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con universita' e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento della biblioteca e delibera circa il suo ordinamento interno. 8. Il presidente ha la legale rappresentanza della biblioteca. 9. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. 10. Il consiglio direttivo puo' avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione. Art. 293 (Conferenza dei presidenti). - 1. I presidenti degli istituti regionali, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica si riuniscono in conferenza, presso il Ministero della pubblica istruzione, almeno una volta ogni tre mesi, al fine di coordinare e di promuovere iniziative di comune interesse e di assicurare lo scambio di informazioni e di esperienze nei diversi settori degli istituti. 2. Alle riunioni partecipa anche un membro eletto nel proprio seno da ogni consiglio direttivo delle predette istituzioni. 3. La conferenza e' presieduta dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo delegato. 4. Annualmente la conferenza redige una relazione sui risultati delle attivita' di comune interesse svolte dagli istituti. Art. 294 (Personale degli istituti). - 1. Il Ministro della pubblica istruzione nomina il segretario degli istituti regionali, del Centro europeo della educazione e il direttore della Biblioteca di documentazione pedagogica scegliendolo tra gli ispettori tecnici, il personale direttivo e docente, i docenti universitari e il personale dell'amministrazione scolastica, anche a riposo. 2. A ciascun istituto regionale, al Centro europeo dell'educazione, alla Biblioteca di documentazione pedagogica il Ministro della pubblica istruzione dispone l'assegnazione di personale comandato appartenente ai ruoli del personale della scuola, anche universitario, e a quelli del personale amministrativo, in numero adeguato alle accertate esigenze dell'ente e sulla base dell'ordinamento di esso, sentito il consiglio direttivo competente. 3. L'assegnazione e' disposta sulla base di concorsi per titoli indetti presso ciascuna istituzione, secondo modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti i consigli direttivi delle istituzioni interessate. 4. Il comando del personale presso le istituzioni di cui al comma 2 ha la durata di un quinquennio ed e' rinnovabile per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo. In attesa dell'organica riforma delle predette istituzioni il comando puo' essere ulteriormente rinnovato di anno in anno, per un massimo di tre anni, previa motivata richiesta del consiglio direttivo. 5. Il servizio prestato in posizione di comando presso dette istituzioni e' valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto, nella scuola. 6. Il numero complessivo dei comandi, il contingente relativo ai diversi ruoli e la distribuzione dei posti presso gli enti sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. 7. Per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche gli istituti regionali, il Centro europeo dell'educazione e la Biblioteca di documentazione pedagogica possono affidare incarichi a tempo determinato a persone estranee all'amministrazione con spese a carico dei propri bilanci. 8. Tali incarichi sono conferiti sulla base di apposito disciplinare tipo approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. Art. 295 (Finanziamenti). - 1. Gli istituti regionali, il Centro europeo dell'educazione e la Biblioteca di documentazione pedagogica provvedono al finanziamento della loro attivita': a) con contributi da parte del Ministero della pubblica istruzione; b) con le erogazioni di enti pubblici e privati e di singolepersone; c) con i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni; d) con i proventi delle vendite di pubblicazioni da essi curate. 2. L'ammontare degli stanziamenti per i contributi di cui alla lettera a) e' determinato annualmente.".