Art. 15. 
                             Abrogazioni 
   1. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, sono abrogate le  disposizioni  relative  agli  Istituti
regionali  di  ricerca,  sperimentazione  e  aggiornamento  educativi
contenute negli articoli da 287 a  295  del  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297. 
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
   Dato a Roma, addi' 6 marzo 2001 
                               CIAMPI 
                                  Amato, Presidente del Consiglio dei 
                         Ministri 
                                    De Mauro, Ministro della pubblica 
                         istruzione 
                             Visco, Ministro del tesoro, del bilancio 
                         e della programmazione economica 
                                  Bassanini, Ministro per la funzione 
                         pubblica 
                            Loiero, Ministro per gli affari regionali 
   Visto, il Guardasigilli: Fassino 
   Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001 
   Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla 
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 333 
 
             Nota all'art. 15: 
             - Si riporta il testo degli articoli da 287  a  295  del
          decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297  (Approvazione
          del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti  in
          materia di istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine
          e grado): 
             "Art. 287 (Istituzione di istituti regionali di ricerca,
          sperimentazione  e  aggiornamento  educativi).  -  1.   Gli
          istituti   regionali   di   ricerca,   sperimentazione    e
          aggiornamento educativi, istituiti a norma del decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.  419,  hanno
          personalita' giuridica di  diritto  pubblico  ed  autonomia
          amministrativa. Essi sono  sottoposti  alla  vigilanza  del
          Ministero della pubblica istruzione. 
             2. Gli istituti hanno il compito di: 
             a) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione
          pedagogico-didattica; 
             b) condurre studi e ricerche in campo educativo; 
             c) promuovere ed assistere l'attuazione di  progetti  di
          sperimentazione  a   cui   collaborino   piu'   istituzioni
          scolastiche; 
             d) organizzare ed attuare  iniziative  di  aggiornamento
          per il personale direttivo e docente della scuola; 
             e)  nel  fornire  consulenza  tecnica  sui  progetti  di
          sperimentazione e sui programmi, sui metodi e  sui  servizi
          di aggiornamento culturale e professionale  dei  docenti  e
          collaborare  all'attuazione   delle   relative   iniziative
          promosse a livello locale.". 
             3. Per l'attuazione dei compiti di cui al  comma  2  gli
          istituti   si   avvalgono   in   via   prioritaria    della
          collaborazione di cattedre e  istituti  universitari  della
          stessa o di altra regione. 
             Art.   288   (Articolazione   interna   degli   istituti
          regionali). - 1. Gli istituti regionali  si  articolano  in
          sezioni per la scuola materna, per  la  scuola  elementare,
          per la scuola media, per la scuola secondaria  superiore  e
          per l'istruzione artistica, per le attivita' di  educazione
          permanente, ed in servizi comuni  di  documentazione  e  di
          informazione,  di   metodi   e   tecniche   della   ricerca
          sperimentale  e  di  organizzazione  delle   attivita'   di
          aggiornamento.  La  sezione  dell'istruzione  artistica   e
          competente anche per  i  licei  artistici  e  gli  istituti
          d'arte. 
             2.  Le  sezioni  operano  unitariamente  per  materie  e
          attivita' di interesse comune.". 
             Art. 289 (Organi degli istituti regionali). - 1. Ciascun
          istituto e' retto da  un  consiglio  direttivo  formato  da
          esperti, nominato con decreto del Ministro  della  pubblica
          istruzione e composto da quindici membri dei quali: 
             a)  cinque  rappresentanti  del  personale  direttivo  o
          docente,  eletti  al  di  fuori  del  proprio  ambito   dai
          rappresentanti  delle  corrispondenti  categorie,   facenti
          parte dei consigli  scolastici  provinciali  che  rientrano
          nella circoscrizione territoriale dell'istituto regionale; 
             b) tre rappresentanti designati  dall'ente  regione,  di
          cui uno eletto dalla minoranza del consiglio regionale; 
             c) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione  su
          sei  nominativi  proposti  dal  Consiglio  nazionale  della
          pubblica istruzione al di fuori dei propri membri; 
             d) quattro scelti dal Ministro della pubblica istruzione
          su otto nominativi  proposti  dal  Consiglio  universitario
          nazionale, in modo da assicurare  un'adeguata  presenza  di
          competenti nel campo delle scienze dell'educazione. 
             2. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri
          scelti dal Ministro della pubblica istruzione. 
             3. Al consiglio direttivo partecipa,  senza  diritto  di
          voto, il segretario di cui al successivo art. 294. 
             4. I componenti del consiglio direttivo durano in carica
          per  cinque  anni  e  possono  farne  parte  per  un  altro
          quinquennio. 
             5. Il consiglio direttivo designa anche al di fuori  dei
          propri membri i responsabili delle sezioni di cui  all'art.
          288. 
             6.  Il  consiglio   direttivo   delibera   il   bilancio
          preventivo e il conto consuntivo; delibera  annualmente  il
          programma di attivita' e le relative  spese;  autorizza  la
          stipula di contratti e di convenzioni con universita' e con
          enti,   istituzioni   ed   esperti;   adotta   ogni   altra
          deliberazione occorrente per il funzionamento dell'istituto
          e delibera circa il suo ordinamento interno. 
             7.   Il   presidente   ha   la   legale   rappresentanza
          dell'istituto. 
             8. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. 
             9. Il consiglio direttivo puo' avvalersi  dell'opera  di
          ispettori tecnici, facendone richiesta al  Ministero  della
          pubblica istruzione. 
             Art. 290  (Centro  europeo  dell'educazione).  -  1.  Il
          Centro  europeo  dell'educazione,  istituito  a  norma  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,  n.
          419,  con  sede   in   Frascati,   villa   Falconieri,   ha
          personalita' giuridica  di  diritto  pubblico  e  autonomia
          amministrativa. 
             2. Esso e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della
          pubblica istruzione. 
             3.  Il  Centro  europeo  ha  il  compito  di  curare  la
          raccolta,   l'elaborazione   e    la    diffusione    della
          documentazione pedagogico-didattica italiana e straniera  e
          di condurre studi e ricerche sugli  ordinamenti  scolastici
          di altri Paesi con  particolare  riguardo  a  quelli  della
          Comunita' europea e sull'attivita' in campo educativo delle
          organizzazioni internazionali. 
             4. In  particolare  il  Centro  europeo  dell'educazione
          attende a studi e ricerche: 
             a)  sulla  programmazione  e  sui  costi   dei   sistemi
          educativi; 
             b) sulla educazione permanente ed educazione  ricorrente
          anche  con  riferimento  ai  rapporti  tra   formazione   e
          occupazione; 
             c) sui  problemi  dell'apprendimento  e  della  relativa
          valutazione; 
             d) sull'innovazione educativa e  sull'aggiornamento  del
          personale ispettivo, direttivo e docente; 
             e) sull'impiego delle tecnologie educative. 
             Art. 291 (Organi del Centro europeo dell'educazione).  -
          1.  Il  Centro  europeo  dell'educazione  e'  retto  da  un
          consiglio direttivo formato da esperti, che e' nominato con
          decreto del Ministro della pubblica istruzione  e  composto
          da undici membri, dei quali: 
             a)  cinque  rappresentanti  del  personale  direttivo  o
          docente,  eletti  al  di  fuori  del  proprio  ambito   dai
          rappresentanti  delle  corrispondenti  categorie,   facenti
          parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione; 
             b) tre scelti dal Ministro  della  pubblica  istruzione,
          sentito  il  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca
          scientifica e tecnologica, su sei nominativi  proposti  dal
          Consiglio nazionale delle ricerche; 
             c) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione  su
          sei  nominativi  proposti   dal   Consiglio   universitario
          nazionale, in modo da assicurare  un'adeguata  presenza  di
          competenti nel campo delle scienze dell'educazione. 
             2. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri
          scelti dal Ministro della pubblica istruzione. 
             3. Al consiglio direttivo partecipa,  senza  diritto  di
          voto, il segretario di cui all'art. 294. 
             4. I componenti del consiglio direttivo durano in carica
          per  cinque  anni  e  possono  farne  parte  per  un  altro
          quinquennio. 
             5.  Il  consiglio   direttivo   delibera   il   bilancio
          preventivo ed il conto consuntivo; delibera annualmente  il
          programma di attivita' e le relative  spese;  autorizza  la
          stipula di contratti e di convenzioni con universita' e con
          enti,   istituzioni   ed   esperti;   adotta   ogni   altro
          provvedimento occorrente per il funzionamento del Centro  e
          delibera circa il suo ordinamento interno. 
   6. Il presidente  ha  la  legale  rappresentanza  del  Centro.  7.
   L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. 
             8. Il consiglio direttivo puo' avvalersi  dell'opera  di
          ispettori tecnici, facendone richiesta al  Ministero  della
          pubblica istruzione. 
             Art. 292  (Istituzione  e  organi  della  biblioteca  di
          documentazione  pedagogica).  -   1.   La   biblioteca   di
          documentazione pedagogica, istituita a  norma  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con
          sede in  Firenze,  ha  personalita'  giuridica  di  diritto
          pubblico ed autonomia amministrativa. 
             2. La biblioteca svolge le seguenti attivita': 
             a)  raccolta,   conservazione   e   valorizzazione   del
          materiale     bibliografico     e     di     documentazione
          didattico-pedagogica in  collaborazione  con  gli  istituti
          regionali e con il Centro europeo dell'educazione; 
             b) sviluppo e funzionamento della biblioteca  pedagogica
          nazionale a servizio delle istituzioni  e  degli  studiosi,
          oltre che del personale della scuola. 
             3. La biblioteca e'  retta  da  un  consiglio  direttivo
          formato  da  esperti,  che  e'  nominato  con  decreto  del
          Ministro della pubblica istruzione  e  composto  da  undici
          membri, dei quali: 
             a) cinque eletti dai presidenti degli istituti regionali
          e dal presidente del Centro europeo dell'educazione; 
             b) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione  su
          sei  nominativi  proposti  dal  Consiglio  nazionale  della
          pubblica istruzione al di fuori dei propri membri; 
             c) uno scelto dal Ministro della pubblica istruzione  su
          due nominativi proposti dal Consiglio nazionale per i  beni
          culturali e ambientali; 
             d) due docenti universitari ordinari o associati, scelti
          dal  Ministro  della   pubblica   istruzione   su   quattro
          nominativi proposti dal Consiglio  universitario  nazionale
          al di fuori dei propri membri. 
             4. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri
          scelti dal Ministro della pubblica istruzione. 
             5.  Il  direttore  della  biblioteca  di  documentazione
          pedagogica di cui all'art. 294 oltre a svolgere le funzioni
          proprie del segretario, sovrintende  al  funzionamento  dei
          vari servizi e delle eventuali sezioni in cui  si  articola
          la biblioteca e partecipa,  senza  diritto  di  voto,  alle
          riunioni del consiglio direttivo. 
             6. I componenti del consiglio direttivo durano in carica
          per  cinque  anni  e  possono  farne  parte  per  un  altro
          quinquennio. 
             7.  Il  consiglio   direttivo   delibera   il   bilancio
          preventivo e il conto consuntivo, il programma di attivita'
          e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di
          convenzioni con universita'  e  con  enti,  istituzioni  ed
          esperti; adotta ogni altra deliberazione occorrente per  il
          funzionamento della biblioteca  e  delibera  circa  il  suo
          ordinamento interno. 
             8. Il  presidente  ha  la  legale  rappresentanza  della
          biblioteca. 
             9. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. 
             10. Il consiglio direttivo puo' avvalersi dell'opera  di
          ispettori tecnici, facendone richiesta al  Ministero  della
          pubblica istruzione. 
             Art. 293 (Conferenza dei presidenti). - 1. I  presidenti
          degli    istituti    regionali,    del    Centro    europeo
          dell'educazione  e  della  Biblioteca   di   documentazione
          pedagogica si riuniscono in conferenza, presso il Ministero
          della pubblica istruzione, almeno una volta ogni tre  mesi,
          al fine di coordinare e di promuovere iniziative di  comune
          interesse e di assicurare lo scambio di informazioni  e  di
          esperienze nei diversi settori degli istituti. 
             2. Alle riunioni partecipa anche un  membro  eletto  nel
          proprio seno da ogni  consiglio  direttivo  delle  predette
          istituzioni. 
             3.  La  conferenza  e'  presieduta  dal  Ministro  della
          pubblica istruzione o da un suo delegato. 
             4. Annualmente la conferenza redige  una  relazione  sui
          risultati delle attivita' di comune interesse svolte  dagli
          istituti. 
             Art. 294 (Personale degli istituti). -  1.  Il  Ministro
          della  pubblica  istruzione  nomina  il  segretario   degli
          istituti regionali, del Centro europeo della  educazione  e
          il direttore della Biblioteca di documentazione  pedagogica
          scegliendolo  tra  gli  ispettori  tecnici,  il   personale
          direttivo e docente, i docenti universitari e il  personale
          dell'amministrazione scolastica, anche a riposo. 
             2. A  ciascun  istituto  regionale,  al  Centro  europeo
          dell'educazione,   alla   Biblioteca   di    documentazione
          pedagogica il Ministro della  pubblica  istruzione  dispone
          l'assegnazione di personale comandato appartenente ai ruoli
          del personale della scuola, anche universitario, e a quelli
          del  personale  amministrativo,  in  numero  adeguato  alle
          accertate esigenze dell'ente e sulla base  dell'ordinamento
          di esso, sentito il consiglio direttivo competente. 
             3. L'assegnazione e' disposta sulla base di concorsi per
          titoli  indetti  presso   ciascuna   istituzione,   secondo
          modalita' da stabilirsi  con  decreto  del  Ministro  della
          pubblica istruzione, sentiti  i  consigli  direttivi  delle
          istituzioni interessate. 
             4. Il comando del personale presso le istituzioni di cui
          al comma 2 ha la durata di un quinquennio ed e' rinnovabile
          per  un  altro  quinquennio  su  decisione  del   consiglio
          direttivo. In attesa dell'organica riforma  delle  predette
          istituzioni il comando puo' essere ulteriormente  rinnovato
          di anno in  anno,  per  un  massimo  di  tre  anni,  previa
          motivata richiesta del consiglio direttivo. 
             5. Il servizio prestato in posizione di  comando  presso
          dette istituzioni e' valido,  a  tutti  gli  effetti,  come
          servizio d'istituto, nella scuola. 
             6. Il numero complessivo  dei  comandi,  il  contingente
          relativo ai diversi ruoli  e  la  distribuzione  dei  posti
          presso gli enti sono stabiliti  con  decreto  del  Ministro
          della pubblica istruzione di concerto con il  Ministro  del
          tesoro. 
             7. Per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e
          scientifiche gli  istituti  regionali,  il  Centro  europeo
          dell'educazione   e   la   Biblioteca   di   documentazione
          pedagogica possono affidare incarichi a tempo determinato a
          persone estranee all'amministrazione con spese a carico dei
          propri bilanci. 
             8. Tali incarichi sono conferiti sulla base di  apposito
          disciplinare tipo approvato con decreto del Ministro  della
          pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. 
             Art. 295 (Finanziamenti). - 1. Gli  istituti  regionali,
          il  Centro  europeo  dell'educazione  e  la  Biblioteca  di
          documentazione pedagogica provvedono al finanziamento della
          loro attivita': 
             a) con contributi da parte del Ministero della  pubblica
          istruzione; 
             b) con le erogazioni di enti pubblici  e  privati  e  di
          singolepersone; 
             c) con i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni
          anche statali, ad enti ed istituzioni; 
             d) con i proventi delle vendite di pubblicazioni da essi
          curate. 
             2. L'ammontare degli stanziamenti per  i  contributi  di
          cui alla lettera a) e' determinato annualmente.".