Art. 4. 
                    Consiglio di amministrazione 
   1. Il consiglio di amministrazione  dura  in  carica  tre  anni  e
ciascuno dei suoi componenti puo' essere confermato, una sola  volta,
per un altro triennio. Esso e' composto da  cinque  membri,  nominati
dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il dirigente preposto
all'ufficio scolastico regionale, di  cui  uno  su  designazione  del
medesimo dirigente, uno su designazione delle universita' aventi sede
presso la regione, due del  consiglio  scolastico  regionale  ed  uno
della regione. Ciascuna nomina e' corredata da un curriculum  diffuso
sulle   esperienze    gestionali,    pedagogiche    e    scientifiche
dell'interessato. Il consiglio di amministrazione elegge nel  proprio
seno il presidente. 
   2.  Il  consiglio  di  amministrazione,  per  l'attuazione   delle
finalita' dell'I.R.R.E.: 
   a) approva annualmente il programma di ricerca; 
   b) determina gli indirizzi generali della gestione; 
   c) delibera il  bilancio  di  previsione  e  il  conto  consuntivo
dell'Istituto e le eventuali variazioni; 
   d) conferisce  l'incarico  di  direttore  sulla  base  di  criteri
preventivamente deliberati; 
   e) valuta l'attivita' amministrativa del direttore, sulla base  di
criteri preventivamente deliberati, anche avvalendosi  dei  risultati
dei controlli di gestione; 
   f) valuta annualmente, sentito  il  comitato  tecnico-scientifico,
l'attuazione del programma di ricerca, nonche' i risultati  di  essa,
attraverso indicatori predeterminati; 
   g) nomina i componenti del comitato  tecnico-scientifico  e  degli
altri organismi di consulenza scientifica di cui all'articolo 6. 
   3. Ai  fini  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  d),  e
dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  286,  il
consiglio stabilisce le modalita' operative del controllo strategico. 
Sulla base delle risultanze del controllo strategico il consiglio: 
   a) individua  le  cause  dell'eventuale  mancata  rispondenza  dei
risultati agli obiettivi; 
   b) delibera i necessari interventi correttivi; 
   c) valuta le eventuali responsabilita' del direttore, adottando le
conseguenti determinazioni. 
   4. Il consiglio  si  riunisce  per  l'approvazione  del  programma
annuale e per deliberare il bilancio di  previsione,  e  le  relative
variazioni, nonche' il conto consuntivo; si  riunisce,  altresi',  su
convocazione del Presidente ed ogni volta che ne sia richiesto da tre
componenti. 
 
             Nota all'art. 4: 
             - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera  d),
          e dell'art. 6 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
          286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59): 
             "Art. 1 (Principi generali del controllo interno). -  1.
          Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della  rispettiva
          autonomia, si dotano di strumenti adeguati a: 
             Omissis; 
             d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in  sede
          di attuazione dei piani, programmi ed  altri  strumenti  di
          determinazione  dell'indirizzo  politico,  in  termini   di
          congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti
          (valutazione e controllo strategico).". 
             "Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico).  -1.
          L'attivita' di valutaziobe e controllo  strategico  mira  a
          verificare,  in  funzione  dell'esercizio  dei  poteri   di
          indirizzo  da  parte  dei  competenti  organi,  l'effettiva
          attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed  altri
          atti di indirizzo  politico.  L'attivita'  stessa  consiste
          nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
          degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate  dalle
          norme,  gli  obiettivi  operativi  prescelti,   le   scelte
          operative effettuate e  le  risorse  umane,  finanziarie  e
          materiali assegnate, nonche'  nella  identificazione  degli
          eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
          per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi. 
             2. Gli uffici ed i soggetti  preposti  all'attivita'  di
          valutazione  e  controllo  strategico  riferiscono  in  via
          riservata  agli  organi  di  indirizzo  politico,  con   le
          relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi
          effettuate. Essi di norma supportano l'organo di  indirizzo
          politico  anche  per  la  valutazione  dei  dirigenti   che
          rispondono  direttamente   all'organo   medesimo   per   il
          conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli. 
             3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti  di  cui
          ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio,  operante
          nell'ambito delle strutture di cui all'art.  14,  comma  2,
          del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno
          e dotato di  adeguata  autonomia  operativa.  La  direzione
          dell'ufficio puo' essere dal Ministro affidata anche ad  un
          organo  collegiale,  ferma  restando  la  possibilita'   di
          ricorrere,  anche  per  la  direzione  stessa,  ad  esperti
          estranei  alla  pubblica  amministrazione,  ai  sensi   del
          predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi  di
          controllo interno operano in collegamento con gli uffici di
          statistica istituiti ai sensi  del  decreto  legislativo  6
          settembre 1989, n. 322. Essi  redigono  almeno  annualmente
          una relazione sui risultati delle analisi  effettuate,  con
          proposte  di  miglioramento   della   funzionalita'   delle
          amministrazioni. Possono svolgere, anche su  richiesta  del
          Ministro,  analisi  su  politiche  e  programmi   specifici
          dell'amministrazione di appartenenza e fornire  indicazioni
          e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni
          nell'amministrazione.".