Art. 4. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e ciascuno dei suoi componenti puo' essere confermato, una sola volta, per un altro triennio. Esso e' composto da cinque membri, nominati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, di cui uno su designazione del medesimo dirigente, uno su designazione delle universita' aventi sede presso la regione, due del consiglio scolastico regionale ed uno della regione. Ciascuna nomina e' corredata da un curriculum diffuso sulle esperienze gestionali, pedagogiche e scientifiche dell'interessato. Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente. 2. Il consiglio di amministrazione, per l'attuazione delle finalita' dell'I.R.R.E.: a) approva annualmente il programma di ricerca; b) determina gli indirizzi generali della gestione; c) delibera il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'Istituto e le eventuali variazioni; d) conferisce l'incarico di direttore sulla base di criteri preventivamente deliberati; e) valuta l'attivita' amministrativa del direttore, sulla base di criteri preventivamente deliberati, anche avvalendosi dei risultati dei controlli di gestione; f) valuta annualmente, sentito il comitato tecnico-scientifico, l'attuazione del programma di ricerca, nonche' i risultati di essa, attraverso indicatori predeterminati; g) nomina i componenti del comitato tecnico-scientifico e degli altri organismi di consulenza scientifica di cui all'articolo 6. 3. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il consiglio stabilisce le modalita' operative del controllo strategico. Sulla base delle risultanze del controllo strategico il consiglio: a) individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi; b) delibera i necessari interventi correttivi; c) valuta le eventuali responsabilita' del direttore, adottando le conseguenti determinazioni. 4. Il consiglio si riunisce per l'approvazione del programma annuale e per deliberare il bilancio di previsione, e le relative variazioni, nonche' il conto consuntivo; si riunisce, altresi', su convocazione del Presidente ed ogni volta che ne sia richiesto da tre componenti.
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera d), e dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 1 (Principi generali del controllo interno). - 1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a: Omissis; d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).". "Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). -1. L'attivita' di valutaziobe e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita' per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi. 2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli. 3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio puo' essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilita' di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalita' delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione.".