Art. 5. 
                              Direttore 
   1. L'incarico di direttore e'  conferito  con  contratto  a  tempo
determinato di durata triennale, rinnovabile, a persona  in  possesso
di  competenze  amministrative  e  di   organizzazione   del   lavoro
pertinenti con le finalita' specifiche dell'istituto, nonche' di  una
sperimentata conoscenza del  sistema  scolastico.  Esso  puo'  essere
conferito ai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  ovvero  a
estranei alla pubblica amministrazione. Il conferimento dell'incarico
a personale in servizio presso le predette  amministrazioni  comporta
il collocamento fuori ruolo. 
   2. Il direttore,  nel  rispetto  degli  indirizzi  generali  della
gestione   determinati   dal   consiglio   di   amministrazione,   e'
responsabile    del    funzionamento    complessivo    dell'I.R.R.E.,
dell'attuazione del programma,  dell'esecuzione  delle  deliberazioni
del consiglio di amministrazione e della gestione  del  personale.  A
tal fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli  che  impegnano
l'Istituto verso l'esterno. Il direttore, tra l'altro, nell'esercizio
dei suoi compiti: 
   a) predispone,  in  attuazione  del  programma  dell'Istituto,  il
bilancio di previsione; predispone altresi' il conto consuntivo; 
   b) assicura le condizioni per  la  piu'  efficace  attuazione  dei
progetti e delle attivita' previste nel programma; 
   c) adotta gli atti  di  organizzazione  degli  ufficiprevisti  dal
regolamento interno ed assegna il relativo personale; 
   d) stipula i contratti di prestazione  d'opera  necessari  per  la
realizzazione dei progetti previsti  dal  programma  sulla  base  dei
criteri fissati nel regolamento interno; 
   e) cura l'applicazione del regolamento interno; 
   f) predispone una relazione sull'attuazione del programma  annuale
e sui risultati raggiunti. 
   3.  Il  direttore  partecipa  alle   sedute   del   consiglio   di
amministrazione senza diritto  di  voto.  La  sua  partecipazione  e'
esclusa quando il consiglio ne valuta l'attivita'. 
   4. Il trattamento economico spettante al  direttore  e'  stabilito
nel contratto individuale di lavoro, previa delibera del consiglio di
amministrazione, sulla base di quello previsto  per  i  dirigenti  di
seconda fascia delle amministrazioni pubbliche. 
   5. L'incarico e' revocato dal  consiglio  di  amministrazione  nei
casi di grave inosservanza degli indirizzi generali della gestione  e
di risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione. 
 
             Nota all'art. 5: 
             - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  (Razionalizzazione
          dell'organizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche   e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
             "Art.  1  (Finalita'  ed  ambito  di  applicazione).   -
          Omissis. 
             2. Per amministrazioni pubbliche si intendono  tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le regioni, le province, i comuni,  le  comunita'
          montane, e loro consorzi ed  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  istituti  autonomi  case  popolari,  le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.".