Art. 5. Direttore 1. L'incarico di direttore e' conferito con contratto a tempo determinato di durata triennale, rinnovabile, a persona in possesso di competenze amministrative e di organizzazione del lavoro pertinenti con le finalita' specifiche dell'istituto, nonche' di una sperimentata conoscenza del sistema scolastico. Esso puo' essere conferito ai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ovvero a estranei alla pubblica amministrazione. Il conferimento dell'incarico a personale in servizio presso le predette amministrazioni comporta il collocamento fuori ruolo. 2. Il direttore, nel rispetto degli indirizzi generali della gestione determinati dal consiglio di amministrazione, e' responsabile del funzionamento complessivo dell'I.R.R.E., dell'attuazione del programma, dell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e della gestione del personale. A tal fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno. Il direttore, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti: a) predispone, in attuazione del programma dell'Istituto, il bilancio di previsione; predispone altresi' il conto consuntivo; b) assicura le condizioni per la piu' efficace attuazione dei progetti e delle attivita' previste nel programma; c) adotta gli atti di organizzazione degli ufficiprevisti dal regolamento interno ed assegna il relativo personale; d) stipula i contratti di prestazione d'opera necessari per la realizzazione dei progetti previsti dal programma sulla base dei criteri fissati nel regolamento interno; e) cura l'applicazione del regolamento interno; f) predispone una relazione sull'attuazione del programma annuale e sui risultati raggiunti. 3. Il direttore partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. La sua partecipazione e' esclusa quando il consiglio ne valuta l'attivita'. 4. Il trattamento economico spettante al direttore e' stabilito nel contratto individuale di lavoro, previa delibera del consiglio di amministrazione, sulla base di quello previsto per i dirigenti di seconda fascia delle amministrazioni pubbliche. 5. L'incarico e' revocato dal consiglio di amministrazione nei casi di grave inosservanza degli indirizzi generali della gestione e di risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione.
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): "Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - Omissis. 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.".