Art. 6. 
                   Consulenza tecnico-scientifica 
   1. Il comitato tecnico-scientifico ha funzioni  di  collaborazione
per la predisposizione del  programma  e  per  la  valutazione  delle
attivita' scientifiche.  Il  comitato  fornisce,  inoltre,  i  pareri
richiesti dal consiglio di amministrazione e dal direttore; esso dura
in carica tre anni ed e' rinnovabile per un altro triennio. 
   2. Il comitato e' composto da cinque membri, scelti tra professori
universitari ed esperti del settore, di elevata qualificazione;  esso
designa,  al  suo  interno,  un  coordinatore  scegliendolo   tra   i
professori universitari. 
   3.  Il  consiglio  di   amministrazione,   sentito   il   comitato
tecnico-scientifico, puo' istituire  altri  organismi  di  consulenza
tecnico-scientifica, individuali o collegiali, composti da  non  piu'
di tre  membri,  in  relazione  a  motivate  esigenze  connesse  allo
sviluppo di singoli progetti e ad attivita' o gruppi di  progetti  ed
attivita'. Essi  restano  in  carica  per  la  durata  stabilita  dal
consiglio di amministrazione. Tale durata non puo' comunque  superare
quella del consiglio di amministrazione che li ha istituiti.