Art. 7. 
         Verifiche di regolarita' amministrativa e contabile 
   1. Le verifiche  di  regolarita'  amministrativa  e  contabile  da
effettuarsi a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  286,
sono affidate ad un collegio di tre revisori iscritti al registro dei
revisori contabili, dei  quali  due  designati  dal  Ministero  della
pubblica  istruzione,  sentito  il  dirigente  preposto   all'ufficio
scolastico regionale e uno dal Ministero del tesoro, del  bilancio  e
della  programmazione  economica,  con  funzioni  di  presidente.  Le
predette amministrazioni designano, altresi', ciascuna  un  supplente
per l'eventuale sostituzione, in  caso  di  assenza,  dei  componenti
effettivi del collegio, da esse designati. Il collegio dura in carica
tre anni ed e' rinnovabile per un altro triennio. 
 
             Nota all'art. 7: 
             - Per il titolo del decreto legislativo 30 luglio  1999,
          n. 286, si veda nella nota all'art. 4.