Art. 8. 
                         Regolamento interno 
   1. Il consiglio di amministrazione, entro tre mesi dalla data  del
suo insediamento, adotta, su proposta del direttore,  il  regolamento
interno dell'I.R.R.E., che deve essere approvato dal Ministero  della
pubblica istruzione, dal Ministero del tesoro, del bilancio  e  della
programmazione economica e dal Dipartimento della funzione  pubblica.
Il regolamento si intende approvato  ove  i  predetti  Ministeri  non
formulino rilievi entro sessanta giorni dal suo ricevimento. 
   2. Il regolamento interno definisce tra l'altro: 
   a) l'organizzazione dell'attivita'  dell'istituto,  le  competenze
degli uffici e  dei  servizi  e  i  criteri  per  l'assegnazione  del
relativo personale; 
   b) l'eventuale articolazione organizzativa a livello sub regionale
in relazione alle esigenze connesse con l'attivita' di supporto  alle
istituzioni scolastiche e alle loro reti e consorzi; 
   c) i criteri per  la  scelta  dei  destinatari  dei  contratti  di
prestazione d'opera; 
   d)  i   criteri   della   gestione   e   le   relative   procedure
amministrativo-contabili e  finanziarie  in  modo  da  assicurare  la
rapidita', l'efficienza e la regolarita' nell'erogazione della  spesa
e l'equilibrio finanziario del bilancio, nel  rispetto  dei  principi
dell'ordinamento contabile degli enti pubblici di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696. 
 
             Nota all'art. 8: 
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre
          1979, n. 696, reca: "Approvazione del nuovo regolamento per
          la classificazione  delle  entrate  e  delle  spese  e  per
          l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici  di
          cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70".