Art. 9. 
                 Conferenza nazionale dei presidenti 
   1. Al fine  di  assicurare  strategie  unitarie  di  intervento  a
livello nazionale e' istituita, presso il  Ministero  della  pubblica
istruzione, la Conferenza nazionale  dei  presidenti  degli  I.R.R.E.
presieduta dal Ministro o da un suo delegato. Alla Conferenza possono
partecipare i direttori degli I.R.R.E ed i presidenti e  i  direttori
dell'Istituto   nazionale   per   la    valutazione    del    sistema
dell'istruzione  e  dell'Istituto  nazionale  di  documentazione  per
l'innovazione e la ricerca educativa,  nonche'  rappresentanti  delle
regioni quando si trattino argomenti di interesse comune.