Art. 11. Pubblicita' aggiuntiva 1. Il presente Regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' reso pubblico mediante ulteriori forme e modalita' stabilite nel rispetto della normativa vigente. Le stesse forme e modalita' sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni. 2. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico del Dipartimento tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonche' del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 marzo 2001 Il Ministro delegato: Bordon Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2001 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 102