Art. 11.
                       Pubblicita' aggiuntiva
  1.  Il  presente  Regolamento,  oltre che pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  e'  reso  pubblico  mediante
ulteriori  forme  e  modalita' stabilite nel rispetto della normativa
vigente.   Le  stesse  forme  e  modalita'  sono  utilizzate  per  le
successive modifiche ed integrazioni.
  2.  L'Ufficio  per  le  relazioni  con il pubblico del Dipartimento
tiene  a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi
recanti   l'indicazione   delle   unita'  organizzative  responsabili
dell'istruttoria e del procedimento nonche' del provvedimento finale,
in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 5 marzo 2001
                                         Il Ministro delegato: Bordon

                                         Visto,   il   Guardasigilli:
Fassino
                                           Registrato  alla Corte dei
  conti il 14 maggio 2001
                                           Ministeri  istituzionali -
  Presidenza del Consiglio dei Ministri,
                                         registro n. 5, foglio n. 102