Art. 2.
    Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
  1.  Per  i  procedimenti d'ufficio il termine decorre dalla data in
cui  il Dipartimento abbia formale e documentata notizia del fatto da
cui sorge l'obbligo di provvedere.
  2.  Qualora  l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra
amministrazione,  il  termine  decorre  dalla data di ricevimento, da
parte  del  competente  ufficio  del  Dipartimento, della richiesta o
della proposta.