Art. 4. Comunicazione dell'inizio del procedimento 1. Salvo che non sussistano ragioni di celerita' connesse con documentate e motivate situazioni di emergenza, il responsabile del procedimento promosso d'ufficio da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o da regolamento, nonche' ai soggetti individuati o facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare pregiudizio. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale risulti, per tutti o per alcuni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonche' nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicita' da attuarsi con la pubblicazione e l'affissione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo del Dipartimento e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione puo' essere fatta valere anche nel corso del procedimento solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione, mediante segnalazione scritta al responsabile del procedimento, il quale e' tenuto a fornire, entro dieci giorni, i motivi della mancata comunicazione o a dare comunicazione e fornire indicazioni atte a consentirne la partecipazione nel procedimento. 4. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rimanda alle note all'art. 3.