Art. 4.
             Comunicazione dell'inizio del procedimento
  1.  Salvo  che  non  sussistano  ragioni  di celerita' connesse con
documentate  e  motivate situazioni di emergenza, il responsabile del
procedimento  promosso  d'ufficio  da'  comunicazione dell'inizio del
procedimento   stesso   ai   soggetti  nei  confronti  dei  quali  il
provvedimento  finale e' destinato a produrre effetti, ai soggetti la
cui  partecipazione  al  procedimento  sia  prevista  da  legge  o da
regolamento,   nonche'   ai   soggetti   individuati   o   facilmente
individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare pregiudizio.
  2.  I  soggetti  di  cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del
procedimento   mediante   comunicazione   personale   contenente   le
indicazioni  di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Qualora  per  il  numero  dei destinatari, la comunicazione personale
risulti,   per   tutti   o   per   alcuni   di  essi,  impossibile  o
particolarmente gravosa, nonche' nei casi in cui vi siano particolari
esigenze  di  celerita',  il responsabile del procedimento procede ai
sensi  dell'articolo  8,  comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
mediante  forme  di  pubblicita'  da  attuarsi con la pubblicazione e
l'affissione  di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano
la   deroga,   rispettivamente   nell'albo  del  Dipartimento  e  nel
Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  3.  L'omissione,  il  ritardo o l'incompletezza della comunicazione
puo'  essere  fatta  valere anche nel corso del procedimento solo dai
soggetti che abbiano titolo alla comunicazione, mediante segnalazione
scritta  al  responsabile  del  procedimento,  il  quale  e' tenuto a
fornire, entro dieci giorni, i motivi della mancata comunicazione o a
dare  comunicazione  e  fornire  indicazioni  atte  a  consentirne la
partecipazione nel procedimento.
  4.  Resta  fermo  quanto  stabilito  dall'articolo 3 in ordine alla
decorrenza del termine iniziale del procedimento.
 
          Nota all'art. 4:
              - Per  il testo dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si
          rimanda alle note all'art. 3.