Art. 5. Partecipazione al procedimento 1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso l'ufficio delle relazioni con il pubblico del Dipartimento sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicita', le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento. 2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 241/1990, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia gia' concluso. La presentazione di memorie e documenti entro il detto termine non puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale. 3. Fino a quando non verra' istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico, i compiti previsti nei commi precedenti sono svolti dai singoli servizi ed uffici del Dipartimento.
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge n. 241/1990: "Art. 10. - 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9, hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento".