Art. 5.
                   Partecipazione al procedimento
  1.  Ai  sensi  dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 1990, n. 241, presso l'ufficio delle relazioni con il pubblico
del Dipartimento sono rese note, mediante affissione in appositi albi
o  con  altre  idonee forme di pubblicita', le modalita' per prendere
visione degli atti del procedimento.
  2.  Ai  sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della medesima
legge  n.  241/1990,  coloro  che  hanno  titolo  a prendere parte al
procedimento  possono presentare memorie scritte e documenti entro un
termine  pari  a  due  terzi  di  quello  fissato  per  la durata del
procedimento,   sempre  che  il  procedimento  stesso  non  sia  gia'
concluso.  La  presentazione  di  memorie  e documenti entro il detto
termine  non  puo'  comunque  determinare  lo spostamento del termine
finale.
  3.  Fino  a  quando non verra' istituito l'ufficio per le relazioni
con  il pubblico, i compiti previsti nei commi precedenti sono svolti
dai singoli servizi ed uffici del Dipartimento.
 
          Nota all'art. 5:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 10 della citata legge
          n. 241/1990:
              "Art.  10.  -  1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli
          intervenuti ai sensi dell'art. 9, hanno diritto:
                a) di  prendere  visione degli atti del procedimento,
          salvo quanto previsto dall'art. 24;
                b) di  presentare  memorie  scritte  e documenti, che
          l'amministrazione   ha  l'obbligo  di  valutare  ove  siano
          pertinenti all'oggetto del procedimento".