Art. 7.
Acquisizione obbligatoria  di  pareri  e  di  valutazioni tecniche di
                       organi od enti appositi
  1.  Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo
e  il  parere non intervenga entro il termine stabilito dalla legge o
da  regolamento  oppure  entro  i  termini previsti in via suppletiva
dall'articolo  16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il
Dipartimento  puo'  procedere indipendentemente dall'acquisizione del
parere.   Il  responsabile  del  procedimento,  ove  ritenga  di  non
avvalersi  di  tale  facolta',  partecipa  al  predetto Organo e agli
interessati  la  determinazione esplicitando i motivi ed indicando un
nuovo  termine,  che  non puo' comunque essere superiore ad ulteriori
quarantacinque giorni. Tale ulteriore termine non viene computato, ai
fini della determinazione del termine finale del procedimento.
  2.  Ove per disposizione di legge o di regolamento l'adozione di un
provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni
tecniche  di  organi  od  enti appositi e questi non provvedano e non
rappresentino  esigenze  istruttorie  ai  sensi  e nei termini di cui
all'articolo  17,  commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il
responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche
agli  organismi  di  cui  al  comma  1  del suindicato articolo 17, e
partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per
il   periodo   di  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente
Regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni
tecniche richieste in via sostitutiva non viene computato ai fini del
termine  finale  del  procedimento.  Entro il predetto termine di sei
mesi  il Ministro delegato per i Servizi tecnici nazionali individua,
in  via  generale,  di  intesa con gli organi, amministrazioni o enti
pubblici  istituzionalmente  competenti, gli altri soggetti che siano
dotati  di  qualificazione  e capacita' tecnica equipollenti rispetto
agli  organi  ordinari,  ai  quali  sia  possibile  richiedere in via
sostitutiva  le  valutazioni  tecniche,  stabilendo i termini entro i
quali le stesse devono essere rese.
  3.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato
per  i Servizi tecnici nazionali provvede, ove occorra, ad apportare,
con  la  prescritta  forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai
termini   finali   stabiliti   nelle  tabelle  allegate  al  presente
Regolamento.  Fino  a  quando non si sara' provveduto in via generale
nei  modi suindicati, il responsabile del procedimento provvedera' di
volta  in  volta  ad  individuare  gli  organi od i soggetti ai quali
richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.
 
          Note all'art. 7:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 16 e 17 della
          citata legge n. 241/1990:
              "Art.  16.  -  1. Gli organi consultivi delle pubbliche
          amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i
          pareri    ad   essi   obbligatoriamente   richiesti   entro
          quarantacinque  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta.
          Qualora  siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti
          a   dare   immediata   comunicazione  alle  amministrazioni
          richiedenti  del  termine  entro  il  quale il parere sara'
          reso.
              2.  In  caso  di  decorrenza  del termine senza che sia
          stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
          rappresentato   esigenze   istruttorie,   e'   in  facolta'
          dell'amministrazione      richiedente      di     procedere
          indipendentemente dall'acquisizione del parere.
              3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1 e 2, non si
          applicano  in  caso di pareri che debbano essere rilasciati
          da   amministrazioni   preposte   alla  tutela  ambientale,
          paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
              4.  Nel  caso in cui l'organo adito abbia rappresentato
          esigenze  istruttorie  il  termine  di cui al comma 1, puo'
          essere  interrotto  per  una  sola  volta  e il parere deve
          essere  reso  definitivamente  entro  quindici giorni dalla
          ricezione   degli   elementi   istruttori  da  parte  delle
          amministrazioni interessate.
              5.    Qualora   il   parere   sia   favorevole,   senza
          osservazioni, il dispositivo e' comunicato telegraficamente
          o con mezzi telematici.
              6.  Gli  organi  consultivi  dello  Stato predispongono
          procedure  di particolare urgenza per l'adozione dei pareri
          loro richiesti".
              "Art. 17. - 1. Ove per disposizione espressa di legge o
          di  regolamento  sia  previsto  che  per  l'adozione  di un
          provvedimento  debbano  essere preventivamente acquisite le
          valutazioni  tecniche  di  organi  od  enti appositi e tali
          organi  ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze
          istruttorie  di  competenza dell'amministrazione procedente
          nei  termini  prefissati  dalla  disposizione  stessa o, in
          mancanza,   entro  novanta  giorni  dal  ricevimento  della
          richiesta,  il  responsabile del procedimento deve chiedere
          le   suddette   valutazioni   tecniche   ad   altri  organi
          dell'amministrazione  pubblica o ad enti pubblici che siano
          dotati  di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti,
          ovvero ad istituti universitari.
              2. La disposizione di cui al comma 1, non si applica in
          caso   di   valutazioni  che  debbano  essere  prodotte  da
          amministrazioni    preposte    alla    tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
              3.  Nel  caso  in  cui  l'ente  od  organo  adito abbia
          rappresentato   esigenze   istruttorie  all'amministrazione
          procedente,   si   applica  quanto  previsto  dal  comma  4
          dell'art. 16".