Art. 8.
              Parere facoltativo del Consiglio di Stato
  1.  Quando,  fuori  dei casi di parere obbligatorio, si ritiene per
questioni   di   particolare   importanza  e  complessita'  di  dover
promuovere  la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di
Stato,  il  responsabile del procedimento partecipa la determinazione
dell'amministrazione  agli  interessati, indicandone adeguatamente le
ragioni.   In   tal   caso,   il  periodo  di  tempo  occorrente  per
l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non e'
computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo
sia reso nei termini di cui all'articolo 16, commi 1 e 4, della legge
7 agosto 1990, n. 241.
  2.  L'acquisizione  in  via  facoltativa  di  pareri  e valutazioni
tecniche  di  organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di
cui  al  comma  1,  ha  luogo con l'osservanza del termine finale del
procedimento.
 
          Nota all'art. 8:
              - Per il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 16 della legge
          n. 241/1990 si rimanda alle note all'art. 7.