Art. 9.
                    Responsabile del procedimento
  1.  Salvo  che  non  sia diversamente disposto, il responsabile del
procedimento  e'  il  dirigente  o  funzionario  preposto  all'unita'
organizzativa  competente  alla trattazione del tipo di procedimento,
come individuata nelle tabelle allegate al presente decreto.
  2.  Il  dirigente  o  funzionario preposto all'unita' organizzativa
puo'   designare   responsabile  di  un  singolo  procedimento  altro
funzionario  assegnato all'unita'. In caso di assenza o di temporaneo
impedimento  di  quest'ultimo,  il  dirigente  o funzionario preposto
all'unita' organizzativa riassume, senza soluzione di continuita', la
responsabilita'  del  procedimento,  salva  ulteriore assegnazione ad
altro funzionario.
  3.  Il  responsabile  del  procedimento  esercita  le  attribuzioni
contemplate  dall'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal
presente  Regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle
disposizioni  organizzative  e  di servizio, nonche' quelli attinenti
all'applicazione della legge 4 agosto 1968, n. 15.
 
          Note all'art. 9:
              - Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge n.
          241/1990:
              "Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento:
                a) valuta,  ai  fini  istruttori,  le  condizioni  di
          ammissibilita',   i   requisiti   di  legittimazione  ed  i
          presupposti   che   siano  rilevanti  per  l'emanazione  di
          provvedimento;
                b) accerta   di   ufficio   i  fatti,  disponendo  il
          compimento  degli  atti  all'uopo  necessari, e adotta ogni
          misura    per    l'adeguato    e    sollecito   svolgimento
          dell'istruttoria.  In particolare, puo chiedere il rilascio
          di' dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
          erronee  o  incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici
          ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
                c) propone  l'indizione  o,  avendone  la competenza,
          indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;
                d) cura  le  comunicazioni,  le  pubblicazioni  e  le
          modificazioni previste dalle leggi e' dai regolamenti;
                e) adotta,   ove   ne   abbia   la   competenza,   il
          provvedimento  finale, ovvero trasmette gli atti all'organo
          competente per l'adozione".
              - Per  i riferimenti della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
          si veda nelle note all'art. 3.