Art. 9. Responsabile del procedimento 1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento e' il dirigente o funzionario preposto all'unita' organizzativa competente alla trattazione del tipo di procedimento, come individuata nelle tabelle allegate al presente decreto. 2. Il dirigente o funzionario preposto all'unita' organizzativa puo' designare responsabile di un singolo procedimento altro funzionario assegnato all'unita'. In caso di assenza o di temporaneo impedimento di quest'ultimo, il dirigente o funzionario preposto all'unita' organizzativa riassume, senza soluzione di continuita', la responsabilita' del procedimento, salva ulteriore assegnazione ad altro funzionario. 3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal presente Regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonche' quelli attinenti all'applicazione della legge 4 agosto 1968, n. 15.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge n. 241/1990: "Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo chiedere il rilascio di' dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e' dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione". - Per i riferimenti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, si veda nelle note all'art. 3.