Art. 3.

  1. Al  Capo II  del  Titolo II,  del  decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, prima dell'articolo 38 sono inseriti i seguenti:
  "Art.  37-bis  (Inquadramenti del personale dei ruoli dei direttori
tecnici). - 1. Il  personale  dei  ruoli  dei  direttori  tecnici  in
servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto e'
inquadrato,   con   decorrenza  15 marzo  2001,  nelle  sottoelencate
qualifiche del medesimo ruolo:
    a) nella qualifica di direttore tecnico capo, i direttori tecnici
e  i  direttori  tecnici  principali  con  un'anzianita' di effettivo
servizio nel ruolo dei direttori tecnici non inferiore a sette anni e
sei mesi, nonche' i direttori tecnici capo;
    b) nella  qualifica  di direttore tecnico principale, i direttori
tecnici  con  un'anzianita'  di  effettivo  servizio  nel  ruolo  dei
direttori tecnici inferiore a sette anni e sei mesi.
  2. Gli  inquadramenti  nelle  qualifiche  di  cui  al  comma 1 sono
effettuati  secondo  l'ordine  delle  qualifiche  di  provenienza  e,
nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. Il personale di cui
al  comma 1,  lettera  a),  conserva, ai fini della progressione alla
qualifica  superiore,  l'anzianita' eccedente quella minima richiesta
per  l'inquadramento.  Il  personale  di  cui  al comma 1, lettera b)
conserva,  ai  medesimi  fini,  l'anzianita'  maturata  nel ruolo. Si
applica la disposizione di cui all'articolo 22-bis, comma 4.
  3. Dall'anzianita'  richiesta  per  gli  inquadramenti  di  cui  al
comma 1  sono  detratti  i  periodi  di ritardo nella progressione in
carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione
dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
  Art.  37-ter (Disposizioni conseguenti agli inquadramenti). - 1. Il
personale  inquadrato nella qualifica di direttore tecnico principale
consegue  la  promozione  alla qualifica di direttore tecnico capo, a
ruolo   aperto,   mediante   scrutinio  per  merito  comparativo,  al
compimento  di  sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo
dei direttori tecnici.
  2. Il  personale  inquadrato  nella  qualifica di direttore tecnico
capo e i direttori tecnici principali promossi direttori tecnici capo
ai   sensi   del  comma 1,  partecipano  allo  scrutinio  per  merito
comparativo  di  ammissione al corso di formazione per l'accesso alla
qualifica  di  primo  dirigente tecnico, al compimento di due anni di
anzianita' nella qualifica.
  3. Il  personale  inquadrato  nella  qualifica di direttore tecnico
principale  puo' partecipare al concorso per l'accesso alla qualifica
di  primo  dirigente, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), al
compimento  di  sette  anni  di  effettivo  servizio  nel  ruolo  dei
direttori tecnici.".
 
          Nota all'art. 3:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 38, inserito nel capo
          II  (Disposizioni  transitorie) del titolo II (Riordino dei
          ruoli  dei  direttori  e  dei dirigenti del personale della
          Polizia  di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica
          o  tecnica), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334
          (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):
              "Art.   38  (Disposizioni  transitorie  in  materia  di
          progressione  in  carriera  del  personale  dei  ruoli  dei
          direttori  tecnici). - 1. Ai fini della partecipazione agli
          scrutini   per   l'ammissione   al   corso   di  formazione
          dirigenziale  per  la nomina a primo dirigente tecnico, nei
          confronti del personale del ruolo dei direttori tecnici, in
          servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
          decreto,   continua   ad   applicarsi   l'art.   1-bis  del
          decreto-legge  19 dicembre  1984,  n.  858,  convertito con
          legge  17 febbraio  1985, n. 19, limitatamente ai requisiti
          ivi previsti.
              2.  Il  primo  concorso per l'accesso alla qualifica di
          primo dirigente e' indetto con riferimento all'aliquota dei
          posti disponibili al 31 dicembre 2001.
              3.  Fino  all'emanazione  del  regolamento ministeriale
          indicato  nell'art.  7,  comma  4,  il  corso di formazione
          dirigenziale   continua   ad   essere   disciplinato  dalle
          disposizioni  vigenti  alla  data  di entrata in vigore del
          presente decreto.".