Art. 3. 1. Al Capo II del Titolo II, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, prima dell'articolo 38 sono inseriti i seguenti: "Art. 37-bis (Inquadramenti del personale dei ruoli dei direttori tecnici). - 1. Il personale dei ruoli dei direttori tecnici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e' inquadrato, con decorrenza 15 marzo 2001, nelle sottoelencate qualifiche del medesimo ruolo: a) nella qualifica di direttore tecnico capo, i direttori tecnici e i direttori tecnici principali con un'anzianita' di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici non inferiore a sette anni e sei mesi, nonche' i direttori tecnici capo; b) nella qualifica di direttore tecnico principale, i direttori tecnici con un'anzianita' di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici inferiore a sette anni e sei mesi. 2. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. Il personale di cui al comma 1, lettera a), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Il personale di cui al comma 1, lettera b) conserva, ai medesimi fini, l'anzianita' maturata nel ruolo. Si applica la disposizione di cui all'articolo 22-bis, comma 4. 3. Dall'anzianita' richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono detratti i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 37-ter (Disposizioni conseguenti agli inquadramenti). - 1. Il personale inquadrato nella qualifica di direttore tecnico principale consegue la promozione alla qualifica di direttore tecnico capo, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici. 2. Il personale inquadrato nella qualifica di direttore tecnico capo e i direttori tecnici principali promossi direttori tecnici capo ai sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio per merito comparativo di ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, al compimento di due anni di anzianita' nella qualifica. 3. Il personale inquadrato nella qualifica di direttore tecnico principale puo' partecipare al concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici.".
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 38, inserito nel capo II (Disposizioni transitorie) del titolo II (Riordino dei ruoli dei direttori e dei dirigenti del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse): "Art. 38 (Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del personale dei ruoli dei direttori tecnici). - 1. Ai fini della partecipazione agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente tecnico, nei confronti del personale del ruolo dei direttori tecnici, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi l'art. 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 19, limitatamente ai requisiti ivi previsti. 2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e' indetto con riferimento all'aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001. 3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale indicato nell'art. 7, comma 4, il corso di formazione dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.".