Art. 4.

  1.  Al  Capo  II  del Titolo III, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, prima dell'articolo 54 sono inseriti i seguenti:
  "Art.  53-bis  (Inquadramenti del personale del ruolo dei direttivi
medici) - 1. Il  personale del ruolo dei direttivi medici in servizio
alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto e' inquadrato,
con  decorrenza  15 marzo  2001,  nelle  sottoelencate qualifiche del
medesimo ruolo:
    a) nella qualifica di medico capo, i medici e i medici principali
con  un'anzianita'  di  effettivo  servizio  nel  ruolo dei direttivi
medici non inferiore a sette anni e sei mesi, nonche' i medici capo;
    b) nella   qualifica   di   medico   principale,   i  medici  con
un'anzianita'  di  effettivo  servizio nel ruolo dei direttivi medici
inferiore a sette anni e sei mesi.
  2. Gli  inquadramenti  nelle  qualifiche  di  cui  al  comma 1 sono
effettuati  secondo  l'ordine  delle  qualifiche  di  provenienza  e,
nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. Il personale di cui
al  comma 1,  lettera  a),  conserva, ai fini della progressione alla
qualifica  superiore,  l'anzianita' eccedente quella minima richiesta
per  l'inquadramento.  Il  personale  di  cui al comma 1, lettera b),
conserva,  ai  medesimi  fini,  l'anzianita'  maturata  nel ruolo. Si
applica la disposizione di cui all'articolo 22-bis, comma 4.
  3. Dall'anzianita'  richiesta  per  gli  inquadramenti  di  cui  al
comma 1  sono  detratti  i  periodi  di ritardo nella progressione in
carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione
dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
  Art.  53-ter (Disposizioni conseguenti agli inquadramenti). - 1. Il
personale inquadrato nella qualifica di medico principale consegue la
promozione  alla  qualifica  di medico capo, a ruolo aperto, mediante
scrutinio  per  merito comparativo, al compimento di sette anni e sei
mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici.
  2. Fermo   restando  quanto  previsto  dal  comma 3,  il  personale
inquadrato  nella  qualifica  di  medico  capo  e i medici principali
promossi medici capo ai sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio
per  merito  comparativo  di  ammissione  al  corso di formazione per
l'accesso  alla  qualifica di primo dirigente medico al compimento di
due anni di anzianita' nella qualifica; il personale inquadrato nella
qualifica  di  medico  principale  puo'  partecipare  al concorso per
l'accesso   alla   qualifica   di  primo  dirigente  medico,  di  cui
all'articolo 49,  comma 1, lettera b), al compimento di sette anni di
effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici.
  3. Fermo  restando  quanto  previsto  dal comma 1 dell'articolo 54,
agli  scrutini  e ai concorsi di cui all'articolo 49, comma 1, per il
conferimento  dei posti che si renderanno disponibili nella qualifica
di  primo  dirigente  medico  fino  al  31  dicembre 2002, e' ammesso
esclusivamente  il  personale  che alla data di entrata in vigore del
presente  decreto  riveste la qualifica di medico capo, ovvero quelle
di  medico  principale e di medico, sempre che, alla stessa data, sia
in  possesso  di  un'anzianita' complessiva nel ruolo non inferiore a
nove anni e sei mesi.".
 
          Nota all'art. 4:
              - Si riporta il testo dell'art. 53, inserito nel capo I
          (Ruoli  professionali dei direttivi e dei dirigenti medici)
          del  titolo  III  (Riordino  dei  ruoli  professionali  dei
          sanitari  della  Polizia di Stato), del decreto legislativo
          5 ottobre  2000,  n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note
          alle premesse):
              "Art.   53   (Norma  di  rinvio).  -  1.  Al  personale
          appartenente  ai  ruoli  professionali  dei  sanitari della
          Polizia di Stato si applicano gli articoli 13 e 27.".