Art. 4. 1. Al Capo II del Titolo III, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, prima dell'articolo 54 sono inseriti i seguenti: "Art. 53-bis (Inquadramenti del personale del ruolo dei direttivi medici) - 1. Il personale del ruolo dei direttivi medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e' inquadrato, con decorrenza 15 marzo 2001, nelle sottoelencate qualifiche del medesimo ruolo: a) nella qualifica di medico capo, i medici e i medici principali con un'anzianita' di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici non inferiore a sette anni e sei mesi, nonche' i medici capo; b) nella qualifica di medico principale, i medici con un'anzianita' di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici inferiore a sette anni e sei mesi. 2. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. Il personale di cui al comma 1, lettera a), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Il personale di cui al comma 1, lettera b), conserva, ai medesimi fini, l'anzianita' maturata nel ruolo. Si applica la disposizione di cui all'articolo 22-bis, comma 4. 3. Dall'anzianita' richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono detratti i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 53-ter (Disposizioni conseguenti agli inquadramenti). - 1. Il personale inquadrato nella qualifica di medico principale consegue la promozione alla qualifica di medico capo, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il personale inquadrato nella qualifica di medico capo e i medici principali promossi medici capo ai sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio per merito comparativo di ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico al compimento di due anni di anzianita' nella qualifica; il personale inquadrato nella qualifica di medico principale puo' partecipare al concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico, di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b), al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 54, agli scrutini e ai concorsi di cui all'articolo 49, comma 1, per il conferimento dei posti che si renderanno disponibili nella qualifica di primo dirigente medico fino al 31 dicembre 2002, e' ammesso esclusivamente il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di medico capo, ovvero quelle di medico principale e di medico, sempre che, alla stessa data, sia in possesso di un'anzianita' complessiva nel ruolo non inferiore a nove anni e sei mesi.".
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 53, inserito nel capo I (Ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici) del titolo III (Riordino dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse): "Art. 53 (Norma di rinvio). - 1. Al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato si applicano gli articoli 13 e 27.".