Art. 5. 1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo l'articolo 54 e' inserito il seguente: "Art. 54-bis (Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo dei direttivi medici). - 1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 46 e 47, ai concorsi per l'accesso al ruolo dei direttivi medici ed al relativo corso di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Durante la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del concorso rivestono la qualifica di medico. Superato l'esame finale del corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei direttivi medici con la qualifica di medico principale.".
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 54 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse): "Art. 54 (Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari). - 1. Ai fini della partecipazione agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente medico, nei confronti del personale del ruolo dei direttivi medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi l'art. 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 19, limitatamente ai requisiti ivi previsti. 2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e' indetto con riferimento all'aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001. 3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale indicato nell'art. 7, comma 4, il corso di formazione dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.".