Art. 5.

  1. Al   decreto   legislativo   5 ottobre   2000,   n.   334,  dopo
l'articolo 54 e' inserito il seguente:
  "Art.  54-bis  (Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo dei
direttivi  medici). - 1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti
dagli  articoli  46  e  47,  ai  concorsi  per l'accesso al ruolo dei
direttivi  medici  ed  al  relativo corso di formazione continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  2. Durante  la  frequenza  del corso di cui al comma 1, i vincitori
del  concorso  rivestono  la  qualifica  di  medico. Superato l'esame
finale  del  corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei direttivi
medici con la qualifica di medico principale.".
 
          Nota all'art. 5:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  54  del  decreto
          legislativo  5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi
          nelle note alle premesse):
              "Art.   54  (Disposizioni  transitorie  in  materia  di
          progressione  in  carriera  del  personale  appartenente ai
          ruoli  professionali  dei  sanitari).  -  1.  Ai fini della
          partecipazione  agli  scrutini per l'ammissione al corso di
          formazione  dirigenziale  per  la  nomina a primo dirigente
          medico, nei confronti del personale del ruolo dei direttivi
          medici  in  servizio  alla  data  di  entrata in vigore del
          presente  decreto  continua  ad applicarsi l'art. 1-bis del
          decreto-legge  19 dicembre  1984,  n.  858,  convertito con
          legge  17 febbraio  1985, n. 19, limitatamente ai requisiti
          ivi previsti.
              2.  Il  primo  concorso per l'accesso alla qualifica di
          primo dirigente e' indetto con riferimento all'aliquota dei
          posti disponibili al 31 dicembre 2001.
              3.  Fino  all'emanazione  del  regolamento ministeriale
          indicato  nell'art.  7,  comma  4,  il  corso di formazione
          dirigenziale   continua   ad   essere   disciplinato  dalle
          disposizioni  vigenti  alla  data  di entrata in vigore del
          presente decreto.".