Art. 7. 1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo l'articolo 65 e' inserito il seguente: "Art. 65-bis (Riconoscimento dell'anzianita' pregressa). - 1. Nei confronti dei funzionari del ruolo dei commissari ed equiparati provenienti da ruoli diversi, nominati vice commissari e qualifica corrispondente a partire dal 1981, ai fini dell'attribuzione dell'incremento della retribuzione individuale di anzianita' in godimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 novembre 2000, n. 356, il valore di riferimento delle classi e scatti stipendiali del livello di inquadramento e del corrispondente VII livello retributivo e' quello in vigore il 31 dicembre 1986, maggiorato dell'importo, ove non attribuito, previsto per tale livello dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147. 2. L'adeguamento economico di cui al comma 1 decorre dal 1o gennaio 1999 ovvero, se successiva, dalla data della nomina e non ha effetto sulle disposizioni di cui alla legge 1o aprile 1981, n. 121, in materia di attribuzione del trattamento economico spettante al primo dirigente e al dirigente superiore e qualifiche corrispondenti. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresi', ai funzionari delle corrispondenti qualifiche delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.".
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 65 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse): "Art. 65 (Rideterminazione delle funzioni e delle dotazioni organiche). - 1. Per le esigenze conseguenti alla determinazione della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, prevista dall'art. 6, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, le funzioni del personale dei ruoli direttivi e dirigenziali di cui al presente decreto possono essere modificate con il regolamento previsto dal medesimo art. 6. 2. Le dotazioni organiche, per esigenze operative e funzionali sopravvenute, potranno essere modificate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascun ruolo, con regolamento dcl Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.". - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 30 novembre 2000, n. 356 (Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia): "Art. 3 (Riconoscimento della anzianita' pregressa). - 1. Agli ufficiali provenienti da carriere militari diverse la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dal lo gennaio 1999, ai soli fini economici, dell'importo annuo lordo pari alla differenza tra il valore delle classi e scatti stipendiali calcolati sul livello di inquadramento ed il corrispondente valore computato nel VII livello retributivo. Analogamente si provvede nei confronti dei funzionari delle Forze di polizia provenienti da carriere militari e dai ruoli sottostanti. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, secondo periodo, valutato in lire 290 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato): "1. A decorrere dal 1o gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1o gennaio 1987-31 gennaio 1988 la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dei seguenti importi annui lordi: Livello IV ............. | L. 264.000 " V ............. | " 288.000 " VI ............. | " 330.000 " VI-bis ............. | " 357.000 " VII ............. | " 384.000 " VIII ............. | " 462.000 " VIII-bis ............. | " 508.200". - La legge 1o aprile 1981, n. 121, reca: "Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza".