Art. 8. 1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche: a) all'articolo 2: 1) prima del comma 1, e' anteposto il seguente: "01. Il personale di cui al presente Capo esercita, secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di cui al presente articolo e quelli che le disposizioni vigenti attribuiscono al medesimo personale."; 2) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. Nulla e' innovato per quanto attiene all'equiparazione, nell'ambito degli uffici e delle direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, tra i funzionari di cui al presente capo e il personale delle altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondente grado, qualifica o livello dirigenziale, o, quando non vi sia corrispondenza, preposto a uffici di pari livello, anche ai fini della sostituzione dei titolari degli uffici in caso di assenza o impedimento."; b) all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria."; c) all'articolo 4, comma 6, sono soppresse le parole: "e i programmi"; d) all'articolo 7: 1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui alla lettera a), del medesimo comma."; 2) al comma 4 sono soppresse le parole: "e i programmi"; e) all'articolo 17, comma 4, sono soppresse le parole: "e i programmi"; f) all'articolo 22, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Durante la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del concorso rivestono la qualifica di commissario. Superato l'esame finale del corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di commissario capo."; g) all'articolo 23 il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle dotazioni organiche del ruolo dei commissari e dei dirigenti, salvo quanto previsto dal comma 4. Le medesime disposizioni si applicano anche alle altre promozioni da conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001."; h) all'articolo 24: 1) al comma 1 e' soppressa la parola: "annualmente" e le parole: "dell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "di ogni anno"; 2) al comma 3 le parole: "per i rispettivi concorsi dell'anno successivo.", sono sostituite dalle seguenti: "per i rispettivi concorsi successivi a quello in cui non sono stati coperti tutti i posti."; i) all'articolo 25: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Ai concorsi puo' partecipare il suddetto personale in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, appartenente al ruolo degli ispettori al 31 agosto 1995, che al 1o gennaio di ciascuno degli anni indicati al comma 1 ha maturato almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo, ovvero, tre anni nella qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e che, alla data dei relativi bandi, non si trovi, nelle condizioni ostative previste dall'articolo 16, comma 2. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1o febbraio 1989, n. 53."; 2) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), del medesimo articolo, e quelli di cui all'articolo 5, comma 2, sono ridotti della meta'."; j) all'articolo 31: 1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse."; 2) al comma 4 le parole: "e gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici.", sono sostituite dalle seguenti: "gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici e gli appartenenti al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici."; k) all'articolo 32 i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalita' di attribuzione del giudizio di idoneita', di svolgimento dell'esame finale, nonche' di formazione della graduatoria finale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6. 3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti della meta'."; l) all'articolo 34: 1) al comma 1, alle lettere a) e b), dopo le parole: "posti disponibili", sono inserite le seguenti: "in ciascun ruolo"; 2) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale del", e' inserita la seguente: "corrispondente"; 3) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale" sono inserite le seguenti: "del corrispondente ruolo"; 4) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, di cui alla precedente lettera a), del medesimo comma."; m) all'articolo 35, comma 6, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) due dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore;"; n) all'articolo 37: 1) al comma 1 le parole: "si applicano gli articoli 13 e 27." sono sostituite dalle seguenti: "si applicano gli articoli 13, 27 e 28-bis."; 2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. L'articolo 27 si applica anche al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, gia' in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successivamente immessi nei predetti ruoli.". o) all'articolo 38 il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle dotazioni organiche dei ruoli dei direttori tecnici e dei dirigenti tecnici. Le medesime disposizioni si applicano anche alle altre promozioni da conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001."; p) all'articolo 39, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Durante la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del concorso rivestono la qualifica di direttore tecnico. Superato l'esame finale del corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei direttori tecnici con la qualifica di direttore tecnico principale. 1-ter. Nell'ambito del contingente complessivo di personale della Polizia di Stato da assumere in relazione alle autorizzazioni per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, la graduatoria di merito degli idonei del primo concorso straordinario per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttori tecnici, indetto ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, rimane efficace per la copertura dei posti disponibili in ciascun ruolo, riferiti alle dotazioni organiche indicate nella tabella 4 allegata al presente decreto, fino al raggiungimento del limite del cinquanta per cento delle vacanze complessive alla data di entrata in vigore del medesimo decreto."; q) all'articolo 41, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, salvo che per i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), del medesimo articolo e quelli di cui all'articolo 5, comma 2, che sono ridotti della meta'."; r) all'articolo 42: 1) al comma 1, dopo le parole: "nel limite dei posti disponibili" sono inserite le seguenti: "al 31 dicembre di ogni anno": 2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Per le promozioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59."; s) all'articolo 46, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritteed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse."; t) all'articolo 47, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalita' di attribuzione del giudizio di idoneita', di svolgimento dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6. 3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti della meta'."; u) all'articolo 49, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico, di cui alla lettera a) dello stesso comma."; v) all'articolo 53, comma 1, le parole: "gli articoli 13 e 27." sono sostituite dalle seguenti: "gli articoli 13, 27, 28 e 28-bis."; w) all'articolo 54 il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle dotazioni organiche del ruolo dei direttivi medici e dei dirigenti medici. Le medesime disposizioni si applicano anche alle altre promozioni da conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001."; x) all'articolo 68, comma 3, al terzo capoverso, le parole: "all'allegata tabella 6 di equiparazione e," sono sostituite dalle seguenti: "alla tabella 6 di equiparazione allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e,"; y) all'articolo 69 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Con decorrenza 15 marzo 2001 sono, altresi', abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; b) gli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337; c) gli articoli 9, 10, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338."; z) alla tabella 5, nella individuazione delle funzioni del dirigente superiore medico, e' soppressa, in fine, la parola: "periferico".
Note all'art. 8: - Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale degli articoli 2, 3, 4, 7, 17, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 46, 47, 49, 53, 54, 68, 69 e della tabella 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 2 (Funzioni del personale dei ruoli dei commissari e dei dirigenti). - 01. Il personale di cui al presente Capo esercita, secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di cui al presente articolo e quelli che le disposizioni vigenti attribuiscono al medesimo personale. 1. Gli appartenenti al ruolo dei commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, svolgono funzioni implicanti autonoma responsabilita' decisionale, rilevante professionalita' in relazione ai compiti istituzionali della Polizia di Stato e sono preposti alla direzione degli uffici che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorita' locale di pubblica sicurezza. 2. Ai commissari capo e ai vice questori aggiunti, oltre alle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche, nell'ambito dell'ufficio o reparto cui sono addetti. Essi sono, altresi', preposti ad uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Gli stessi sono diretti collaboratori dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento. 3. Il personale del ruolo dei commissari provvede, altresi' all'addestramento del personale dipendente e svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato. 4. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme restando le funzioni previste dalla legge 1o aprile 1981, n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni, sono ufficiali di pubblica sicurezza. Essi sono autorita' di pubblica sicurezza nei casi previsti dalla legge. Ai primi dirigenti che non svolgono funzioni vicarie e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. 5. I primi dirigenti della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella 1 allegata, che sostituisce la tabella A) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono preposti alle funzioni vicarie presso le questure, alle divisioni presso il dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' ai commissariati di particolare rilevanza e agli altri uffici e reparti determinati con decreto del Ministro dell'interno. 6. I dirigenti superiori della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella A) di cui al comma 5, sono preposti alle questure, ai servizi presso il dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' agli uffici di particolare rilevanza determinati con decreto del Ministro dell'interno. 7. I dirigenti generali di pubblica sicurezza svolgono le funzioni indicate nella tabella A) di cui al comma 5. Nell'ambito della relativa dotazione organica, l'individuazione delle questure di sedi di particolare rilevanza e' effettuata con decreto del Ministro dell'interno. 8. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B) svolgono le funzioni indicate nella tabella di cui al comma 5. 9. 1 dirigenti della Polizia di Stato svolgono anche funzioni ispettive e quando sono preposti agli uffici o reparti o istituti d'istruzione hanno, altresi', la responsabilita' dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. 10. Nulla e' innovato per quanto attiene all'equiparazione, nell'ambito degli uffici e delle direzioni centrali del dipartimento della pubblica sicurezza, tra i funzionari di cui al presente capo e il personale delle altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondente grado, qualifica o livello dirigenziale, o, quando non vi sia corrispondenza, preposto a uffici di pari livello, anche ai fini della sostituzione dei titolari degli uffici in caso di assenza o impedimento.". "Art. 3 (Accesso al ruolo dei commissari). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari avviene mediante concorso pubblico per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai regolamenti di cui ai commi 2 e 3. I limiti di eta' per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le qualita' morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Con regolamento del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presento decreto, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico per il conseguimento delle lauree specialistiche, i percorsi formativi specifici, nonche' gli insegnamenti dei corsi di studio ad indirizzo economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative. 3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria. 4. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purche' in possesso dei prescritti requisiti, ad eccezione del limite d'eta' stabilito con il regolamento adottato ai sensi dall'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e al ruolo dei sovrintendenti con almeno tre anni di anzianita' alla data del bando che indice il concorso, gli appartenenti al ruolo degli ispettori e gli appartenenti al ruolo direttivo speciale di cui all'art. 14. I posti riservati non coperti sono conferiti secondo la graduatoria del concorso. 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.". "Art. 4 (Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei commissari). - 1. I vincitori del concorso di cui all'art. 3 frequentano un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso l'Istituto superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi' stabiliti dall'art. 60 della legge 1o aprile 1981, n. 121. 2. Il corso di formazione iniziale e' articolato in due cicli annuali comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'art. 2. Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. 3. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, sostengono l'esame finale. 4. Salvo quanto previsto dal comma 5, i commissari che hanno superato l'esame finale e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di commissario capo, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e' espresso dal direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo. 5. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo direttivo speciale, di cui all'art. 14, conserva l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza e, qualora rivestiva la qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, e' confermato nella qualifica di vice questore aggiunto. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo dei commissari previsti dall'art. 7 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente. 6. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 7. I commissari capo sono assegnati ai servizi d'istituto presso gli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 1. 8. L'assegnazione di cui al comma 7 e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione. 9. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121.". Art. 7 (Nomina a primo dirigente). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia avviene: a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale del ruolo dei commissari in possesso della qualifica di vice questore aggiunto, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica; b) nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del ruolo dei commissari, in possesso di una delle lauree indicate all'art. 3. comma 2, che rivesta la qualifica di vice questore aggiunto ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo. 1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati nello stesso anno per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui alla precedente lettera a) del medesimo comma. 2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a) e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale. 3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), che si svolge presso l'Istituto superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. 4. Le modalita' di svolgimento corso di formazione dirigenziale, le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono determinati con il regolamento ministeriale di cui all'art. 4, comma 6.". "Art. 17 (Corso di formazione per l'immissione nel ruolo direttivo speciale). - 1. I vincitori del concorso di cui all'art. 16 frequentano un corso di formazione della durata di diciotto mesi presso l'Istituto superiore di polizia. Il corso, articolato in due cicli di nove mesi comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato, si svolge secondo programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1o aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i vice commissari del ruolo direttivo speciale rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. 2. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 18, sostengono l'esame finale sulle materie oggetto di studio. 3. I vice commissari del ruolo direttivo speciale che hanno superato l'esame di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. 4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneita' previsto dal comma 2, nonche' le modalita' dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei commissari del ruolo direttivo speciale si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 4. 6. L'assegnazione di cui al comma 5 e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate nel bando di concorso. 7. Ai frequentatori del corso di formazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121. 8. L'anzianita' pregressa maturata nei ruoli sottostanti a quello del ruolo direttivo speciale non concorre a determinare l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'art. 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121.". "Art. 22 (Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo dei commissari). - 1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 3 e 4, ai concorsi straordinari per titoli ed esami per l'accesso al ruolo dei commissari, di cui all'art. 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, cosi' come modificato dall'art. 68, comma 11, ed ai relativi corsi di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 1-bis. Durante la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del concorso rivestono la qualifica di commissario. Superato l'esame finale del corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di commissario capo.". "Art. 23 (Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del personale appartenente al ruolo dei commissari e dei dirigenti). - 1. Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle dotazioni organiche del ruolo dei commissari e dei dirigenti, salvo quanto previsto dal comma 4. Le medesime disposizioni si applicano anche alle atre promozioni da conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001. 2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e' indetto con riferimento all'aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001. 3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale indicato nell'art. 7, comma 4, il corso di formazione dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. I posti corrispondenti alla dotazione organica della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello "B", anche qualora non coperti, sono utili ai fini delle promozioni da conferire nelle qualifiche inferiori con decorrenza 1o gennaio 2001, ai sensi dell'art. 206 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 5. Le disposizioni concernenti il percorso di carriera di cui all'art. 10 si applicano con le seguenti modalita': a) quelle di cui al comma 1, al personale appartenente al ruolo dei commissari immesso in ruolo a partire dal 1o gennaio 2001; b) quelle di cui al comma 2, ai primi dirigenti nominati a tale qualifica a partire dal 1o gennaio 2006. 6. Gli appartenenti al ruolo dei commissari, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, conseguono la nomina alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, se rivestono la qualifica di vice questore aggiunto e nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.". "Art. 24 (Disposizioni di prima applicazione per la costituzione del ruolo direttivo speciale). - 1. Fermo restando il disposto dell'art. 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, a partire dal 2001 e fino al raggiungimento della nuova dotazione organica del ruolo dei commissari e alla copertura della dotazione organica del ruolo direttivo speciale, i concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale sono indetti per un numero di posti pari, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per cento delle vacanze complessive esistenti al 31 dicembre di ogni anno nei due ruoli, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2. 2. Per i concorsi di accesso al ruolo direttivo speciale sono utilizzate, entro l'anno 2003, trecento unita' della relativa dotazione organica, in aggiunta a quelle determinate ai sensi del comma 1. 3. I posti non coperti a seguito dei concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale sono utilizzati per i rispettivi concorsi successivi a quello in cui non sono stati coperti tutti i posti.". "Art. 25 (Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo direttivo speciale). - I. In sede di prima attuazione del presente decreto, alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo speciale accedono mediante concorso, per titoli ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. I concorsi sono indetti annualmente, a partire dal 2001 e fino al 2005, per il numero dei posti disponibili ai sensi dell'art. 24. 2. Ai concorsi puo' partecipare il suddetto personale in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, appartenente al ruolo degli ispettori al 31 agosto 1995, che al 1o gennaio di ciascuno degli anni indicati al comma 1 ha maturato almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo, ovvero, tre anni nella qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e che, alla data dei relativi bandi, non si trovi nelle condizioni ostative previste dall'art. 16, comma 2. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 della legge 1o febbraio 1989, n. 53. 3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti sono nominati vice commissari de! ruolo direttivo speciale e frequentano un corso di formazione di nove mesi presso l'Istituto superiore di polizia, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di Stato. Ai medesimi si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, comma 5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), del medesimo articolo, e quelli di cui all'art. 5, comma 2, sono ridotti della meta'. 4. I vice commissari che hanno concluso con profitto il corso di formazione sono confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, commi 5, 6, 7 e 8. 5. Le modalita' di espletamento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonche' le modalita' di svolgimento del corso di formazione, del tirocinio operativo, di valutazione finale del profitto ed i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono stabiliti, rispettivamente, con il regolamento di cui all'art. 16, comma 3, e con quello di cui all'art. 17, comma 4.". "Art. 31 (Accesso ai ruoli dei direttori tecnici). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttori tecnici avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai regolamenti di cui ai commi 2 e 3. Le qualita' morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Con il regolamento di cui all'art. 3, comma 2, sono indicate le lauree specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge. Sono fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle relative disposizioni attuative. 3. Con il regolamento di cui all'art. 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento del concorso), di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.". 4. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purche' in possesso dei prescritti requisiti, gli appartenenti al ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici e al ruolo dei revisori tecnici, con almeno tre anni di anzianita' alla data del bando che indice il concorso, gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici e appartenenti al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici. I posti riservati non coperti sono conferiti secondo la graduatoria del concorso. 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.". "Art. 32 (Corso di formazione iniziale per l'immissione nei ruoli dei direttori tecnici). - 1. 1 vincitori del concorso di cui all'art. 31 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi presso un istituto di istruzione della Polizia di Stato. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1o aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i direttori tecnici rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. 2. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalita' di attribuzione del giudizio di idoneita', di svolgimento dell'esame finale, nonche' di formazione della graduatoria finale sono determinate con il regolamento di cui all'art. 4, comma 6. 3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e) e al comma 2, sono ridotti della meta'. 4. Al termine del corso, i direttori tecnici che hanno ottenuto il giudizio di idoneita' e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico principale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma 8. 5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale, provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121.". "Art. 34 (Nomina alla qualifica di primo dirigente tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica avviene: a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale del corrispondente ruolo dei direttori tecnici in possesso della qualifica di direttore tecnico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica; b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, riservato al personale del corrispondente ruolo che riveste la qualifica di direttore tecnico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico principale. Se i posti complessivamente disponibili sono due, uno di questi e' comunque riservato al concorso. 1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui alla precedente lettera a), del medesimo comma. 2. La nomina a primo dirigente tecnico decorre a tutti gli effetti dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a), e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale. 3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, commi 3 e 4.". "Art. 35 (Concorso per la nomina a primo dirigente tecnico). - 1. Il concorso, per titoli ed esami, di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), e' indetto annualmente con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale. 2. L'esame consiste in: a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale; b) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sara' chiamato a svolgere. 3. L'esame non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta. 4. Le modalita' del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con il regolamento ministeriale di cui all'art. 8, comma 6. 5. Le cause di esclusione dal concorso sono quelle previste dai commi 4 e 5 dell'art. 8. 6. La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, nominata con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed e' composta da: a) due dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore; b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti; c) un docente universitario esperto nelle materie su cui vertono le prove d'esame. 7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore.". "Art. 37 (Norma di rinvio). - 1. Al personale appartenente ai ruoli di dirigenti e direttori tecnici, si applicano gli articoli 13 e 27 e 28-bis. 1-bis. L'art. 27 si applica anche al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, gia' in servizio presso altre amministrazioni dello Stato alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successivamente immessi nei predetti ruoli.". "Art. 38 (Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del personale dei ruoli dei direttori tecnici). - 1. Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle dotazioni organiche dei ruoli dei direttori tecnici e dei dirigenti tecnici. Le medesime disposizioni si applicano anche alle altre promozoni da conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001. 2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e' indetto con riferimento all'aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001. 3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale indicato nell'art. 7, comma 4, il corso di formazione dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.". "Art. 39 (Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici). - 1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 31 e 32, ai concorsi per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici, compresi quelli straordinari, per titoli ed esami, di cui all'art. 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, cosi' come modificato dall'art. 68, comma 11, ed ai relativi corsi di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 1-bis. Durante la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del concorso rivestono la qualifica di direttore tecnico. Superato l'esame finale del corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei direttori tecnici con la qualifica di direttore tecnico principale. 1-ter. Nell'ambito del contingente complessivo di personale della Polizia di Stato da assumere in relazione alle autorizzazioni per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, la graduatoria di merito degli idonei del primo concorso straordinario per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttori tecnici, indetto ai sensi dell'art. 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, rimane efficace per la copertura dei posti disponibili in ciascun ruolo, riferiti alle dotazioni organiche indicate nella tabella 4 allegata al presente decreto, fino al raggiungimento del limite del cinquanta per cento delle vacanze complessive alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.". "Art. 41 (Accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici). - 1. Alla qualifica iniziale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici accedono, mediante concorso, per titoli ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, che rivestono la qualifica di perito tecnico superiore. 2. I concorsi sono indetti, a partire dal 2001, nei contingenti fissati per ciascun profilo professionale con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 4 dell'art. 40. 3. Non e' ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato: a) nei tre anni precedenti. un giudizio complessivo inferiore a "distinto"; b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria; c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione; d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio. 4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 della legge 1o febbraio 1989, n. 53. 5. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono nominati vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento e frequentano un corso di formazione di nove mesi, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di Stato, in uno degli istituti di istruzione di cui all'art. 60 della legge 1o aprile 1981, n. 121. Durante tale periodo, gli stessi sono collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. 6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, salvo che per i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e) del medesimo art. e quelli di cui all'art. 5, comma 2, che sono ridotti della meta'. 7. I vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento che hanno concluso con profitto il corso di formazione sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, commi 6, 7 e 8. 8. Le modalita' di espletamento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonche' le modalita' di svolgimento del corso di formazione, del tirocinio operativo, di valutazione finale del profitto ed i criteri per la formazione della graduatoria finale, sono stabiliti, rispettivamente, con il regolamento di cui all'art. 16, comma 3 e con quello di cui all'art. 17, comma 4.". "Art. 42 (Progressione in carriera del personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici). - 1. La promozione a direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento che abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica. 2. La promozione a direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento con almeno cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che abbia frequentato con profitto il corso di cui all'art. 57, comma 1, lettera a). 2-bis. Per le promozioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'art. 59. 3. Ricorrendo i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, previsti dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al personale che riveste la qualifica di direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento possono essere attribuiti i benefici economici di cui all'art. 75, ultimo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982.". "Art. 46 (Accesso al ruolo dei direttivi medici). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici, in possesso della laurea in medicina e chirurgia, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di attuazione del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, dell'abilitazione all'esercizio professionale e dell'iscrizione al relativo albo, nonche' dei requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 2. Le qualita' morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Con il regolamento di cui all'art. 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.". "Art. 47 (Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi medici). - 1. I vincitori del concorso di cui all'art. 46 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico di un anno, presso l'Istituto superiore di polizia. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1o aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i medici della Polizia di Stato rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di Polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. 2. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalita' di attribuzione del giudizio di idoneita', di svolgimento dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinate con il regolamento di cui all'art. 4, comma 6. 3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e) e al comma 2, sono ridotti della meta'. 4. Al termine del corso i medici che hanno ottenuto il giudizio di idoneita' e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo professionale dei direttivi medici, con la qualifica di medico principale, secondo la graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma 8. 5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale, provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121.". "Art. 49 (Nomina a primo dirigente medico). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato avviene: a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale del ruolo dei direttivi medici in possesso della qualifica di medico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica; b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale che riveste la qualifica di medico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di medico principale. Se i posti complessivamente disponibili sono due, uno di questi e' riservato al concorso. 1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui alla precedente lettera a) dello stesso comma. 2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a) e l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i sanitari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale. 3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, commi 3 e 4.". "Art. 53 (Norma di rinvio) - 1. Al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato si applicano gli articoli 13 e 27, 28 e 28-bis.". "Art. 54 (Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari). - 1. Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle dotazioni organiche del ruolo dei direttivi medici e dei dirigenti medici. Le medesime disposizioni si applicano anche alle altre promozioni da conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001. 2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e' indetto con riferimento all'aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001. 3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale indicato nell'art. 7, comma 4, il corso di formazione dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.". "Art. 68 (Modifiche alla normativa vigente). - 1. Il quinto comma dell'art. 5 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e' sostituito dal seguente: "Il vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e' prescelto tra i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato . 2. L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente: "1. Nell'ambito dell'amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia: a) ruolo degli agenti e assistenti; b) ruolo dei sovrintendenti; c) ruolo degli ispettori; d) ruolo direttivo speciale; e) ruolo dei commissari; f) ruolo dei dirigenti. 2. Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 1o aprile 1981, n. 121, svolge anche le attivita' accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto. . 3. L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente: "1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e' determinata come segue: dirigenti, commissari e appartenenti al ruolo direttivo speciale, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti. 2. Salvo quanto previsto dal comma 3, nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia e' determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianita' . 3. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale la gerarchia e' determinata dalla qualifica in relazione alla tabella 6 di equiparazione al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e, nella stessa qualifica, dall'anzianita'. Negli uffici che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorita' di pubblica sicurezza, l'appartenente al ruolo dei commissari preposto all'ufficio e' sempre sovraordinato al personale del ruolo direttivo speciale di pari qualifica. 4. L'anzianita' e' determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parita' di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parita' delle predette condizioni, dall'eta', salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.". 4. All'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti: "Per il personale dei ruoli direttivi in servizio presso uffici a composizione interforze diretti da ufficiali o fuzionari delle altre Forze di polizia indicate nell'art. 16 della legge 1o aprile 1981, n 121, competenti alla compilazione sono i dirigenti della Polizia di Stato, individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'art. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, previa acquisizione degli elementi di valutazione da parte del competente capo dell'ufficio. Le disposizioni di cui al terzo comma, con le modalita' ivi previste, si applicano anche al personale non direttivo della Polizia di Stato. In mancanza di dirigenti della Polizia di Stato, organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi sono gli appartenenti ai ruoli sottordinati individuati con il regolamento di cui al comma precedente. Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi terzo e quarto sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. . 5. Al quarto comma dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo le parole "previo parere degli organi di cui agli articoli 68 e 69 sono inserite le seguenti: "e della commissione per la progressione in carriera ". 6. Al primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, le parole "di telecomunicazioni, di informatica sono sostituite dalle seguenti: "di telematica , e, dopo la parola "arruolamento vengono aggiunte quelle di: "E psicologia . 7. Il terzo, il quarto e il quinto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono soppressi. Dopo il secondo comma del medesimo art. e' aggiunto il seguente: "I profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori, dei periti e dei direttori tecnici sono individuati con decreto del Ministro dell'interno . 8. All'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, sono soppresse le parole: "o tra i dirigenti superiori medico legali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 . 9. All'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: b) per il personale del ruolo direttivo, dal primo dirigente medico dal quale direttamente dipende. Nel caso in cui il personale stesso non dipenda da un primo dirigente medico, il rapporto informativo e' compilato dal dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale presta servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione professionale forniti dal competente dirigente medico, individuato con il regolamento di semplificazione previsto dall'art. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, le modalita' di attuazione di cui alla presente lettera sono individuate con decreto del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza.". 10. Dopo l'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, e' aggiunto il seguente: "Art. 3-bis. (Cause di sospensione dagli scrutini). - 1. Le disposizioni relative alla sospensione dalla partecipazione agli scrutini del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato si applicano anche al personale non direttivo.". 11. All'art. 7, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85, le parole "appartenente rispettivamente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche" sono sostituite dalle seguenti: "appartenente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche.". "Art.69 (Abrogazioni). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) gli articoli 55, 56 e 57 della legge 1o aprile 1981, n. 121; b) gli articoli 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; c) l'art. 45, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336; d) gli articoli 32, 33, 38, 39, 40, 41 e 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337; e) gli articoli 1, 3, 4, 11, 14, 15, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338; f) gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 17-bis e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341; g) l'art. 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19; h) l'art. 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. 1-bis. Con decorrenza 15 marzo 2001 sono, altresi', abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; b) gli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337; c) gli articoli 9, 10, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile1982, n. 338.". Tabella 5 (richiamata dall'art. 43) RUOLO DEI DIRETTIVI MEDICI Medico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione | iniziale | --------------------------------------------------------------------- Medico principale |355 (a) --------------------------------------------------------------------- Medico capo | RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI ===================================================================== Livello di | | Posti di | funzione | Qualifica | qualifica | Funzioni ===================================================================== | | |Direttore |Dirigente | |centrale di C |generale medico | 1 |sanità --------------------------------------------------------------------- | | |Ispettore | | |generale, | | |consigliere | | |ministeriale | | |aggiunto, | | |direttore di | | |servizio della | | |direzione | | |centrale di | | |sanità e di |Dirigente | |ufficio di D |superiore medico| 8 (b) |vigilanza. --------------------------------------------------------------------- | | |Direttore di | | |divisione della | | |direzione | | |centrale di | | |sanità, vice | | |consigliere | | |ministeriale, | | |dirigente di | | |ufficio sanitario | | |periferico e di | | |ufficio di | | |vigilanza | | |periferico, | | |presidente delle | | |commissioni | | |mediche dei | | |concorsi per | | |l'ingresso nei |Primo dirigente | |ruoli della E |medico | 30(c) |Polizia di Stato. - Per il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 6. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, reca: "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica". - Per il testo dell'art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, vedasi nelle note all'art. 2. - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85 (Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia): "Art. 7. - 1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a bandire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, per non oltre il 50 per cento dei posti disponibili alla data del 31 agosto 1996, e non piu' di due concorsi straordinari nel quinquennio successivo, nel limite del 50 per cento delle vacanze verificatesi in ciascun ruolo successivamente alla data del bando del precedente concorso straordinario. 2. Ai concorsi di cui al comma 1 e' ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione piu' grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono", appartenente rispettivamente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche. 3. L'esame consiste in due prove scritte e un colloquio nelle materie previste per i corrispondenti concorsi pubblici. La composizione (a) Aumento di 86 unita' rispetto all'originaria dotazione organica di 269 unita', di cui 22 unita' relative alla dotazione organica del soppresso ruolo dei direttori tecnici medico legali. (b) Aumento di una unita' relativa alla dotazione organica della soppressa qualifica di dirigente superiore tecnico medico legale. (c) Aumento di due unita' relative alla dotazione organica della soppressa qualifica di primo dirigente tecnico medico legale. della commissione giudicatrice, i titoli da porre in valutazione e le modalita' di svolgimento del concorso sono stabiliti con il decreto del Ministro dell'interno che indice il concorso. 4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati rispettivamente vice commissari o direttori tecnici della Polizia di Stato e sono ammessi a frequentare i rispettivi corsi di formazione di durata non inferiore a nove mesi, con l'applicazione dell'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. Nei confronti degli stessi non si applicano le disposizioni dell'art. 51 della predetta legge n. 668 del 1986. 5. Il primo concorso straordinario di cui al comma 1, per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici selettori del Centro psico-tecnico della Polizia di Stato e' bandito per tutti i posti disponibili alla data del 31 agosto 1996. Al medesimo concorso sono inoltre ammessi coloro che, in possesso del prescritto titolo di studio, svolgono o abbiano svolto le attivita' di psicologo o perito selettore nelle strutture della Polizia di Stato, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 232.". - Si riporta il testo della tabella 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse): Tabella 6 (richiamata dall'art. 68) EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE DEL RUOLO DEI COMMISSARI E QUELLE DEL RUOLO DIRETTIVO SPECIALE. ===================================================================== Qualifiche del personale del ruolo|Qualifiche del personale del ruolo dei commissari |direttivo speciale ===================================================================== |Vice commissario del ruolo |direttivo speciale (1) --------------------------------------------------------------------- |Commissario del ruolo direttivo Commissario (1) |speciale --------------------------------------------------------------------- |Commissario capo del ruolo Commissario capo |direttivo speciale --------------------------------------------------------------------- |Vice questore aggiunto del ruolo Vice questore aggiunto |direttivo speciale