Art. 8.

  1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le
seguenti ulteriori modifiche:
    a) all'articolo 2:
      1) prima del comma 1, e' anteposto il seguente:
  "01. Il  personale  di  cui  al  presente  Capo esercita, secondo i
livelli  di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla
qualifica  ricoperta,  i  compiti  e  le  funzioni di cui al presente
articolo  e  quelli  che  le  disposizioni  vigenti  attribuiscono al
medesimo personale.";
      2) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
  "10. Nulla   e'  innovato  per  quanto  attiene  all'equiparazione,
nell'ambito  degli uffici e delle direzioni centrali del Dipartimento
della  pubblica sicurezza, tra i funzionari di cui al presente capo e
il  personale  delle  altre  amministrazioni  dello  Stato,  anche ad
ordinamento  autonomo,  di  corrispondente grado, qualifica o livello
dirigenziale,  o, quando non vi sia corrispondenza, preposto a uffici
di  pari livello, anche ai fini della sostituzione dei titolari degli
uffici in caso di assenza o impedimento.";
    b) all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3. Con  regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi
dell'articolo 17,  comma 3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
previste  le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al
concorso, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non
inferiore  a  due,  le  modalita'  di  svolgimento  del  concorso, di
composizione  della  commissione  esaminatrice  e di formazione della
graduatoria.";
    c) all'articolo 4,  comma  6,  sono  soppresse  le  parole:  "e i
programmi";
    d) all'articolo 7:
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera
b),  sono  portati  in aumento a quelli riservati, nello stesso anno,
per  l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica
di primo dirigente, di cui alla lettera a), del medesimo comma.";
      2) al comma 4 sono soppresse le parole: "e i programmi";
    e) all'articolo 17,  comma 4,  sono  soppresse  le  parole:  "e i
programmi";
    f) all'articolo 22, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  "1-bis. Durante  la  frequenza  del  corso  di  cui  al  comma 1, i
vincitori   del  concorso  rivestono  la  qualifica  di  commissario.
Superato  l'esame  finale  del  corso  gli stessi sono confermati nel
ruolo dei commissari con la qualifica di commissario capo.";
    g) all'articolo 23 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1. Per  le  promozioni  da  conferire con riferimento alle vacanze
disponibili  fino  al  31 dicembre  2000  continuano ad applicarsi le
disposizioni  vigenti  alla  data  di  entrata in vigore del presente
decreto,  comprese quelle relative alle dotazioni organiche del ruolo
dei commissari e dei dirigenti, salvo quanto previsto dal comma 4. Le
medesime  disposizioni  si  applicano  anche alle altre promozioni da
conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001.";
    h) all'articolo 24:
      1) al  comma 1  e'  soppressa  la  parola:  "annualmente"  e le
parole:  "dell'anno  precedente"  sono sostituite dalle seguenti: "di
ogni anno";
      2) al  comma  3 le parole: "per i rispettivi concorsi dell'anno
successivo.",  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per  i rispettivi
concorsi  successivi  a  quello in cui non sono stati coperti tutti i
posti.";
    i) all'articolo 25:
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2. Ai  concorsi puo' partecipare il suddetto personale in possesso
del  titolo  di  studio  di  scuola  media  superiore  o equivalente,
appartenente  al  ruolo  degli  ispettori  al  31 agosto 1995, che al
1o gennaio  di  ciascuno  degli  anni indicati al comma 1 ha maturato
almeno  dieci  anni di effettivo servizio nel ruolo, ovvero, tre anni
nella  qualifica  di  ispettore  superiore  -  sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza e che, alla data dei relativi bandi, non si trovi,
nelle  condizioni  ostative  previste  dall'articolo 16,  comma 2. Al
medesimo    personale   si   applicano   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 24 della legge 1o febbraio 1989, n. 53.";
      2) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 18,  ma  i periodi
massimi  di  assenza  di  cui  al  comma 1,  lettera e), del medesimo
articolo, e quelli di cui all'articolo 5, comma 2, sono ridotti della
meta'.";
    j) all'articolo 31:
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3. Con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  3,  comma 3,  sono
previste  le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al
concorso,  le  prove  di  esame  sulle  materie  attinenti ai profili
professionali,  scritte  ed orali, le prime in numero non inferiore a
due,  le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione della
commissione  esaminatrice  e  di  formazione  della  graduatoria,  le
categorie  dei  titoli  da ammettere a valutazione ed il punteggio da
attribuire a ciascuna di esse.";
      2) al  comma 4  le  parole:  "e  gli  appartenenti al ruolo dei
periti  tecnici.",  sono sostituite dalle seguenti: "gli appartenenti
al  ruolo  dei periti tecnici e gli appartenenti al ruolo speciale ad
esaurimento dei direttori tecnici.";
    k) all'articolo 32 i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  "2. Le  modalita'  di svolgimento del corso di formazione iniziale,
le   modalita'   di   attribuzione  del  giudizio  di  idoneita',  di
svolgimento   dell'esame   finale,   nonche'   di   formazione  della
graduatoria  finale  sono  determinate  con  il  regolamento  di  cui
all'articolo 4, comma 6.
  3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi
massimi  di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono
ridotti della meta'.";
    l) all'articolo 34:
      1) al  comma 1,  alle  lettere  a) e b), dopo le parole: "posti
disponibili", sono inserite le seguenti: "in ciascun ruolo";
      2) al  comma 1, lettera a), dopo le parole: "Allo scrutinio per
merito  comparativo  e'  ammesso  il  personale  del", e' inserita la
seguente: "corrispondente";
      3) al  comma 1,  lettera b), dopo le parole: "mediante concorso
per  titoli  ed  esami  riservato  al  personale"  sono  inserite  le
seguenti: "del corrispondente ruolo";
      4) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  "1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera
b),  sono  portati  in aumento a quelli riservati, nello stesso anno,
per  l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica
di  primo  dirigente  tecnico, di cui alla precedente lettera a), del
medesimo comma.";
    m) all'articolo 35,  comma 6,  la  lettera a) e' sostituita dalla
seguente:  "a)  due  dirigenti  dei  ruoli  tecnici  con qualifica di
dirigente superiore;";
    n) all'articolo 37:
      1) al  comma 1  le parole: "si applicano gli articoli 13 e 27."
sono  sostituite  dalle seguenti: "si applicano gli articoli 13, 27 e
28-bis.";
      2) dopo     il     comma 1    e'    aggiunto    il    seguente:
  "1-bis. L'articolo 27 si applica anche al personale appartenente ai
ruoli  dei  dirigenti e dei direttori tecnici della Polizia di Stato,
gia'  in  servizio presso altre Amministrazioni dello Stato alla data
di  entrata  in  vigore  del  decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile  1982,  n.  337,  e  successivamente  immessi  nei predetti
ruoli.".
    o) all'articolo 38 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1. Per  le  promozioni  da  conferire con riferimento alle vacanze
disponibili  fino  al  31 dicembre  2000  continuano ad applicarsi le
disposizioni  vigenti  alla  data  di  entrata in vigore del presente
decreto,  comprese quelle relative alle dotazioni organiche dei ruoli
dei   direttori   tecnici   e  dei  dirigenti  tecnici.  Le  medesime
disposizioni  si  applicano  anche alle altre promozioni da conferire
con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001.";
    p) all'articolo 39, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  "1-bis. Durante  la  frequenza  del  corso  di  cui  al  comma 1, i
vincitori  del  concorso rivestono la qualifica di direttore tecnico.
Superato  l'esame  finale  del  corso  gli stessi sono confermati nel
ruolo  dei  direttori  tecnici  con la qualifica di direttore tecnico
principale.
  1-ter. Nell'ambito  del  contingente complessivo di personale della
Polizia  di  Stato  da  assumere in relazione alle autorizzazioni per
l'anno   2001,   ai  sensi  dell'articolo 39,  comma 3,  della  legge
27 dicembre  1997, n. 449, e successive modificazioni, la graduatoria
di merito degli idonei del primo concorso straordinario per l'accesso
alle  qualifiche iniziali dei ruoli dei direttori tecnici, indetto ai
sensi  dell'articolo 7  della  legge  28 marzo  1997,  n.  85, rimane
efficace  per  la  copertura  dei posti disponibili in ciascun ruolo,
riferiti  alle  dotazioni organiche indicate nella tabella 4 allegata
al  presente decreto, fino al raggiungimento del limite del cinquanta
per  cento  delle  vacanze complessive alla data di entrata in vigore
del medesimo decreto.";
    q) all'articolo 41, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  "6. Si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, salvo che
per  i  periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), del
medesimo  articolo  e quelli di cui all'articolo 5, comma 2, che sono
ridotti della meta'.";
    r) all'articolo 42:
      1) al   comma 1,   dopo   le  parole:  "nel  limite  dei  posti
disponibili"  sono  inserite  le  seguenti:  "al  31 dicembre di ogni
anno":
      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
  "2-bis. Per  le  promozioni  di  cui ai commi 1 e 2 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 59.";
    s) all'articolo 46, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2. Con  il  regolamento  di  cui  all'articolo 3,  comma  3,  sono
previste  le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al
concorso,  le  prove di esame scritteed orali, le prime in numero non
inferiore  a  due,  le  modalita'  di  svolgimento  del  concorso, di
composizione  della  commissione  esaminatrice  e di formazione della
graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il
punteggio da attribuire a ciascuna di esse.";
    t) all'articolo 47, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  "2. Le  modalita'  di svolgimento del corso di formazione iniziale,
le   modalita'   di   attribuzione  del  giudizio  di  idoneita',  di
svolgimento  dell'esame  finale  e  di  formazione  della graduatoria
finale  sono  determinate  con  il regolamento di cui all'articolo 4,
comma 6.
  3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi
massimi  di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono
ridotti della meta'.";
    u) all'articolo 49, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera
b),  sono  portati  in aumento a quelli riservati, nello stesso anno,
per  l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica
di  primo  dirigente  medico,  di  cui  alla  lettera a) dello stesso
comma.";
    v) all'articolo 53,  comma 1,  le parole: "gli articoli 13 e 27."
sono sostituite dalle seguenti: "gli articoli 13, 27, 28 e 28-bis.";
    w) all'articolo 54 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1. Per  le  promozioni  da  conferire con riferimento alle vacanze
disponibili  fino  al  31 dicembre  2000  continuano ad applicarsi le
disposizioni  vigenti  alla  data  di  entrata in vigore del presente
decreto,  comprese quelle relative alle dotazioni organiche del ruolo
dei direttivi medici e dei dirigenti medici. Le medesime disposizioni
si  applicano anche alle altre promozioni da conferire con decorrenza
anteriore al 15 marzo 2001.";
    x) all'articolo 68,  comma 3,  al  terzo  capoverso,  le  parole:
"all'allegata  tabella 6  di  equiparazione e," sono sostituite dalle
seguenti:  "alla  tabella  6  di  equiparazione  allegata  al decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e,";
    y) all'articolo 69  del  decreto  legislativo  5 ottobre 2000, n.
334, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  "1-bis. Con  decorrenza  15 marzo  2001 sono, altresi', abrogate le
seguenti disposizioni:
    a) gli  articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
    b) gli  articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
    c) gli  articoli  9, 10, 12 e 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.";
    z) alla   tabella 5,  nella  individuazione  delle  funzioni  del
dirigente  superiore  medico,  e'  soppressa,  in  fine,  la  parola:
"periferico".
 
          Note all'art. 8:
              - Per  completezza  d'informazione, si riporta il testo
          integrale  degli  articoli  2, 3, 4, 7, 17, 22, 23, 24, 25,
          31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 46, 47, 49, 53, 54, 68,
          69  e  della  tabella  5, del decreto legislativo 5 ottobre
          2000,  n.  334  (per  l'argomento  vedasi  nelle  note alle
          premesse),    come    modificato   dal   presente   decreto
          legislativo:
              "Art.   2   (Funzioni   del  personale  dei  ruoli  dei
          commissari  e  dei dirigenti). - 01. Il personale di cui al
          presente    Capo    esercita,    secondo   i   livelli   di
          responsabilita'  e  gli ambiti di competenza correlati alla
          qualifica  ricoperta,  i  compiti  e  le funzioni di cui al
          presente  articolo e  quelli  che  le  disposizioni vigenti
          attribuiscono al medesimo personale.
              1.  Gli  appartenenti al ruolo dei commissari rivestono
          le  qualifiche  di  ufficiale  di  pubblica  sicurezza e di
          ufficiale   di   polizia   giudiziaria,  svolgono  funzioni
          implicanti  autonoma responsabilita' decisionale, rilevante
          professionalita'  in  relazione  ai  compiti  istituzionali
          della Polizia di Stato e sono preposti alla direzione degli
          uffici  che  comportano  l'esercizio  delle attribuzioni di
          autorita' locale di pubblica sicurezza.
              2.  Ai  commissari  capo  e  ai vice questori aggiunti,
          oltre  alle  funzioni  di  cui  al comma 1, sono attribuite
          quelle   di   indirizzo  e  coordinamento  di  piu'  unita'
          organiche,  nell'ambito  dell'ufficio  o  reparto  cui sono
          addetti.  Essi sono, altresi', preposti ad uffici o reparti
          non  riservati  al  personale  del ruolo dei dirigenti, con
          piena  responsabilita'  per  le direttive impartite e per i
          risultati conseguiti. Gli stessi sono diretti collaboratori
          dei  dirigenti  della  Polizia  di Stato e li sostituiscono
          nella  direzione  di  uffici e reparti in caso di assenza o
          impedimento.
              3.  Il  personale  del  ruolo  dei commissari provvede,
          altresi'   all'addestramento  del  personale  dipendente  e
          svolge,   in  relazione  alla  professionalita'  posseduta,
          compiti  di  istruzione  e  formazione  del personale della
          Polizia di Stato.
              4.  Gli  appartenenti  al  ruolo  dei  dirigenti, ferme
          restando  le  funzioni previste dalla legge 1o aprile 1981,
          n.  121,  e  dal decreto del Presidente della Repubblica 30
          giugno  1972,  n.  748  e  successive  modificazioni,  sono
          ufficiali  di  pubblica  sicurezza.  Essi sono autorita' di
          pubblica  sicurezza nei casi previsti dalla legge. Ai primi
          dirigenti  che  non svolgono funzioni vicarie e' attribuita
          la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
              5.  I  primi  dirigenti della Polizia di Stato, oltre a
          svolgere le funzioni indicate nella tabella 1 allegata, che
          sostituisce   la   tabella   A)  allegata  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  24 aprile 1982, n. 335, sono
          preposti  alle  funzioni  vicarie  presso le questure, alle
          divisioni  presso il dipartimento della pubblica sicurezza,
          nonche'  ai  commissariati  di particolare rilevanza e agli
          altri uffici e reparti determinati con decreto del Ministro
          dell'interno.
              6.  I dirigenti superiori della Polizia di Stato, oltre
          a  svolgere le funzioni indicate nella tabella A) di cui al
          comma  5, sono preposti alle questure, ai servizi presso il
          dipartimento  della pubblica sicurezza, nonche' agli uffici
          di   particolare  rilevanza  determinati  con  decreto  del
          Ministro dell'interno.
              7.  I dirigenti generali di pubblica sicurezza svolgono
          le  funzioni  indicate  nella tabella A) di cui al comma 5.
          Nell'ambito     della    relativa    dotazione    organica,
          l'individuazione  delle  questure  di  sedi  di particolare
          rilevanza   e'   effettuata   con   decreto   del  Ministro
          dell'interno.
              8.  I  dirigenti  generali  di  pubblica  sicurezza  di
          livello  B)  svolgono le funzioni indicate nella tabella di
          cui al comma 5.
              9.  1  dirigenti  della Polizia di Stato svolgono anche
          funzioni  ispettive  e  quando  sono preposti agli uffici o
          reparti   o   istituti  d'istruzione  hanno,  altresi',  la
          responsabilita'   dell'istruzione,   della   formazione   e
          dell'addestramento del personale dipendente.
              10.    Nulla    e'    innovato   per   quanto   attiene
          all'equiparazione,   nell'ambito   degli   uffici  e  delle
          direzioni   centrali   del   dipartimento   della  pubblica
          sicurezza,  tra  i  funzionari di cui al presente capo e il
          personale delle altre amministrazioni dello Stato, anche ad
          ordinamento  autonomo, di corrispondente grado, qualifica o
          livello  dirigenziale, o, quando non vi sia corrispondenza,
          preposto  a  uffici  di  pari  livello, anche ai fini della
          sostituzione dei titolari degli uffici in caso di assenza o
          impedimento.".
              "Art.  3  (Accesso  al  ruolo  dei  commissari).  -  1.
          L'accesso  alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari
          avviene  mediante  concorso  pubblico  per  esami, al quale
          possono  partecipare  i  cittadini  italiani che godono dei
          diritti  politici  e  che  sono  in  possesso dei requisiti
          previsti dai regolamenti di cui ai commi 2 e 3. I limiti di
          eta'   per   la  partecipazione  al  concorso  sono  quelli
          stabiliti  dal  regolamento  adottato ai sensi dell'art. 3,
          comma  6,  della  legge 15 maggio 1997, n. 127. Le qualita'
          morali   e   di   condotta   sono   quelle  previste  dalle
          disposizioni  di  cui  all'art.  36,  comma  6, del decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
              2.   Con   regolamento  del  Ministro  dell'interno  di
          concerto  con  il  Ministro  per  la  funzione pubblica, da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  entro  sei  mesi  dalla data di
          entrata  in  vigore  del presento decreto, sono indicati la
          classe  di  appartenenza  dei  corsi di studio ad indirizzo
          giuridico  ed  economico  per il conseguimento delle lauree
          specialistiche, i percorsi formativi specifici, nonche' gli
          insegnamenti  dei corsi di studio ad indirizzo economico il
          cui    superamento    costituisce    condizione    per   la
          partecipazione al concorso.
              Sono  fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza
          e  in  scienze  politiche  rilasciati secondo l'ordinamento
          didattico  vigente  prima  del  suo  adeguamento  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
          e delle sue disposizioni attuative.
              3.   Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          emanare,  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della legge
          23 agosto 1988, n. 400, sono previste le eventuali forme di
          preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di
          esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a
          due,   le   modalita'   di  svolgimento  del  concorso,  di
          composizione della commissione esaminatrice e di formazione
          della graduatoria.
              4. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, con
          riserva  di  un  quinto  dei posti disponibili e purche' in
          possesso  dei prescritti requisiti, ad eccezione del limite
          d'eta'  stabilito  con  il  regolamento  adottato  ai sensi
          dall'art.  3,  comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
          gli  appartenenti  al  ruolo degli agenti e assistenti e al
          ruolo  dei sovrintendenti con almeno tre anni di anzianita'
          alla   data   del   bando   che  indice  il  concorso,  gli
          appartenenti al ruolo degli ispettori e gli appartenenti al
          ruolo  direttivo  speciale  di  cui  all'art.  14.  I posti
          riservati non coperti sono conferiti secondo la graduatoria
          del concorso.
              5. Al  concorso  non sono ammessi coloro che sono stati
          espulsi   dalle   forze   armate,  dai  corpi  militarmente
          organizzati  o  destituiti  da  pubblici  uffici, che hanno
          riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
          sono stati sottoposti a misura di prevenzione.".
              "Art.  4 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
          nel ruolo dei commissari). - 1. I vincitori del concorso di
          cui  all'art. 3 frequentano un corso di formazione iniziale
          della  durata  di  due  anni presso l'Istituto superiore di
          polizia,  finalizzato  anche  al  conseguimento  del master
          universitario di secondo livello, sulla base di programmi e
          modalita'  coerenti  con  le  norme concernenti l'autonomia
          didattica  degli  atenei.  L'insegnamento  e'  impartito da
          docenti      universitari,     magistrati,     appartenenti
          all'amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa,
          secondo  i  principi'  stabiliti  dall'art.  60 della legge
          1o aprile 1981, n. 121.
              2. Il corso di formazione iniziale e' articolato in due
          cicli  annuali comprensivi di un tirocinio operativo presso
          strutture    della    Polizia    di    Stato    finalizzato
          all'espletamento   delle  funzioni  previste  dall'art.  2.
          Durante  la  frequenza  del corso i commissari rivestono le
          qualifiche  di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia
          giudiziaria.
              3.  Il  direttore  dell'Istituto  superiore di polizia,
          sentito  il  comitato direttivo, al termine del primo ciclo
          esprime  nei  confronti  dei  frequentatori  un giudizio di
          idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del
          quale  gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art.
          5, sostengono l'esame finale.
              4.  Salvo quanto previsto dal comma 5, i commissari che
          hanno  superato  l'esame  finale  e che, anche in relazione
          agli  esiti  del tirocinio operativo, sono stati dichiarati
          idonei  al  servizio di polizia, prestano giuramento e sono
          confermati  nel  ruolo  dei  commissari con la qualifica di
          commissario  capo,  secondo  l'ordine  della graduatoria di
          fine corso. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia
          e'   espresso  dal  direttore  dell'Istituto  superiore  di
          polizia, sentito il comitato direttivo.
              5.  Ai  fini  della determinazione del posto in ruolo e
          della  progressione  in  carriera, il personale proveniente
          dal  ruolo direttivo speciale, di cui all'art. 14, conserva
          l'anzianita'  maturata  nella  qualifica  di provenienza e,
          qualora  rivestiva  la  qualifica di vice questore aggiunto
          del ruolo direttivo speciale, e' confermato nella qualifica
          di  vice  questore  aggiunto.  Restano fermi i requisiti di
          effettivo   servizio   nelle   qualifiche   del  ruolo  dei
          commissari   previsti   dall'art.   7  per  l'accesso  alla
          qualifica di primo dirigente.
              6.  Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
          iniziale,  i  criteri  generali  del  tirocinio operativo e
          delle  relative funzioni, i criteri per la formulazione dei
          giudizi   di   idoneita',   le   modalita'  di  svolgimento
          dell'esame  finale,  nonche'  i  criteri  per la formazione
          della  graduatoria  di  fine  corso  sono  determinati  con
          regolamento  del  Ministro dell'interno, ai sensi dell'art.
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              7.   I   commissari  capo  sono  assegnati  ai  servizi
          d'istituto  presso  gli  uffici  dell'amministrazione della
          pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del
          dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  permanendo nella
          sede  di  prima assegnazione per un periodo non inferiore a
          due  anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55, quarto
          comma,   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          24 aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici viene
          effettuata  anche  in relazione a quanto previsto dall'art.
          10, comma 1.
              8.  L'assegnazione  di  cui al comma 7 e' effettuata in
          relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo
          l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle
          sedi indicate dall'amministrazione.
              9.  Ai  frequentatori  del corso di formazione iniziale
          provenienti  dagli  altri  ruoli  della Polizia di Stato si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  59, secondo
          comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121.".
              Art.  7 (Nomina a primo dirigente). - 1. L'accesso alla
          qualifica  di primo dirigente dei ruoli del personale della
          Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia avviene:
                a) nel   limite  dell'ottanta  per  cento  dei  posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
          per   merito   comparativo   e  superamento  del  corso  di
          formazione  per l'accesso alla qualifica di primo dirigente
          della  durata  di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio
          per  merito  comparativo  e' ammesso il personale del ruolo
          dei commissari in possesso della qualifica di vice questore
          aggiunto,  con  almeno due anni di effettivo servizio nella
          qualifica;
                b) nel  limite del restante venti per cento dei posti
          disponibili  al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso
          per  titoli  ed  esami riservato al personale del ruolo dei
          commissari,  in  possesso  di  una  delle  lauree  indicate
          all'art.  3.  comma  2,  che  rivesta  la qualifica di vice
          questore  aggiunto ovvero abbia maturato almeno cinque anni
          di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo.
              1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma
          1,  lettera  b), sono portati in aumento a quelli riservati
          nello  stesso  anno per l'ammissione al corso di formazione
          per  l'accesso  alla  qualifica  di primo dirigente, di cui
          alla precedente lettera a) del medesimo comma.
              2.  La  nomina  a  primo  dirigente decorre a tutti gli
          effetti  dal  1o gennaio  dell'anno successivo a quello nel
          quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo
          l'ordine  della graduatoria dell'esame finale del corso per
          il  personale  di  cui  al  comma  1,  lettera a) e secondo
          l'ordine  della  graduatoria  di merito del concorso per il
          personale  di  cui  al  comma  1, lettera b). Ai fini della
          determinazione  del posto in ruolo i vincitori del concorso
          precedono  i  funzionari  che  hanno  superato  il corso di
          formazione dirigenziale.
              3.  Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma
          1, lettera a), che si svolge presso l'Istituto superiore di
          polizia,  ha  un indirizzo prevalentemente professionale ed
          e'  finalizzato  a  perfezionare le conoscenze di carattere
          tecnico,  gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio
          delle funzioni dirigenziali.
              4.  Le  modalita'  di  svolgimento  corso di formazione
          dirigenziale,   le   modalita'  di  svolgimento  dell'esame
          finale,   nonche'   i   criteri  per  la  formazione  della
          graduatoria   di   fine  corso,  sono  determinati  con  il
          regolamento ministeriale di cui all'art. 4, comma 6.".
              "Art.  17  (Corso  di  formazione  per l'immissione nel
          ruolo direttivo speciale). - 1. I vincitori del concorso di
          cui  all'art.  16  frequentano un corso di formazione della
          durata  di  diciotto  mesi  presso  l'Istituto superiore di
          polizia.  Il  corso,  articolato  in due cicli di nove mesi
          comprensivi  di  un  tirocinio  operativo  presso strutture
          della  Polizia  di  Stato,  si  svolge  secondo programmi e
          modalita'  coerenti  con  le  norme concernenti l'autonomia
          didattica  degli  atenei.  L'insegnamento  e'  impartito da
          docenti      universitari,     magistrati,     appartenenti
          all'amministrazione  dello Stato o esperti estranei ad essa
          secondo  i  principi  stabiliti dall'art. 60 della legge 1o
          aprile  1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i vice
          commissari   del  ruolo  direttivo  speciale  rivestono  le
          qualifiche  di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia
          giudiziaria.
              2.  Il  direttore  dell'Istituto  superiore di polizia,
          sentito  il  comitato direttivo, al termine del primo ciclo
          esprime  nei  confronti  dei  frequentatori  un giudizio di
          idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del
          quale  gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art.
          18,  sostengono  l'esame  finale  sulle  materie oggetto di
          studio.
              3.  I  vice commissari del ruolo direttivo speciale che
          hanno  superato  l'esame  di fine corso sono confermati nel
          ruolo  direttivo  speciale con la qualifica di commissario,
          secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
              4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione,
          i  criteri  per  la  formulazione del giudizio di idoneita'
          previsto  dal  comma  2,  nonche'  le  modalita' dell'esame
          finale  e  di  formazione  della  graduatoria  finale  sono
          determinati  con  regolamento del Ministro dell'interno, ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  da  emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del
          presente decreto.
              5.   Per   l'assegnazione  ai  servizi  d'istituto  dei
          commissari  del  ruolo  direttivo  speciale si applicano le
          disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 4.
              6.  L'assegnazione  di  cui al comma 5 e' effettuata in
          relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo
          l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle
          sedi indicate nel bando di concorso.
              7.   Ai   frequentatori  del  corso  di  formazione  si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  59, secondo
          comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121.
              8.    L'anzianita'   pregressa   maturata   nei   ruoli
          sottostanti  a  quello  del  ruolo  direttivo  speciale non
          concorre   a  determinare  l'attribuzione  del  trattamento
          economico  previsto  dai commi ventiduesimo e ventitreesimo
          dell'art. 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121.".
              "Art.  22  (Disposizioni  transitorie  per l'accesso al
          ruolo   dei  commissari).  -  1.  Fino  all'emanazione  dei
          regolamenti  previsti  dagli  articoli  3  e 4, ai concorsi
          straordinari per titoli ed esami per l'accesso al ruolo dei
          commissari, di cui all'art. 7 della legge 28 marzo 1997, n.
          85,  cosi'  come  modificato  dall'art. 68, comma 11, ed ai
          relativi  corsi  di  formazione continuano ad applicarsi le
          disposizioni  vigenti  alla  data  di entrata in vigore del
          presente decreto.
              1-bis.  Durante  la frequenza del corso di cui al comma
          1,  i  vincitori  del  concorso  rivestono  la qualifica di
          commissario.  Superato  l'esame finale del corso gli stessi
          sono  confermati  nel ruolo dei commissari con la qualifica
          di commissario capo.".
              "Art.   23  (Disposizioni  transitorie  in  materia  di
          progressione  in  carriera  del  personale  appartenente al
          ruolo  dei  commissari  e  dei  dirigenti).  -  1.  Per  le
          promozioni   da  conferire  con  riferimento  alle  vacanze
          disponibili   fino   al   31 dicembre  2000  continuano  ad
          applicarsi  le disposizioni vigenti alla data di entrata in
          vigore  del presente decreto, comprese quelle relative alle
          dotazioni   organiche   del  ruolo  dei  commissari  e  dei
          dirigenti,  salvo  quanto previsto dal comma 4. Le medesime
          disposizioni  si  applicano  anche  alle atre promozioni da
          conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001.
              2.  Il  primo  concorso per l'accesso alla qualifica di
          primo dirigente e' indetto con riferimento all'aliquota dei
          posti disponibili al 31 dicembre 2001.
              3.  Fino  all'emanazione  del  regolamento ministeriale
          indicato  nell'art.  7,  comma  4,  il  corso di formazione
          dirigenziale   continua   ad   essere   disciplinato  dalle
          disposizioni  vigenti  alla  data  di entrata in vigore del
          presente decreto.
              4. I posti corrispondenti alla dotazione organica della
          qualifica  di  dirigente  generale di pubblica sicurezza di
          livello  "B", anche qualora non coperti, sono utili ai fini
          delle  promozioni  da  conferire nelle qualifiche inferiori
          con  decorrenza 1o gennaio 2001, ai sensi dell'art. 206 del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3.
              5.  Le disposizioni concernenti il percorso di carriera
          di cui all'art. 10 si applicano con le seguenti modalita':
                a) quelle   di   cui   al   comma   1,  al  personale
          appartenente  al  ruolo  dei  commissari immesso in ruolo a
          partire dal 1o gennaio 2001;
                b) quelle  di  cui  al  comma  2,  ai primi dirigenti
          nominati a tale qualifica a partire dal 1o gennaio 2006.
              6.   Gli  appartenenti  al  ruolo  dei  commissari,  in
          servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
          decreto,  conseguono  la  nomina  alla  qualifica  di primo
          dirigente  dei  ruoli del personale che espleta funzioni di
          polizia  il  giorno successivo alla cessazione dal servizio
          per  limiti  di eta', infermita' o decesso, se rivestono la
          qualifica  di  vice  questore  aggiunto  e  nel quinquennio
          precedente abbiano prestato servizio senza demerito.".
              "Art.  24  (Disposizioni  di  prima applicazione per la
          costituzione  del  ruolo  direttivo  speciale).  - 1. Fermo
          restando il disposto dell'art. 7 della legge 28 marzo 1997,
          n.  85,  a  partire dal 2001 e fino al raggiungimento della
          nuova  dotazione  organica  del ruolo dei commissari e alla
          copertura  della  dotazione  organica  del  ruolo direttivo
          speciale,  i concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari
          e al ruolo direttivo speciale sono indetti per un numero di
          posti  pari, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per
          cento delle vacanze complessive esistenti al 31 dicembre di
          ogni  anno  nei due ruoli, fatto salvo quanto stabilito dal
          comma 2.
              2.  Per  i  concorsi  di  accesso  al  ruolo  direttivo
          speciale  sono  utilizzate,  entro  l'anno  2003,  trecento
          unita'  della  relativa  dotazione  organica, in aggiunta a
          quelle determinate ai sensi del comma 1.
              3.  I  posti  non  coperti  a  seguito dei concorsi per
          l'accesso  al  ruolo  dei  commissari  e al ruolo direttivo
          speciale   sono   utilizzati   per  i  rispettivi  concorsi
          successivi  a  quello in cui non sono stati coperti tutti i
          posti.".
              "Art.  25  (Disposizioni  transitorie  per l'accesso al
          ruolo direttivo speciale). - I. In sede di prima attuazione
          del  presente  decreto,  alla qualifica di vice commissario
          del  ruolo  direttivo  speciale accedono mediante concorso,
          per  titoli ed esame, consistente in una prova scritta e in
          un  colloquio,  gli  appartenenti  al ruolo degli ispettori
          della  Polizia  di  Stato,  con  la  qualifica di ispettore
          superiore-sostituto  ufficiale  di  pubblica  sicurezza, in
          possesso  dei  requisiti  previsti  dal comma 2. I concorsi
          sono  indetti  annualmente,  a  partire  dal 2001 e fino al
          2005,   per  il  numero  dei  posti  disponibili  ai  sensi
          dell'art. 24.
              2.  Ai  concorsi puo' partecipare il suddetto personale
          in  possesso del titolo di studio di scuola media superiore
          o  equivalente,  appartenente  al  ruolo degli ispettori al
          31 agosto  1995,  che  al 1o gennaio di ciascuno degli anni
          indicati  al  comma  1  ha  maturato  almeno  dieci anni di
          effettivo  servizio  nel  ruolo,  ovvero,  tre  anni  nella
          qualifica  di  ispettore superiore - sostituto ufficiale di
          pubblica sicurezza e che, alla data dei relativi bandi, non
          si  trovi  nelle condizioni ostative previste dall'art. 16,
          comma 2. Al medesimo personale si applicano le disposizioni
          di cui all'art. 24 della legge 1o febbraio 1989, n. 53.
              3.  I vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti
          sono  nominati vice commissari de! ruolo direttivo speciale
          e  frequentano  un  corso di formazione di nove mesi presso
          l'Istituto   superiore   di   polizia,  comprensivo  di  un
          tirocinio   operativo  della  durata  di  tre  mesi  presso
          strutture  della Polizia di Stato. Ai medesimi si applicano
          le  disposizioni  di cui all'art. 16, comma 5. Si applicano
          le disposizioni di cui all'art. 18, ma i periodi massimi di
          assenza  di  cui  al  comma  1,  lettera  e),  del medesimo
          articolo, e quelli di cui all'art. 5, comma 2, sono ridotti
          della meta'.
              4. I vice commissari che hanno concluso con profitto il
          corso  di  formazione  sono  confermati nel ruolo direttivo
          speciale   con   la  qualifica  di  commissario  del  ruolo
          direttivo  speciale,  secondo l'ordine della graduatoria di
          fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui
          all'art. 17, commi 5, 6, 7 e 8.
              5.  Le  modalita'  di  espletamento  dei  concorsi,  la
          composizione  delle  commissioni  esaminatrici,  le materie
          oggetto  dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a
          valutazione,  il punteggio massimo da attribuire a ciascuna
          categoria  di  titoli,  nonche' le modalita' di svolgimento
          del  corso  di  formazione,  del  tirocinio  operativo,  di
          valutazione  finale  del  profitto  ed  i  criteri  per  la
          formazione della graduatoria di fine corso, sono stabiliti,
          rispettivamente,  con  il  regolamento  di cui all'art. 16,
          comma 3, e con quello di cui all'art. 17, comma 4.".
              "Art. 31 (Accesso ai ruoli dei direttori tecnici). - 1.
          L'accesso  alla  qualifica iniziale del ruolo dei direttori
          tecnici  avviene  mediante concorso pubblico, per titoli ed
          esami,  al  quale  possono partecipare i cittadini italiani
          che  godono dei diritti politici e che sono in possesso dei
          requisiti  previsti  dai regolamenti di cui ai commi 2 e 3.
          Le qualita' morali e di condotta sono quelle previste dalle
          disposizioni  di  cui  all'art.  36,  comma  6, del decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
              2.  Con il regolamento di cui all'art. 3, comma 2, sono
          indicate  le lauree specialistiche per la partecipazione al
          concorso,   individuate   secondo   le   norme  concernenti
          l'autonomia  didattica  degli  atenei,  e  le  abilitazioni
          professionali ove previste dalla legge.
              Sono  fatti  salvi  i  diplomi di laurea previsti dalle
          disposizioni  vigenti  alla  data  di entrata in vigore del
          presente   decreto   e   rilasciati  secondo  l'ordinamento
          didattico  vigente  prima  del  suo  adeguamento  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127
          e delle relative disposizioni attuative.
              3.  Con il regolamento di cui all'art. 3, comma 3, sono
          previste   le   eventuali  forme  di  preselezione  per  la
          partecipazione al concorso, le prove di esame sulle materie
          attinenti  ai  profili  professionali, scritte ed orali, le
          prime  in  numero  non  inferiore  a  due,  le modalita' di
          svolgimento    del   concorso),   di   composizione   della
          commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria,
          le  categorie  dei  titoli da ammettere a valutazione ed il
          punteggio da attribuire a ciascuna di esse.".
              4. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, con
          riserva  di  un  quinto  dei posti disponibili e purche' in
          possesso  dei  prescritti  requisiti,  gli  appartenenti al
          ruolo  degli  operatori  e  dei  collaboratori tecnici e al
          ruolo   dei  revisori  tecnici,  con  almeno  tre  anni  di
          anzianita'  alla data del bando che indice il concorso, gli
          appartenenti  al ruolo dei periti tecnici e appartenenti al
          ruolo  speciale  ad  esaurimento  dei  direttori tecnici. I
          posti  riservati  non  coperti  sono  conferiti  secondo la
          graduatoria del concorso.
              5.  Al  concorso non sono ammessi coloro che sono stati
          espulsi   dalle   Forze   armate,  dai  corpi  militarmente
          organizzati  o  destituiti  da  pubblici  uffici, che hanno
          riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
          sono stati sottoposti a misura di prevenzione.".
              "Art. 32 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
          nei  ruoli  dei  direttori  tecnici).  - 1. 1 vincitori del
          concorso  di  cui all'art. 31 sono ammessi a frequentare un
          corso  di  formazione iniziale teorico-pratico della durata
          di  dodici  mesi  presso  un  istituto  di istruzione della
          Polizia  di  Stato.  L'insegnamento e' impartito da docenti
          universitari,  magistrati, appartenenti all'amministrazione
          dello  Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi
          stabiliti  dall'art. 60 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
          Durante   la   frequenza  del  corso  i  direttori  tecnici
          rivestono  le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza
          e   di   ufficiale  di  polizia  giudiziaria  limitatamente
          all'esercizio  delle  funzioni  previste  per  il  ruolo di
          appartenenza.
              2.  Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
          iniziale,  le  modalita'  di  attribuzione  del giudizio di
          idoneita',  di  svolgimento  dell'esame  finale, nonche' di
          formazione della graduatoria finale sono determinate con il
          regolamento di cui all'art. 4, comma 6.
              3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, ma i
          periodi  massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e) e
          al comma 2, sono ridotti della meta'.
              4.  Al termine del corso, i direttori tecnici che hanno
          ottenuto il giudizio di idoneita' e superato l'esame finale
          prestano  giuramento  e  sono  confermati  nel ruolo con la
          qualifica  di direttore tecnico principale secondo l'ordine
          della  graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati
          ai   servizi   d'istituto  secondo  le  modalita'  previste
          dall'art. 4, comma 8.
              5.  Ai  frequentatori del corso di formazione iniziale,
          provenienti  dagli  altri  ruoli della Polizia di Stato, si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  59, secondo
          comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121.".
              "Art.  34  (Nomina  alla  qualifica  di primo dirigente
          tecnico).  - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente
          tecnico  dei ruoli del personale della Polizia di Stato che
          espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica avviene:
                a) nel  limite  del  sessanta  per  cento  dei  posti
          disponibili  in  ciascun ruolo al 31 dicembre di ogni anno,
          mediante  scrutinio per merito comparativo e superamento di
          un  successivo  corso  di  formazione  dirigenziale,  della
          durata  di  tre  mesi, con esame finale. Allo scrutinio per
          merito    comparativo   e'   ammesso   il   personale   del
          corrispondente  ruolo  dei  direttori  tecnici  in possesso
          della  qualifica  di direttore tecnico capo, con almeno due
          anni di effettivo servizio nella qualifica;
                b) nel  limite  del  restante  quaranta per cento dei
          posti  disponibili  in ciascun ruolo al 31 dicembre di ogni
          anno,  mediante concorso, per titoli ed esami, riservato al
          personale del corrispondente ruolo che riveste la qualifica
          di  direttore  tecnico  capo  ovvero  abbia maturato almeno
          cinque  anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica  di
          direttore  tecnico  principale. Se i posti complessivamente
          disponibili  sono  due, uno di questi e' comunque riservato
          al concorso.
              1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma
          1,  lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati,
          nello  stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione
          per  l'accesso  alla  qualifica  di primo dirigente, di cui
          alla precedente lettera a), del medesimo comma.
              2.  La nomina a primo dirigente tecnico decorre a tutti
          gli  effetti  dal  1o gennaio dell'anno successivo a quello
          nel  quale  si  sono  verificate le vacanze ed e' conferita
          secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso
          per  il  personale di cui al comma 1, lettera a), e secondo
          l'ordine  della  graduatoria  di merito del concorso per il
          personale  di  cui  al  comma  1, lettera b). Ai fini della
          determinazione  del posto in ruolo i vincitori del concorso
          precedono  i  funzionari  che  hanno  superato  il corso di
          formazione dirigenziale.
              3.  Per  il  corso di formazione dirigenziale di cui al
          comma  1,  lettera  a), si applicano le disposizioni di cui
          all'art. 7, commi 3 e 4.".
              "Art.  35  (Concorso  per  la  nomina a primo dirigente
          tecnico).  -  1.  Il  concorso, per titoli ed esami, di cui
          all'art.  34,  comma  1, lettera b), e' indetto annualmente
          con  decreto  del  capo  della polizia - direttore generale
          della  pubblica  sicurezza  da  pubblicarsi  nel bollettino
          ufficiale del personale.
              2. L'esame consiste in:
                a) due   prove  scritte,  di  cui  una  di  carattere
          professionale;
                b) un  colloquio  rivolto  ad  accertare  il grado di
          preparazione  professionale  del candidato, con particolare
          riferimento alle funzioni dirigenziali che sara' chiamato a
          svolgere.
              3.  L'esame non si intende superato se il candidato non
          abbia   riportato   la  votazione  di  almeno  trentacinque
          cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.
              4.  Le  modalita'  del  concorso,  le  materie  oggetto
          dell'esame,   le   categorie  dei  titoli  da  ammettere  a
          valutazione,   il   punteggio   da  attribuire  a  ciascuna
          categoria  di  titoli  sono  determinati con il regolamento
          ministeriale di cui all'art. 8, comma 6.
              5.  Le  cause  di  esclusione  dal concorso sono quelle
          previste dai commi 4 e 5 dell'art. 8.
              6. La commissione esaminatrice del concorso, per titoli
          ed  esami,  nominata  con  decreto del capo della polizia -
          direttore  generale della pubblica sicurezza, e' presieduta
          dal  vice  direttore  generale  con  funzioni vicarie ed e'
          composta da:
                a) due  dirigenti  dei ruoli tecnici con qualifica di
          dirigente superiore;
                b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;
                c) un  docente universitario esperto nelle materie su
          cui vertono le prove d'esame.
              7.  Le  funzioni  di segretario sono disimpegnate da un
          funzionario  direttivo  della  Polizia di Stato in servizio
          presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
              8.  Con il decreto di nomina sono designati altrettanti
          componenti  supplenti prescelti, ai fini della sostituzione
          dei  componenti  interni, tra i dirigenti dei ruoli tecnici
          con qualifica di dirigente superiore.".
              "Art.   37   (Norma  di  rinvio).  -  1.  Al  personale
          appartenente  ai ruoli di dirigenti e direttori tecnici, si
          applicano gli articoli 13 e 27 e 28-bis.
              1-bis.   L'art.   27  si  applica  anche  al  personale
          appartenente ai ruoli dei dirigenti e dei direttori tecnici
          della  Polizia  di  Stato,  gia'  in  servizio presso altre
          amministrazioni  dello Stato alla data di entrata in vigore
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
          n. 337, e successivamente immessi nei predetti ruoli.".
              "Art.   38  (Disposizioni  transitorie  in  materia  di
          progressione  in  carriera  del  personale  dei  ruoli  dei
          direttori tecnici). - 1. Per le promozioni da conferire con
          riferimento  alle  vacanze  disponibili fino al 31 dicembre
          2000  continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla
          data  di  entrata  in vigore del presente decreto, comprese
          quelle  relative  alle  dotazioni  organiche  dei ruoli dei
          direttori  tecnici  e  dei  dirigenti  tecnici. Le medesime
          disposizioni  si  applicano  anche  alle altre promozoni da
          conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001.
              2.  Il  primo  concorso per l'accesso alla qualifica di
          primo dirigente e' indetto con riferimento all'aliquota dei
          posti disponibili al 31 dicembre 2001.
              3.  Fino  all'emanazione  del  regolamento ministeriale
          indicato  nell'art.  7,  comma  4,  il  corso di formazione
          dirigenziale   continua   ad   essere   disciplinato  dalle
          disposizioni  vigenti  alla  data  di entrata in vigore del
          presente decreto.".
              "Art.  39  (Disposizioni  transitorie  per l'accesso al
          ruolo  dei direttori tecnici). - 1. Fino all'emanazione dei
          regolamenti  previsti  dagli  articoli 31 e 32, ai concorsi
          per  l'accesso  al  ruolo  dei  direttori tecnici, compresi
          quelli straordinari, per titoli ed esami, di cui all'art. 7
          della  legge  28 marzo  1997,  n. 85, cosi' come modificato
          dall'art.  68, comma 11, ed ai relativi corsi di formazione
          continuano  ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data
          di entrata in vigore del presente decreto.
              1-bis.  Durante  la frequenza del corso di cui al comma
          1,  i  vincitori  del  concorso  rivestono  la qualifica di
          direttore  tecnico.  Superato  l'esame finale del corso gli
          stessi  sono confermati nel ruolo dei direttori tecnici con
          la qualifica di direttore tecnico principale.
              1-ter.   Nell'ambito  del  contingente  complessivo  di
          personale  della  Polizia di Stato da assumere in relazione
          alle autorizzazioni per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 39,
          comma  3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive
          modificazioni,  la  graduatoria  di merito degli idonei del
          primo  concorso straordinario per l'accesso alle qualifiche
          iniziali  dei ruoli dei direttori tecnici, indetto ai sensi
          dell'art.  7  della  legge  28 marzo  1997,  n.  85, rimane
          efficace  per la copertura dei posti disponibili in ciascun
          ruolo,  riferiti  alle  dotazioni  organiche indicate nella
          tabella   4   allegata   al   presente   decreto,  fino  al
          raggiungimento  del  limite  del  cinquanta per cento delle
          vacanze  complessive  alla  data  di  entrata in vigore del
          medesimo decreto.".
              "Art.  41 (Accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei
          direttori  tecnici). - 1. Alla qualifica iniziale del ruolo
          speciale  ad  esaurimento  dei  direttori tecnici accedono,
          mediante  concorso, per titoli ed esame, consistente in una
          prova  scritta  ed  un colloquio, gli appartenenti al ruolo
          dei  periti  tecnici  in  servizio  alla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  in  possesso del titolo di
          studio   di  scuola  media  superiore  o  equivalente,  che
          rivestono la qualifica di perito tecnico superiore.
              2.  I  concorsi  sono  indetti, a partire dal 2001, nei
          contingenti  fissati  per ciascun profilo professionale con
          il  decreto  del  Ministro  dell'interno  di cui al comma 4
          dell'art. 40.
              3.  Non  e'  ammesso  al concorso il personale che alla
          data del relativo bando abbia riportato:
                a) nei  tre  anni precedenti. un giudizio complessivo
          inferiore a "distinto";
                b) nell'anno  precedente,  la  sanzione  disciplinare
          della pena pecuniaria;
                c) nei  tre anni precedenti, la sanzione disciplinare
          della deplorazione;
                d) nei    cinque   anni   precedenti,   la   sanzione
          disciplinare della sospensione dal servizio.
              4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma
          1  si  applicano  le  disposizioni di cui all'art. 24 della
          legge 1o febbraio 1989, n. 53.
              5.  I  vincitori  del  concorso  di cui al comma 1 sono
          nominati  vice  direttori  tecnici  del  ruolo  speciale ad
          esaurimento  e  frequentano  un corso di formazione di nove
          mesi, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di
          tre  mesi  presso  strutture della Polizia di Stato, in uno
          degli istituti di istruzione di cui all'art. 60 della legge
          1o aprile  1981,  n.  121. Durante tale periodo, gli stessi
          sono  collocati  in aspettativa ai sensi dell'art. 28 della
          legge 10 ottobre 1986, n. 668.
              6.  Si  applicano  le  disposizioni di cui all'art. 18,
          salvo  che per i periodi massimi di assenza di cui al comma
          1, lettera e) del medesimo art. e quelli di cui all'art. 5,
          comma 2, che sono ridotti della meta'.
              7.  I  vice  direttori  tecnici  del  ruolo speciale ad
          esaurimento  che  hanno  concluso  con profitto il corso di
          formazione  sono  confermati  nel ruolo con la qualifica di
          direttore   tecnico  del  ruolo  speciale  ad  esaurimento,
          secondo  l'ordine  della  graduatoria  di  fine  corso.  Ai
          predetti  si  applicano le disposizioni di cui all'art. 17,
          commi 6, 7 e 8.
              8.  Le  modalita'  di  espletamento  dei  concorsi,  la
          composizione  delle  commissioni  esaminatrici,  le materie
          oggetto  dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a
          valutazione,  il punteggio massimo da attribuire a ciascuna
          categoria  di  titoli,  nonche' le modalita' di svolgimento
          del  corso  di  formazione,  del  tirocinio  operativo,  di
          valutazione  finale  del  profitto  ed  i  criteri  per  la
          formazione   della   graduatoria  finale,  sono  stabiliti,
          rispettivamente,  con  il  regolamento  di cui all'art. 16,
          comma 3 e con quello di cui all'art. 17, comma 4.".
              "Art.   42  (Progressione  in  carriera  del  personale
          appartenente al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori
          tecnici). - 1. La promozione a direttore tecnico principale
          del  ruolo  speciale ad esaurimento si consegue, nel limite
          dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante
          scrutinio  per  merito  comparativo, al quale e' ammesso il
          personale  con  la qualifica di direttore tecnico del ruolo
          speciale  ad  esaurimento  che  abbia  compiuto sei anni di
          effettivo servizio nella qualifica.
              2.  La  promozione  a  direttore tecnico capo del ruolo
          speciale  ad  esaurimento  si  consegue,  a  ruolo  aperto,
          mediante  scrutinio  per  merito  comparativo,  al quale e'
          ammesso  il personale con la qualifica di direttore tecnico
          principale  del  ruolo  speciale  ad esaurimento con almeno
          cinque   anni  e  sei  mesi  di  effettivo  servizio  nella
          qualifica  e che abbia frequentato con profitto il corso di
          cui all'art. 57, comma 1, lettera a).
              2-bis.  Per  le  promozioni  di  cui ai commi 1 e 2, si
          applicano le disposizioni di cui all'art. 59.
              3.  Ricorrendo  i presupposti per il conferimento della
          promozione  per merito straordinario, previsti dall'art. 74
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
          n.  335, al personale che riveste la qualifica di direttore
          tecnico  capo  del  ruolo  speciale  ad esaurimento possono
          essere  attribuiti i benefici economici di cui all'art. 75,
          ultimo  comma,  del  medesimo  decreto del Presidente della
          Repubblica n. 335 del 1982.".
              "Art.  46 (Accesso al ruolo dei direttivi medici). - 1.
          L'accesso  alla  qualifica iniziale del ruolo dei direttivi
          medici  avviene  mediante  concorso  pubblico per titoli ed
          esami,  al  quale  possono partecipare i cittadini italiani
          che  godono  dei diritti politici, in possesso della laurea
          in  medicina  e  chirurgia, fatta salva l'eventuale diversa
          denominazione in sede di attuazione del regolamento recante
          norme   concernenti   l'autonomia  didattica  degli  atenei
          adottato  con decreto del Ministro dell'universita' e della
          ricerca  scientifica  e tecnologica del 3 novembre 1999, n.
          509,   dell'abilitazione   all'esercizio   professionale  e
          dell'iscrizione  al  relativo  albo,  nonche' dei requisiti
          previsti  dal  regolamento  di  cui al comma 2. Le qualita'
          morali   e   di   condotta   sono   quelle  previste  dalle
          disposizioni  di  cui  all'art.  36,  comma  6, del decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
              2.  Con il regolamento di cui all'art. 3, comma 3, sono
          previste   le   eventuali  forme  di  preselezione  per  la
          partecipazione  al  concorso,  le prove di esame scritte ed
          orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita'
          di   svolgimento   del   concorso,  di  composizione  della
          commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria,
          le  categorie  dei  titoli da ammettere a valutazione ed il
          punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
              3.  Al  concorso non sono ammessi coloro che sono stati
          espulsi   dalle   Forze   armate,  dai  corpi  militarmente
          organizzati  o  destituiti  da  pubblici  uffici, che hanno
          riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
          che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.".
              "Art. 47 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
          nel  ruolo  dei  direttivi  medici).  -  1. I vincitori del
          concorso  di  cui all'art. 46 sono ammessi a frequentare un
          corso  di  formazione  iniziale teorico-pratico di un anno,
          presso  l'Istituto  superiore di polizia. L'insegnamento e'
          impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti
          all'amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa,
          secondo  i  principi  stabiliti  dall'art.  60  della legge
          1o aprile  1981,  n.  121. Durante la frequenza del corso i
          medici  della  Polizia  di Stato rivestono le qualifiche di
          ufficiale  di  pubblica sicurezza e di ufficiale di Polizia
          giudiziaria   limitatamente  all'esercizio  delle  funzioni
          previste per il ruolo di appartenenza.
              2.  Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
          iniziale,  le  modalita'  di  attribuzione  del giudizio di
          idoneita', di svolgimento dell'esame finale e di formazione
          della   graduatoria   finale   sono   determinate   con  il
          regolamento di cui all'art. 4, comma 6.
              3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, ma i
          periodi  massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e) e
          al comma 2, sono ridotti della meta'.
              4.  Al termine del corso i medici che hanno ottenuto il
          giudizio  di  idoneita'  e superato l'esame finale prestano
          giuramento  e  sono  confermati nel ruolo professionale dei
          direttivi  medici,  con  la qualifica di medico principale,
          secondo la graduatoria di fine corso.
              Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo
          le modalita' previste dall'art. 4, comma 8.
              5.  Ai  frequentatori del corso di formazione iniziale,
          provenienti  dagli  altri  ruoli della Polizia di Stato, si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  59, secondo
          comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121.".
              "Art.  49  (Nomina  a  primo  dirigente  medico).  - 1.
          L'accesso  alla  qualifica  di  primo  dirigente medico dei
          ruoli  professionali  dei  sanitari  della Polizia di Stato
          avviene:
                a) nel  limite  del  sessanta  per  cento  dei  posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
          per merito comparativo e superamento di un successivo corso
          di  formazione  dirigenziale, della durata di tre mesi, con
          esame  finale.  Allo  scrutinio  per  merito comparativo e'
          ammesso  il  personale  del  ruolo  dei direttivi medici in
          possesso  della  qualifica  di  medico capo, con almeno due
          anni di effettivo servizio nella qualifica;
                b) nel  limite  del  restante  quaranta per cento dei
          posti  disponibili  al  31 dicembre  di ogni anno, mediante
          concorso  per  titoli  ed  esami riservato al personale che
          riveste  la  qualifica di medico capo ovvero abbia maturato
          almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di
          medico  principale. Se i posti complessivamente disponibili
          sono due, uno di questi e' riservato al concorso.
              1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma
          1,  lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati,
          nello  stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione
          per  l'accesso  alla  qualifica  di primo dirigente, di cui
          alla precedente lettera a) dello stesso comma.
              2.  La  nomina  a  primo  dirigente decorre a tutti gli
          effetti  dal  1o gennaio  dell'anno successivo a quello nel
          quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo
          l'ordine  della graduatoria dell'esame finale del corso per
          il personale di cui al comma 1, lettera a) e l'ordine della
          graduatoria  di merito del concorso per il personale di cui
          al  comma  1,  lettera b). Ai fini della determinazione del
          posto  in  ruolo  i  vincitori  del  concorso  precedono  i
          sanitari   che   hanno  superato  il  corso  di  formazione
          dirigenziale.
              3.  Per  il  corso di formazione dirigenziale di cui al
          comma  1,  lettera  a), si applicano le disposizioni di cui
          all'art. 7, commi 3 e 4.".
              "Art.   53   (Norma   di  rinvio)  -  1.  Al  personale
          appartenente  ai  ruoli  professionali  dei  sanitari della
          Polizia  di  Stato  si applicano gli articoli 13 e 27, 28 e
          28-bis.".
              "Art.   54  (Disposizioni  transitorie  in  materia  di
          progressione  in  carriera  del  personale  appartenente ai
          ruoli  professionali  dei sanitari). - 1. Per le promozioni
          da  conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino
          al   31 dicembre   2000   continuano   ad   applicarsi   le
          disposizioni  vigenti  alla  data  di entrata in vigore del
          presente  decreto,  comprese quelle relative alle dotazioni
          organiche  del  ruolo  dei direttivi medici e dei dirigenti
          medici.  Le  medesime  disposizioni si applicano anche alle
          altre  promozioni  da conferire con decorrenza anteriore al
          15 marzo 2001.
              2.  Il  primo  concorso per l'accesso alla qualifica di
          primo dirigente e' indetto con riferimento all'aliquota dei
          posti disponibili al 31 dicembre 2001.
              3.  Fino  all'emanazione  del  regolamento ministeriale
          indicato  nell'art.  7,  comma  4,  il  corso di formazione
          dirigenziale   continua   ad   essere   disciplinato  dalle
          disposizioni  vigenti  alla  data  di entrata in vigore del
          presente decreto.
              2.  Dalla  data di entrata in vigore del regolamento di
          cui  al  comma 1, sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6,
          7,  18,  19,  20,  22  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.".
              "Art.  68  (Modifiche  alla normativa vigente). - 1. Il
          quinto  comma  dell'art.  5  della legge 1o aprile 1981, n.
          121,   e'  sostituito  dal  seguente:  "Il  vice  direttore
          generale  della  pubblica sicurezza con funzioni vicarie e'
          prescelto  tra  i  prefetti  provenienti  dai  ruoli  della
          Polizia di Stato .
              2. L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
          24 aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente:
              "1.  Nell'ambito  dell'amministrazione  della  pubblica
          sicurezza  sono  istituiti  i  seguenti ruoli del personale
          della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia:
                a) ruolo degli agenti e assistenti;
                b) ruolo dei sovrintendenti;
                c) ruolo degli ispettori;
                d) ruolo direttivo speciale;
                e) ruolo dei commissari;
                f) ruolo dei dirigenti.
              2. Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il
          personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento
          dei  compiti  istituzionali  sanciti  dalla legge 1o aprile
          1981,   n.   121,  svolge  anche  le  attivita'  accessorie
          necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto. .
              3. L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
          24 aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente:
                "1.  La  gerarchia  fra gli appartenenti ai ruoli del
          personale  della  Polizia  di Stato che espleta funzioni di
          polizia  e' determinata come segue: dirigenti, commissari e
          appartenenti   al   ruolo  direttivo  speciale,  ispettori,
          sovrintendenti, assistenti e agenti.
                2.  Salvo  quanto  previsto  dal comma 3, nell'ambito
          dello  stesso  ruolo  la  gerarchia  e'  determinata  dalla
          qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianita' .
                3.  Per gli appartenenti al ruolo dei commissari e al
          ruolo  direttivo speciale la gerarchia e' determinata dalla
          qualifica  in  relazione alla tabella 6 di equiparazione al
          decreto  legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e, nella stessa
          qualifica,  dall'anzianita'.  Negli  uffici  che comportano
          l'esercizio  delle  attribuzioni  di  autorita' di pubblica
          sicurezza,  l'appartenente al ruolo dei commissari preposto
          all'ufficio  e' sempre sovraordinato al personale del ruolo
          direttivo speciale di pari qualifica.
                4. L'anzianita' e' determinata dalla data del decreto
          di  nomina  o  di  promozione;  a  parita' di tale data, da
          quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica
          precedente   e,   a   parita'  delle  predette  condizioni,
          dall'eta',  salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle
          classificazioni  ottenute  negli  esami  di concorso, negli
          scrutini  per  merito  comparativo  e  nelle graduatorie di
          merito.".
              4.   All'art.  64  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo l'ultimo comma sono
          aggiunti i seguenti:
              "Per  il  personale  dei  ruoli  direttivi  in servizio
          presso   uffici   a   composizione  interforze  diretti  da
          ufficiali o fuzionari delle altre Forze di polizia indicate
          nell'art.  16 della legge 1o aprile 1981, n 121, competenti
          alla  compilazione sono i dirigenti della Polizia di Stato,
          individuati  con il regolamento di semplificazione previsto
          dall'art.  1  della  legge  8 marzo  1999,  n.  50,  previa
          acquisizione  degli  elementi  di  valutazione da parte del
          competente capo dell'ufficio.
              Le disposizioni di cui al terzo comma, con le modalita'
          ivi previste, si applicano anche al personale non direttivo
          della  Polizia  di  Stato.  In  mancanza di dirigenti della
          Polizia  di  Stato, organi competenti alla compilazione dei
          rapporti   informativi   sono  gli  appartenenti  ai  ruoli
          sottordinati individuati con il regolamento di cui al comma
          precedente.
              Fino   all'emanazione   del   suddetto  regolamento  di
          semplificazione,   le   modalita'  per  l'attuazione  delle
          disposizioni   di   cui   ai  commi  terzo  e  quarto  sono
          individuate  con  decreto  del capo della polizia-direttore
          generale della pubblica sicurezza. .
              5.  Al  quarto  comma  dell'art.  75  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo le
          parole  "previo parere degli organi di cui agli articoli 68
          e 69 sono inserite le seguenti:
              "e della commissione per la progressione in carriera ".
              6.   Al   primo  comma  dell'art.  1  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  24 aprile  1982,  n. 337, le
          parole   "di   telecomunicazioni,   di   informatica   sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "di  telematica  , e, dopo la
          parola   "arruolamento   vengono  aggiunte  quelle  di:  "E
          psicologia .
              7.  Il  terzo,  il quarto e il quinto comma dell'art. 1
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
          n.  337, sono soppressi. Dopo il secondo comma del medesimo
          art.  e'  aggiunto  il  seguente:  "I profili professionali
          degli    appartenenti    ai   ruoli   degli   operatori   e
          collaboratori,  dei  revisori,  dei  periti e dei direttori
          tecnici   sono   individuati   con   decreto  del  Ministro
          dell'interno .
              8.   All'art.  18  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  24 aprile  1982,  n.  338,  sono  soppresse  le
          parole:  "o  tra i dirigenti superiori medico legali di cui
          al  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
          n. 337 .
              9.   All'art.  20  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  24 aprile  1982,  n.  338,  la  lettera  b)  e'
          sostituita dalla seguente:
                b) per  il  personale  del ruolo direttivo, dal primo
          dirigente  medico  dal quale direttamente dipende. Nel caso
          in  cui  il  personale  stesso  non  dipenda  da  un  primo
          dirigente  medico, il rapporto informativo e' compilato dal
          dirigente  dell'ufficio  o  reparto  presso il quale presta
          servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione
          professionale  forniti  dal  competente  dirigente  medico,
          individuato  con il regolamento di semplificazione previsto
          dall'art.   1   della  legge  8 marzo  1999,  n.  50.  Fino
          all'emanazione  del  suddetto  regolamento, le modalita' di
          attuazione  di  cui  alla presente lettera sono individuate
          con decreto del capo della polizia direttore generale della
          pubblica sicurezza.".
              10.  Dopo  l'art.  3  del decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 197, e' aggiunto il seguente:
              "Art.  3-bis.  (Cause di sospensione dagli scrutini). -
          1.   Le   disposizioni   relative  alla  sospensione  dalla
          partecipazione  agli  scrutini  del personale dei ruoli dei
          direttivi  e  dei  dirigenti  della  Polizia  di  Stato  si
          applicano anche al personale non direttivo.".
              11.  All'art. 7, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n.
          85,  le  parole  "appartenente  rispettivamente  ad uno dei
          ruoli  del  personale  che espleta funzioni di polizia o ad
          uno   dei   ruoli   del   personale  che  espleta  funzioni
          tecnico-scientifiche  o  tecniche"  sono  sostituite  dalle
          seguenti:
              "appartenente  ad  uno  dei  ruoli  del  personale  che
          espleta  funzioni  di  polizia  o  ad  uno  dei  ruoli  del
          personale   che  espleta  funzioni  tecnico-scientifiche  o
          tecniche.".
              "Art.69  (Abrogazioni).  -  1. Dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto sono abrogati:
                a) gli  articoli  55,  56  e 57 della legge 1o aprile
          1981, n. 121;
                b) gli  articoli  32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 45
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
          n. 335;
                c) l'art.  45,  commi  primo e terzo, del decreto del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336;
                d) gli  articoli  32, 33, 38, 39, 40, 41 e 53-bis del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
          337;
                e) gli  articoli  1,  3,  4,  11, 14, 15, 16 e 17 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
          338;
                f) gli  articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17,
          17-bis  e  21  del  decreto del Presidente della Repubblica
          24 aprile 1982, n. 341;
                g) l'art.  1-bis  del decreto-legge 19 dicembre 1984,
          n.   858,   convertito   con   modificazioni   dalla  legge
          17 febbraio 1985, n. 19;
                h) l'art. 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
              1-bis.  Con  decorrenza  15 marzo  2001 sono, altresi',
          abrogate le seguenti disposizioni:
                a) gli  articoli  34,  35,  36  e  37 del decreto del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
                b) gli  articoli  34,  35,  36  e  37 del decreto del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
                c) gli  articoli  9,  10,  12  e  13  del decreto del
          Presidente della Repubblica 24 aprile1982, n. 338.".

                                                            Tabella 5
                                            (richiamata dall'art. 43)

                     RUOLO DEI DIRETTIVI MEDICI

Medico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione |
iniziale                                                     |
---------------------------------------------------------------------
Medico principale                                            |355 (a)
---------------------------------------------------------------------
Medico capo                                                  |

                     RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI

=====================================================================
   Livello di   |                |    Posti di     |
    funzione    |   Qualifica    |    qualifica    |    Funzioni
=====================================================================
                |                |                 |Direttore
                |Dirigente       |                 |centrale di
       C        |generale medico |        1        |sanità
---------------------------------------------------------------------
                |                |                 |Ispettore
                |                |                 |generale,
                |                |                 |consigliere
                |                |                 |ministeriale
                |                |                 |aggiunto,
                |                |                 |direttore di
                |                |                 |servizio della
                |                |                 |direzione
                |                |                 |centrale di
                |                |                 |sanità e di
                |Dirigente       |                 |ufficio di
       D        |superiore medico|      8 (b)      |vigilanza.
---------------------------------------------------------------------
                |                |                 |Direttore di
                |                |                 |divisione della
                |                |                 |direzione
                |                |                 |centrale di
                |                |                 |sanità, vice
                |                |                 |consigliere
                |                |                 |ministeriale,
                |                |                 |dirigente di
                |                |                 |ufficio sanitario
                |                |                 |periferico e di
                |                |                 |ufficio di
                |                |                 |vigilanza
                |                |                 |periferico,
                |                |                 |presidente delle
                |                |                 |commissioni
                |                |                 |mediche dei
                |                |                 |concorsi per
                |                |                 |l'ingresso nei
                |Primo dirigente |                 |ruoli della
       E        |medico          |      30(c)      |Polizia di Stato.

              -  Per  il  testo  vigente dell'art. 17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 6.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
          1982, n. 337, reca:
              "Ordinamento  del  personale della Polizia di Stato che
          espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica".
              - Per  il  testo  dell'art.  39,  comma  3, della legge
          27 dicembre 1997, n. 449, vedasi nelle note all'art. 2.
              - Si  riporta il testo dell'art. 7 della legge 28 marzo
          1997,  n.  85  (Disposizioni  in materia di avanzamento, di
          reclutamento  e  di  adeguamento  del trattamento economico
          degli  ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate
          delle Forze di polizia):
              "Art. 7. - 1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a
          bandire,  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, un concorso straordinario, per
          titoli ed esami, per l'accesso alle qualifiche iniziali dei
          ruoli  dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia
          di  Stato,  per  non  oltre  il  50  per  cento  dei  posti
          disponibili alla data del 31 agosto 1996, e non piu' di due
          concorsi   straordinari  nel  quinquennio  successivo,  nel
          limite  del  50  per  cento  delle  vacanze verificatesi in
          ciascun  ruolo  successivamente  alla  data  del  bando del
          precedente concorso straordinario.
              2.  Ai  concorsi  di  cui  al  comma  1  e'  ammesso  a
          partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso
          del   prescritto   diploma   di   laurea  e  dei  requisiti
          attitudinali  richiesti,  il quale non abbia riportato, nei
          tre   anni   precedenti,  la  sanzione  disciplinare  della
          deplorazione   o   altra   sanzione  piu'  grave  ed  abbia
          riportato,  nello  stesso  periodo, un giudizio complessivo
          non  inferiore  a  "buono", appartenente rispettivamente ad
          uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia
          o  ad  uno  dei  ruoli  del  personale che espleta funzioni
          tecnico-scientifiche o tecniche.
              3. L'esame consiste in due prove scritte e un colloquio
          nelle   materie  previste  per  i  corrispondenti  concorsi
          pubblici. La composizione
              (a)   Aumento  di  86  unita'  rispetto  all'originaria
          dotazione organica di 269 unita', di cui 22 unita' relative
          alla  dotazione  organica del soppresso ruolo dei direttori
          tecnici medico legali.
              (b)  Aumento  di  una  unita'  relativa  alla dotazione
          organica  della  soppressa qualifica di dirigente superiore
          tecnico medico legale.
              (c)  Aumento  di  due  unita'  relative  alla dotazione
          organica  della  soppressa  qualifica  di  primo  dirigente
          tecnico medico legale.
          della  commissione  giudicatrice,  i  titoli  da  porre  in
          valutazione e le modalita' di svolgimento del concorso sono
          stabiliti  con  il  decreto  del  Ministro dell'interno che
          indice il concorso.
              4.  I  vincitori  dei  concorsi  di cui al comma 1 sono
          nominati   rispettivamente   vice  commissari  o  direttori
          tecnici della Polizia di Stato e sono ammessi a frequentare
          i  rispettivi corsi di formazione di durata non inferiore a
          nove  mesi,  con  l'applicazione  dell'art.  28 della legge
          10 ottobre  1986, n. 668. Nei confronti degli stessi non si
          applicano le disposizioni dell'art. 51 della predetta legge
          n. 668 del 1986.
              5.  Il  primo concorso straordinario di cui al comma 1,
          per  l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici selettori del
          Centro  psico-tecnico della Polizia di Stato e' bandito per
          tutti  i posti disponibili alla data del 31 agosto 1996. Al
          medesimo  concorso  sono  inoltre  ammessi  coloro  che, in
          possesso  del  prescritto  titolo  di  studio,  svolgono  o
          abbiano svolto le attivita' di psicologo o perito selettore
          nelle  strutture  della  Polizia  di Stato, successivamente
          alla  data  di entrata in vigore della legge 7 agosto 1990,
          n. 232.".
              - Si  riporta  il  testo  della  tabella  6 del decreto
          legislativo  5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi
          nelle note alle premesse):

                                                            Tabella 6
                                            (richiamata dall'art. 68)

EQUIPARAZIONE   TRA   LE  QUALIFICHE  DEL  PERSONALE  DEL  RUOLO  DEI
          COMMISSARI E QUELLE DEL RUOLO DIRETTIVO SPECIALE.

=====================================================================
Qualifiche del personale del ruolo|Qualifiche del personale del ruolo
dei commissari                    |direttivo speciale
=====================================================================
                                  |Vice commissario del ruolo
                                  |direttivo speciale (1)
---------------------------------------------------------------------
                                  |Commissario del ruolo direttivo
Commissario (1)                   |speciale
---------------------------------------------------------------------
                                  |Commissario capo del ruolo
Commissario capo                  |direttivo speciale
---------------------------------------------------------------------
                                  |Vice questore aggiunto del ruolo
Vice questore aggiunto            |direttivo speciale