Art. 9. 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 5.985 milioni di lire per l'anno 2001, 7.909 milioni di lire per l'anno 2002, 7.874 milioni di lire per l'anno 2003 e in 7.964 milioni di lire a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 maggio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bianco, Ministro dell'interno Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Mattarella, Ministro della difesa Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388: "9. - E' stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera d): a) ulteriori interventi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78; b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato; c) allineamento dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia relativamente al personale tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero; d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 2 e al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello dell'amministrazione penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. Si applica l'art. 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nonche' la previsione di cui al comma 7 dell'art. 3 dello stesso decreto. (1) Qualifica attribuita durante la frequenza del corso di formazione.