Art. 17.
                 Trasferimento di adeguato vantaggio
                  economico ai produttori agricoli
  1.  Il  rispetto del criterio fissato dall'articolo 26, paragrafo 2
del  regolamento  (CE)  n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999,
relativamente   alla   garanzia  del  trasferimento  di  un  adeguato
vantaggio  economico  ai  produttori agricoli nella concessione degli
aiuti  da  parte  dell'Unione  europea  e dello Stato membro, ove non
diversamente  stabilito  dai  piani  di  sviluppo  rurale  di  cui al
regolamento  (CE)  n.  1257/99 e dai programmi operativi regionali di
cui   al   regolamento   (CE)   n.  1260/99,  e'  assicurato  con  la
dimostrazione,     da    parte    delle    imprese    agroalimentari,
dell'adempimento  degli  obblighi  derivanti dai contratti stipulati,
anche  nel  rispetto  di accordi interprofessionali, con i produttori
interessati  alla  produzione  oggetto degli investimenti beneficiari
del  sostegno  pubblico.  Nel  caso  di  imprese  cooperative  e loro
consorzi  il  rispetto  del  suddetto  criterio  e' assicurato almeno
mediante    l'utilizzazione    prevalente,    nelle    attivita'   di
trasformazione  e  di  commercializzazione, dei prodotti conferiti da
parte dei produttori associati.
  2.   Le  amministrazioni  competenti  in  relazione  all'attuazione
dell'intervento  individuano  i termini e le modalita' che consentono
di  soddisfare  il  criterio  di  cui al comma 1. Il rispetto di tale
criterio  costituisce  vincolo  per  la  erogazione del sostegno agli
investimenti,  anche  in  relazione  alla restituzione del contributo
erogato.
  3.  Al  fine  di consentire l'effettivo trasferimento del vantaggio
economico  ai  produttori  da  parte delle imprese beneficiarie delle
provvidenze  di  cui  alla  legge  8 agosto  1991,  n.  252, anche ai
soggetti  che  subiscono gli effetti negativi derivanti dall'epidemia
di  encefalopatia  spongiforme  bovina,  l'impegno  a  non  cedere  o
alienare  assunto relativamente agli investimenti di cui alla lettera
c)  dell'allegato  C  alla  circolare del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste 1o ottobre 1991, n. 265, si intende a tutti gli effetti
assolto  purche'  esso  sia  stato rispettato per almeno un terzo del
periodo inizialmente previsto.
 
          Note all'art. 17:
              - Il  testo  dell'art.  26, paragrafo 2 del regolamento
          (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, il cui
          titolo e' riportato in nota all'art. 8, e' il seguente:
              "2. Gli investimenti devono concorrere al miglioramento
          della situazione dei settori di produzione agricola di base
          interessati.   Essi  devono  garantire  una  partecipazione
          adeguata  dei  prodottori  di  tali  prodotti  di  base  ai
          vantaggi economici che da essi derivano.".
              - Il  regolamento  (CE)  n. 1260/1999 del Consiglio del
          21 giugno  1999  reca:  "Disposizioni  generali  sui  fondi
          strutturali".
              - La legge 8 agosto 1991, n. 252, reca: "Modifiche alla
          legge  9 aprile 1990, n. 87, concernente interventi urgenti
          per la zootecnia".
              - Si  riporta il testo della lettera c) dell'allegato C
          della  circolare  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
          foreste  del  1o ottobre 1991, n. 265 (legge 8 agosto 1991,
          n.  252,  di  modifica  della  legge  8 aprile 1990, n. 87,
          concernente  in  intervento straordinario nel settore della
          zootecnia):
                "c)  viene  assunto  l'impegno  a non distogliere dal
          previsto impiego ne' a cedere o alienare, per un periodo di
          almeno  dieci  anni  dalla  data di liquidazione finale, le
          opere edili ed affini, e di almeno cinque anni i macchinari
          e le attrezzature;".