Art. 19.
      Commissione interministeriale per la sicurezza alimentare
  1.  E'  istituita  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri,  senza  oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
la  Commissione  interministeriale  per  la  sicurezza alimentare. La
Commissione    attua   il   coordinamento   delle   attivita'   delle
amministrazioni  competenti in materia di sicurezza alimentare, ferme
restando  le  competenze  delle  amministrazioni medesime, e studia i
problemi  connessi  all'istituzione  dell'Autorita'  europea  per gli
alimenti  ed  all'individuazione  del punto di contatto nazionale con
detta Autorita'.
  2.  La  Commissione  di  cui al comma 1 e' composta di otto membri,
designati,  uno  ciascuno,  dai  Ministri  delegati  per  la funzione
pubblica  e  per  le  politiche  comunitarie e, due per ciascuno, dai
Ministri    della    sanita',   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, delle politiche agricole e forestali.
  3. A conclusione dei propri lavori la Commissione di cui al comma 1
redige  una  relazione,  anche  con  riguardo  ad  eventuali proposte
operative  in materia di coordinamento delle competenze in materia di
sicurezza  alimentare  e  di  individuazione  del  punto  di contatto
nazionale dell'Autorita' europea per gli alimenti.