Art. 20.
                    Istituti della concertazione
  1.  Nella  definizione delle politiche agroalimentari il Governo si
avvale  del  Tavolo agroalimentare istituito presso la Presidenza del
Consiglio   dei   Ministri,  che  e'  convocato  con  cadenza  almeno
trimestrale.  Al  Tavolo agroalimentare partecipa una delegazione del
Consiglio   nazionale   dei   consumatori   e  degli  utenti  di  cui
all'articolo  4  della  legge 30 luglio 1998, n. 281, composta di tre
rappresentanti designati dal Consiglio medesimo.
  2.  Le  modalita' delle ulteriori attivita' di concertazione presso
il  Ministero  delle politiche agricole e forestali sono definite con
decreto del Ministro.
 
          Nota all'art. 20:
              - Il  testo  dell'art. 4 della legge 30 luglio 1998, n.
          281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti)
          e' il seguente:
              "Art.  4  (Consiglio  nazionale dei consumatori e degli
          utenti).   -   1.   E'   istituito   presso   il  Ministero
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  il
          Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e  degli utenti, di
          seguito denominato "Consiglio .
              2.   Il  Consiglio,  che  si  avvale,  per  le  proprie
          iniziative,  della  struttura e del personale del Ministero
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  e'
          composto   dai   rappresentanti   delle   associazioni  dei
          consumatori  e  degli  utenti  inserite  nell'elenco di cui
          all'art.  5  e  da  un rappresentante delle regioni e delle
          province autonome designato dalla conferenza dei presidenti
          delle  regioni  e delle province autonome, ed e' presieduto
          dal    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato  o  da  un  suo  delegato. Il Consiglio e'
          nominato  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato, e dura in carica tre anni.
              3.   Il   Consiglio   invita   alle   proprie  riunioni
          rappresentanti  delle  associazioni  di  tutela  ambientale
          riconosciute   e   delle   associazioni   nazionali   delle
          cooperative   dei   consumatori.  Possono  altresi'  essere
          invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono
          funzioni  di  regolamentazione o di normazione del mercato,
          delle  categorie  economiche  e  sociali interessate, delle
          pubbliche amministrazioni competenti, nonche' esperti delle
          materie trattate.
              4. E' compito del Consiglio:
                a) esprimere  pareri,  ove richiesto, sugli schemi di
          disegni  di legge del Governo, nonche' sui disegni di legge
          di  iniziativa  parlamentare  e sugli schemi di regolamenti
          che  riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e
          degli utenti;
                b) formulare   proposte  in  materia  di  tutela  dei
          consumatori   e  degli  utenti,  anche  in  riferimento  ai
          programmi e alle politiche comunitarie;
                c) promuovere   studi,   ricerche  e  conferenze  sui
          problemi  del consumo e sui diritti dei consumatori e degli
          utenti,  ed  il  controllo della qualita' e della sicurezza
          dei prodotti e dei servizi;
                d) elaborare   programmi   per  la  diffusione  delle
          informazioni presso i consumatori e gli utenti;
                e) favorire   iniziative   volte   a   promuovere  il
          potenziamento  dell'accesso  dei consumatori e degli utenti
          ai  mezzi  di  giustizia  previsti  per  la soluzione delle
          controversie;
                f) favorire  ogni  forma  di raccordo e coordinamento
          tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela
          dei  consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative
          dirette  a  promuovere  la  piu' ampia rappresentanza degli
          interessi  dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle
          autonomie  locali.  A  tal  fine  il presidente convoca una
          volta  all'anno  una sessione a carattere programmatico cui
          partecipano   di   diritto  i  presidenti  degli  organismi
          rappresentativi  dei  consumatori  e  degli utenti previsti
          dagli  ordinamenti  regionali  e delle province autonome di
          Trento e di Bolzano;
                g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici
          o privati di altri Paesi e dell'Unione europea;
                g-bis)  segnalare  alla  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali
          difficolta',     impedimenti    od    ostacoli,    relativi
          all'attuazione    delle    disposizioni   in   materia   di
          semplificazione    procedimentale   e   documentale   nelle
          pubbliche  amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate
          dal  predetto  Dipartimento  anche  mediante  l'Ispettorato
          della funzione pubblica.".