Art. 29.
               Aiuti alle organizzazioni di produttori
                    ed alle loro forme associate
  1.  Le regioni ed il Ministero delle politiche agricole e forestali
possono concedere, rispettivamente, alle organizzazioni di produttori
ed  alle  loro  forme  associate aiuti di avviamento o di ampliamento
delle  attivita',  conformemente  agli  orientamenti comunitari sugli
aiuti di Stato nel settore agricolo.