Art. 4
                 Esercizio dell'attivita' di vendita

  1.  Gli  imprenditori  agricoli,  singoli o associati, iscritti nel
registro  delle  imprese  di  cui  all'art. 8 della legge 29 dicembre
1993,  n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il
territorio   della  Repubblica,  i  prodotti  provenienti  in  misura
prevalente   dalle  rispettive  aziende,  osservate  le  disposizioni
vigenti in materia di igiene e sanita'.
  2.  La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e'
soggetta  a  previa  comunicazione  al  comune  del luogo ove ha sede
l'azienda  di  produzione  e  puo'  essere  effettuata decorsi trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione.
  3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle
generalita'  del  richiedente,  dell'iscrizione  nel  registro  delle
imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la
specificazione  dei  prodotti di cui s'intende praticare la vendita e
delle  modalita'  con  cui  si  intende  effettuarla, ivi compreso il
commercio elettronico.
  4.  Qualora  si  intenda  esercitare la vendita al dettaglio non in
forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la
comunicazione  e' indirizzata al sindaco del comune in cui si intende
esercitare  la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche
mediante  l'utilizzo  di un posteggio la comunicazione deve contenere
la  richiesta  di  assegnazione  del  posteggio  medesimo,  ai  sensi
dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
  5.  La  presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di
prodotti derivati, ottenuti a seguito di attivita' di manipolazione o
trasformazione  dei  prodotti  agricoli  e zootecnici, finalizzate al
completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
  6.  Non  possono  esercitare  l'attivita'  di  vendita  diretta gli
imprenditori  agricoli,  singoli  o  soci di societa' di persone e le
persone   giuridiche   i   cui   amministratori   abbiano  riportato,
nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella
societa',  condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in
materia  di  igiene  e  sanita'  o  di frode nella preparazione degli
alimenti   nel   quinquennio   precedente  all'inizio  dell'esercizio
dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni
dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
  7.   Alla   vendita   diretta  disciplinata  dal  presente  decreto
legislativo  continuano  a  non  applicarsi le disposizioni di cui al
decreto  legislativo  31  marzo 1998, n. 114, in conformita' a quanto
stabilito  dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto
legislativo n. 114 del 1998.
  8.  Qualora  l'ammontare  dei  ricavi  derivanti  dalla vendita dei
prodotti  non  provenienti  dalle rispettive aziende nell'anno solare
precedente  sia  superiore  a  lire  80  milioni per gli imprenditori
individuali ovvero a lire 2 miliardi per le societa', si applicano le
disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.
 
          Note all'art. 4:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  della  legge
          29 dicembre  1993,  n.  580  (Riordinamento delle camere di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura):
              "Art.  8  (Registro  delle  imprese). - 1. E' istituito
          presso  la camera di commercio l'ufficio del registro delle
          imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
              2.  L'ufficio  provvede  alla tenuta del registro delle
          imprese  in  conformita'  agli articoli 2188 e seguenti del
          codice  civile,  nonche'  alle  disposizioni della presente
          legge  e  al  regolamento  di  cui  al comma 8 del presente
          articolo,  sotto  la  vigilanza  di un giudice delegato dal
          presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
              3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
          giunta  nella  persona del segretario generale ovvero di un
          dirigente  della  camera di commercio. L'atto di nomina del
          conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
              4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle
          imprese  gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del
          codice civile, i piccoli imprenditori di cui dall'art. 2083
          del  medesimo  codice  e  le  societa' semplici. Le imprese
          artigiane  iscritte  agli  albi  di cui alla legge 8 agosto
          1985,  n.  443,  sono  altresi'  annotate  in  una  sezione
          speciale del registro delle imprese.
              5.  L'iscrizione  nelle sezioni speciali ha funzione di
          certificazione  anagrafica  e di pubblicita' notizia, oltre
          agli effetti previsti dalle leggi speciali.
              6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
          gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
          imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
          modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita'
          per  tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la
          tempestivita'  dell'informazione  su  tutto  il  territorio
          nazionale.
              7.  Il  sistema  di  pubblicita'  di  cui  al  presente
          articolo  deve  trovare  piena  attuazione entro il termine
          massimo  di  tre anni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge.  Fino  a  tale data le camere di commercio
          continuano  a  curare la tenuta del registro delle ditte di
          cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
          1934, n. 2011, e successive modificazioni.
              8.  Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su proposta del Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e giustizia, entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  sono stabilite le norme di attuazione del
          presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
                a) il   coordinamento  della  pubblicita'  realizzata
          attraverso  il  registro  delle  imprese  con il bollettino
          ufficiale  delle  societa'  per  azioni e a responsabilita'
          limitata  e  con  il  bollettino  ufficiale  delle societa'
          cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e
          successive modificazioni;
                b) il  rilascio,  anche  per corrispondenza e per via
          telematica,  a chiunque ne faccia richiesta, di certificati
          di  iscrizione  nel registro delle imprese o di certificati
          attestanti  il  deposito  di atti a tal fine richiesti o di
          certificati   che  attestino  la  mancanza  di  iscrizione,
          nonche'  di  copia integrale o parziale di ogni atto per il
          quale   siano  previsti  l'iscrizione  o  il  deposito  nel
          registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
                c) particolari procedure agevolative e semplificative
          per  l'istituzione  e  la tenuta delle sezioni speciali del
          registro,  evitando  duplicazioni di adempimenti ed aggravi
          di oneri a carico delle imprese;
                d) l'acquisizione  e  l'utilizzazione  da parte delle
          camere  di  commercio  di  ogni  altra notizia di carattere
          economico,  statistico  ed  amministrativo  non prevista al
          fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue
          sezioni,  evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti
          a carico delle imprese.
              9.  Per  gli  imprenditori  agricoli  e  i  coltivatori
          diretti  iscritti  nelle  sezioni  speciali  del  registro,
          l'importo  del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1,
          lettera  b),  e' determinato, in sede di prima applicazione
          della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo
          previsto per le ditte individuali.
              10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo

          unico  approvato  con  regio  decreto 20 settembre 1934, n.
          2011, e successive modificazioni.
              11.  Allo  scopo di favorire l'istituzione del registro
          delle   imprese,  le  camere  di  commercio  provvedono,  a
          decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  ad  acquisire  alla  propria  banca  dati  gli atti
          comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro
          delle imprese.
              12.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10
          entrano  in  vigore  alla  data  di  entrata  in vigore del
          regolamento di cui al comma 8.
              13.  Gli  uffici  giudiziari hanno accessc diretto alla
          banca  dati  e  all'archivio  cartaceo  del  registro delle
          imprese  e, fino al termine di cui al comma 7, del registro
          delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia
          integrale  o  parziale  di  ogni  atto  per  il quale siano
          previsti  l'iscrizione  o  il  deposito,  con  le modalita'
          disposte dal regolamento di cui al comma 8.".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  28  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
          relativa  al  settore  del  commercio, a norma dell'art. 4,
          comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59):
              "Art.  28.  - 1. Il commercio sulle aree pubbliche puo'
          essere svolto:
                a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
                b) su qualsiasi area purche' in forma itinerante.
              2.  L'esercizio  dell'attivita'  di  cui  al comma 1 e'
          soggetto  ad  apposita  autorizzazione rilasciata a persone
          fisiche  o  a  societa'  di persone regolarmente costituite
          secondo le norme vigenti.
              3.  L'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  di
          vendita  sulle  aree  pubbliche  mediante  l'utilizzo di un
          posteggio  e'  rilasciata,  in  base alla normativa emanata
          dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed
          abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito
          del territorio regionale.
              4.  L'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  di
          vendita   sulle  aree  pubbliche  esclusivamente  in  forma
          itinerante  e'  rilasciata,  in base alla normativa emanata
          dalla  regione,  dal  comune nel quale il richiedente ha la
          residenza,   se   persona   fisica,   o   la  sede  legale.
          L'autorizzazione  di  cui  al  presente comma abilita anche
          alla  vendita  al  domicilio  del  consumatore  nonche' nei
          locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio,
          di cura, di intrattenimento o svago.
              5. Nella domanda l'interessato dichiara:
                a) di   essere  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
          all'art. 5;

                b) il settore o i settori merceologici e, qualora non
          intenda   esercitare  in  forma  itinerante  esclusiva,  il
          posteggio del quale chiede la concessione.
              6.  L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' sulle
          aree  pubbliche  abilita alla partecipazione alle fiere che
          si'  svolgono  sia nell'ambito della regione cui appartiene
          il  comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre
          regioni del territorio nazionale.
              7.  L'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  di
          vendita   sulle  aree  pubbliche  dei  prodotti  alimentari
          abilita  anche  alla  somministrazione  dei  medesimi se il
          titolare  risulta  in possesso dei requisiti prescritti per
          l'una    e    l'altra    attivita'.   L'abilitazione   alla
          somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul
          titolo autorizzatorio.
              8.  L'esercizio  del commercio sulle aree pubbliche dei
          prodotti  alimentari  e'  soggetto alle norme comunitarie e
          nazionali  che  tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le
          modalita'  di vendita e i requisiti delle attrezzature sono
          stabiliti   dal   Ministero   della  sanita'  con  apposita
          ordinanza.
              9.  L'esercizio del commercio disciplinato dal presente
          articolo  nelle  aree  demaniali  marittime  e' soggetto al
          nulla  osta  da  parte delle competenti autorita' marittime
          che  stabiliscono modalita' e condizioni per l'accesso alle
          aree predette.
              10.  Senza permesso del soggetto proprietario o gestore
          e'   vietato   il  commercio  sulle  aree  pubbliche  negli
          aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
              11.   I  posteggi,  temporaneamente  non  occupati  dai
          titolari  della  relativa  concessione  in un mercato, sono
          assegnati   giornalmente,   durante   il   periodo  di  non
          utilizzazione   da   parte   del   titolare,   ai  soggetti
          legittimati   ad   esercitare   il   commercio  sulle  aree
          pubbliche,  che vantino il piu' alto numero di presenze nel
          mercato di cui trattasi.
              12.   Le   regioni,   entro   un  anno  dalla  data  di
          pubblicazione   del  presente  decreto,  emanano  le  norme
          relative  alle  modalita' di esercizio del commercio di cui
          al  presente  articolo,  i  criteri  e  le procedure per il
          rilascio,  la  revoca  e  la  sospensione  nei  casi di cui
          all'art.  29, nonche' la reintestazione dell'autorizzazione
          in  caso  di cessione dell'attivita' per atto tra vivi o in
          caso  di morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi.
          Le regioni determinano altresi' gli indirizzi in materia di
          orari  ferma  restando  la  competenza in capo al sindaco a
          fissare i medesimi.
              13.  Le regioni, al fine di assicurare il servizio piu'
          idoneo  a  soddisfare  gli  interessi dei consumatori ed un
          adeguato  equilibrio  con  le altre forme di distribuzione,
          stabiliscono,  altresi',  sulla  base delle caratteristiche
          economiche del territorio secondo quanto previsto dall'art.
          6, comma 3, del presente decreto, della densita' della rete
          distributiva  e della popolazione residente e fluttuante, i
          criteri  generali  ai quali i comuni si devono attenere per
          la  determinazione  delle aree e del numero dei posteggi da
          destinare     allo    svolgimento    dell'attivita',    per
          l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati
          che  si  svolgono  quotidianamente  o  a  cadenza  diversa,
          nonche'   per   l'istituzione   di   mercati   destinati  a
          merceologie    esclusive.    Stabiliscono,   altresi',   le
          caratteristiche   tipologiche   delle   fiere,  nonche'  le
          modalita'  di  partecipazione  alle  medesime prevedendo in
          ogni caso il criterio della priorita' nell'assegnazione dei
          posteggi   fondato   sul   piu'  alto  numero  di  presenze

          effettive.
              14.  Le  regioni,  nell'ambito  del  loro  ordinamento,
          provvedono  all'emanazione  delle disposizioni previste dal
          presente  articolo  acquisendo  il  parere obbligatorio dei
          rappresentanti  degli  enti  locali  e  prevedendo forme di
          consultazione  delle organizzazioni dei consumatori e delle
          imprese del commercio.
              15.  Il  comune,  sulla base delle disposizioni emanate
          dalla  regione stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree
          da   destinare  all'esercizio  dell'attivita',  nonche'  le
          modalita'  di assegnazione dei posteggi, la loro superficie
          e  i  criteri  di  assegnazione  delle  aree riservate agli
          agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti. Al
          fine  di  garantire  il  miglior  servizio  da  rendere  ai
          consumatori  i  comuni  possono  determinare  le  tipologie
          merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.
              16.  Nella  deliberazione  di  cui  al comma 15 vengono
          individuate  altresi'  le  aree aventi valore archeologico,
          storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del
          commercio   di  cui  al  presente  articolo  e'  vietato  o
          sottoposto   a   condizioni   particolari   ai  fini  della
          salvaguardia  delle aree predette. Possono essere stabiliti
          divieti  e  limitazioni  all'esercizio  anche per motivi di
          viabilita',  di  carattere  igienico  sanitario o per altri
          motivi  di  pubblico interesse. Vengono altresi' deliberate
          le  norme  procedurali per la presentazione e l'istruttoria
          delle   domande  di  rilascio,  il  termine,  comunque  non
          superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro
          il  quale  le  domande devono ritenersi accolte qualora non
          venga comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte
          le  altre  norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza
          dell'azione   amministrativa   e   la   partecipazione   al
          procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive modifiche.
              17.  Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio
          commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari,
          le   regioni  e  i  comuni  possono  stabilire  particolari
          agevolazioni,  fino all'esenzione, per i tributi e le altre
          entrate   di   rispettiva   competenza   per  le  attivita'
          effettuate  su  posteggi  posti  in  comuni  e frazioni con
          popolazione   inferiore  a  3.000  abitanti  e  nelle  zone
          periferiche  delle  aree metropolitane e degli altri centri
          di minori dimensioni.
              18.  In caso di inerzia da parte del comune, le regioni
          provvedono   in   via   sostitutiva,   adottando  le  norme
          necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle
          norme comunali.".
              - Si  trascrive  il  testo  del  comma  2,  lettera d),
          dell'art.  4  del  suriportato decreto legislativo 31 marzo
          1998, n. 114:
              "2. Il presente decreto non si applica:
                a) - b) - c) (Omissis);
                d) ai  produttori  agricoli,  singoli  o associati, i
          quali  esercitino attivita' di vendita di prodotti agricoli
          nei  limiti  di  cui  all'art. 2135 del codice civile, alla
          legge  25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e
          alla   legge   9 febbraio   1963,   n.   59,  e  successive
          modificazioni;".