Art. 6. 
Utilizzazione  agricola  dei   terreni   demaniali   e   patrimoniali
                            indisponibili 
  1. Le disposizioni recate dalla legge 12 giugno  1962,  n.  567,  e
successive modificazioni, dalla legge 11  febbraio  1971,  n.  11,  e
successive modificazioni, dalla  legge  3  maggio  1982,  n.  203,  e
successive modificazioni, si applicano anche ai terreni  demaniali  o
soggetti al regime dei beni  demaniali  di  qualsiasi  natura  o  del
patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici,  territoriali
o non territoriali,  ivi  compresi  i  terreni  golenali,  che  siano
oggetto di affitto o di concessione amministrativa. 
  2. L'ente proprietario puo' recedere in  tutto  o  in  parte  dalla
concessione  o  dal  contratto  di  affitto  mediante  preavviso  non
inferiore  a  sei  mesi  e  pagamento  di  una  indennita'   per   le
coltivazioni in corso che vadano perdute nell'ipotesi che il  terreno
demaniale o equiparato o facente parte del  patrimonio  indisponibile
debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale  la
demanialita' o l'indisponibilita' e' posta. 
  3. Sui terreni di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi
soltanto i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni concordati
tra le parti o quelli eseguiti a  seguito  del  procedimento  di  cui
all'articolo 16 della legge 3 maggio 1982, n.  203.  In  quest'ultimo
caso l'autorita' competente non puo' emettere parere favorevole se  i
miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni  mantengono  la  loro
utilita' anche dopo la restituzione del terreno alla sua destinazione
istituzionale. 
  4. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, alla  scadenza
della concessione amministrativa o del contratto di affitto,  per  la
concessione e la locazione dei  terreni  di  loro  proprieta'  devono
adottare procedure di licitazione privata o trattativa privata. A tal
fine possono avvalersi della disposizione  di  cui  all'articolo  23,
terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal
primo comma dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203. 
 
          Note all'art. 6:
              - La  legge  12 giugno  1962,  n.  567, reca: "Norme in
          materia di affitto di fondi rustici".
              - Il  titolo  della  legge  11 febbraio 1971, n. 11, e'
          riportato in nota all'art. 5.
              - Il  titolo  della  legge  3 maggio  1982,  n. 203, e'
          riportato in nota all'art. 5.
              - Si  riporta  di  seguito  il testo dell'art. 16 della
          legge  3 maggio 1982, n. 203, il cui titolo e' riportato in
          nota all'art. 5:
              "Art. 16 (Miglioramenti, addizioni e trasformazioni). -
          Ciascuna  delle  parti puo' eseguire opere di miglioramento
          fondiario,  addizioni  e  trasformazioni  degli ordinamenti
          produttivi e dei fabbricati rurali, purche' le medesime non
          modifichino  la  destinazione  agricola  del  fondo e siano
          eseguite  nel  rispetto dei programmi regionali di sviluppo
          oppure,  ove  tali  programmi non esistano, delle vocazioni
          colturali delle zone in cui e' ubicato il fondo.
              La parte che intende proporre la esecuzione delle opere
          di  cui  al  primo  comma,  in  mancanza  di  un preventivo
          accordo,  deve comunicare all'altra parte e all'ispettorato
          provinciale  dell'agricoltura mediante lettera raccomandata
          con   avviso  di  ricevimento,  corredata  di  progetto  di
          massima, la natura, le caratteristiche e le finalita' delle
          opere di cui si chiede l'esecuzione all'altra parte.
              L'ispettorato  provinciale dell'agricoltura, non appena
          ricevuta  la  comunicazione  di  cui  al  comma precedente,
          convoca   le  parti,  che  possono  farsi  assistere  dalle
          rispettive organizzazioni professionali, ai fini di tentare
          un   accordo   in   ordine  alla  proposta  e  ai  connessi
          regolamenti  di  rapporti tra le parti. Nel caso in cui non
          si  raggiunga  tale  accordo, l'ispettorato, entro sessanta
          giorni  dal  ricevimento della comunicazione, si pronuncia,
          motivando  in  senso  favorevole o contrario in ordine alle
          opere richieste di cui al primo comma, riscontrata anche la
          congruita'   delle   medesime;  indica  altresi'  eventuali
          modificazioni  tecniche  al progetto presentato ed assegna,
          in  caso  di giudizio favorevole, un termine per l'inizio e
          la ultimazione delle opere.
              La   decisione   deve   essere   comunicata,   a   cura
          dell'ispettorato, ad entrambe le parti.
              Qualora  venga  adottata  una  decisione favorevole, il
          proprietario  del fondo deve fare conoscere, entro sessanta
          giorni  dalla  comunicazione  di  cui  al comma precedente,
          mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se
          egli stesso intenda eseguire le opere.
              In  caso  di  dichiarazione  negativa  o  di  silenzio,
          l'affittuario   puo'   procedere  senz'altro  anche  se  la
          proposta  delle  opere di cui al primo comma e' stata fatta
          dal  locatore,  alla  esecuzione delle medesime. Qualora il
          proprietario  comunichi  di  voler eseguire direttamente le
          opere  di  cui  al  primo  comma con le eventuali modifiche
          stabilite  dall'ispettorato,  deve  iniziare ed ultimare le
          relative  opere  entro  termini  assegnati dall'ispettorato
          stesso.
              Se  il proprietario non da' inizio alle opere di cui al
          primo comma o non le ultima entro i termini di cui al comma
          precedente,  l'affittuario  puo'  eseguirle  a  sue  spese.
          L'affittuario  e'  tenuto  a  comunicare  mediante  lettera
          raccomandata  con  avviso di ricevimento, al proprietario e
          all'ispettorato  la sua decisione di surrogarsi al locatore
          nella esecuzione o nel completamento delle opere.".