Art. 13.
                    Adempimenti della commissione
  1.   I   plichi  sono  tenuti  in  custodia  dal  segretario  della
commissione   e  sono  aperti,  esclusivamente  alla  presenza  della
commissione, quando essa deve procedere all'esame degli elaborati.
  2.  Al momento di procedere alla lettura e valutazione della prova,
il  presidente  appone  su  ciascuna  busta  grande,  man mano che si
procede  all'apertura  della  stessa, un numero progressivo che viene
ripetuto  su  ciascun foglio dell'elaborato e sulla busta piccola che
vi e' acclusa.
  3.  Tale  numero  e'  riprodotto su apposito elenco, destinato alla
registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati.
  4.  Al  termine  della  lettura collegiale di ciascun elaborato, la
commissione  procede  alla sua valutazione, attribuendo il punteggio.
Successivamente, al termine della valutazione di tutti gli elaborati,
si procede all'apertura delle buste piccole contenenti le generalita'
dei candidati:
    a) il  numero  segnato  sulla  busta  piccola  e'  riportato  sul
foglietto inserito nella stessa;
    b) nel  caso in cui siano previste sottocommissioni il presidente
provvede  alla  distribuzione degli elaborati. L'apertura della busta
piccola  avverra'  dopo l'attribuzione dei punteggi da parte di tutte
le sottocommissoni.