Art. 18.
                       Conferimento dei posti
  1.   Il   direttore   generale   dell'unita'   sanitaria  locale  o
dell'azienda  ospedaliera  riconosciuta la regolarita' degli atti del
concorso, li approva.
  2.  La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste  dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
  3.  Sono  dichiarati  vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi  a
concorso,  i  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di
merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n.
68,  o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve
di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
  4.  Si  applicano,  per  quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo  16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni.
  5.  La  graduatoria  di  merito  e' approvata con provvedimento del
direttore   generale  dell'unita'  sanitaria  locale  o  dell'azienda
ospedaliera, ed e' immediatamente efficace.
  6.  La  graduatoria  del  concorso  e'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della regione.
  7.  La  graduatoria  degli idonei rimane efficace per un termine di
ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture
di  posti  per  i  quali il concorso e' stato bandito ovvero di posti
della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed
entro  tale  termine  dovessero rendersi disponibili. In tale seconda
ipotesi   la   utilizzazione   avviene  nel  rispetto  del  principio
dell'adeguato  accesso  dall'esterno,  garantendo,  a  tal  fine,  la
prevista  percentuale  di  posti  per  gli idonei utilmente collocati
nella  graduatoria.  E' vietata l'utilizzazione della graduatoria per
la  copertura  dei  posti  istituiti  successivamente  alla  data  di
indizione del concorso.
 
          Nota all'art. 18:
              - Si riporta il testo degli articoli 5 e 16 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  487/1994  citato in
          premessa:
              "Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - 1. Nei
          pubblici   concorsi,   le  riserve  di  posti,  di  cui  al
          successivo  comma 3 del presente articolo, gia' previste da
          leggi  speciali  in  favore  di  particolari  categorie  di
          cittadino,  non  possono complessivamente superare la meta'
          dei posti messi a concorso.
              2.  Se,  in relazione a tale limite, sia necessaria una
          riduzione  dei  posti  da  riservare secondo legge, essa si
          attua  in  misura  proporzionale  per ciascuna categoria di
          aventi diritto a riserva.
              3.  Qualora  tra  i concorrenti dichiarati idonei nella
          graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
          piu'  categorie  che  danno  titolo a differenti riserve di
          posti,  si  tiene conto prima del titolo che da' diritto ad
          una maggiore riserva nel seguente ordine:
                1)   riserva   di   posti  a  favore  di  coloro  che
          appartengono  alle  categorie  di  cui  alla legge 2 aprile
          1968,  n.  482,  e  successive modifiche ed integrazioni, o
          equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli
          profili professionali o categorie nella percentuale del 15%
          senza  computare  gli  appartenenti  alle  categorie stesse
          vincitori del concorso;
                2)  riserva  di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65,
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari
          in  ferma  di  leva prolungata e di volontari specializzati
          delle  tre Forze armate congedati senza demerito al termine
          della  ferma  o rafferma contrattuale nel limite del 20 per
          cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;
                3)  riserva  del  2  per  cento dei posti destinati a
          ciascun  concorso,  ai  sensi  dell'art. 40, secondo comma,
          della  legge  20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficilali
          di    complemento    dell'Esercito,    della    Marina    e
          dell'Aeronautica  che  hanno  terminato  senza  demerito la
          ferma biennale.
              4.  Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi
          hanno  preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli
          sono  appresso  elencate.  A  parita' di merito i titoli di
          preferenza sono:
                1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
                2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
                3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
                4)  i  mutilati  ed invalidi per servizio nel settore
          pubblico e privato;
                5) gli orfani di guerra;
                6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
                7)  gli  orfani  dei  caduti per servizio nel settore
          pubblico e privato;
                8) i feriti in combattimento;
                9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra  o di altra
          attestazione  speciale  di merito di guerra, nonche' i capi
          di famiglia numerosa;
                10)  i  figli dei mutilati e degli invalidi di guerra
          ex combattenti;
                11)  i  figli dei mutilati e degli invalidi per fatto
          di guerra;
                12)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  per
          servizio nel settore pubblico e privato;
                13)  i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non
          risposati  e  le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
          dei caduti di guerra;
                14)  i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non
          risposati  e  le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
          dei caduti per fatto di guerra;
                15)  i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non
          risposati  e  le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
          dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
                16)  coloro  che  abbiano  prestato servizio militare
          come combattenti;
                17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a
          qualunque    titolo,    per    non    meno   di   un   anno
          nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
                18)  i  coniugati  e  i non coniugati con riguardo al
          numero dei figli a carico;
                19) gli invalidi ed i mutilati civili;
                20)  militari  volontari delle Forze armate congedati
          senza demerito al termine della ferma o rafferma.
              5.  A  parita'  di  merito e di titoli la preferenza e'
          determinata:
                a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente
          dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
                b) dall'aver   prestato   lodevole   servizio   nelle
          amministrazioni pubbliche;
                c) dalla maggiore eta'.".
              "Art.  16  (Presentazione dei titoli preferenziali e di
          riserva  nella  nomina).  -  1.  I  concorrenti che abbiano
          superato   la  prova  orale  dovranno  far  pervenire  alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione    pubblica,    per    i    concorsi    unici,   o
          all'amministrazione   interessata,  nel  caso  di  concorso
          espletato  dalla  medesima,  entro il termine perentorio di
          quindici  giorni  decorrenti dal giorno successivo a quello
          in  cui  hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta
          semplice  attestanti  il  possesso  dei  titoli di riserva,
          preferenza  e  precedenza,  a  parita'  di  valutazione, il
          diritto  ad usufruire dell'elevazione del limite massimo di
          eta',  gia'  indicati  nella  domanda,  dai  quali risulti,
          altresi',  il  possesso del requisito alla data di scadenza
          del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
          ammissione   al   concorso.   Tale  documentazione  non  e'
          richiesta  nei  casi in cui le pubbliche amministrazioni ne
          siano  in  possesso o ne possano disporre facendo richiesta
          ad altre pubbliche amministrazioni.
              2.  I candidati appartenenti a categorie previste dalla
          legge   2 aprile  1968,  n.  482,  che  abbiano  conseguito
          l'idoneita'   verranno  inclusi  nella  graduatoria  tra  i
          vincitori,  purche',  ai  sensi dell'art. 19 della predetta
          legge  n.  482,  risultino  iscritti negli appositi elenchi
          istituiti  presso gli uffici provinciali del lavoro e della
          massima  occupazione e risultino disoccupati sia al momento
          della  scadenza  del  termine  per  la  presentazione delle
          domande    di   ammissione   al   concorso   sia   all'atto
          dell'immissione in servizio.".
              - La  legge  12 marzo  1999, n. 68, reca: "Norme per il
          diritto al lavoro dei disabili".