Art. 22.
                    Servizio prestato all'estero
  1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri
dell'Unione   europea,   nelle  istituzioni  e  fondazioni  sanitarie
pubbliche  e  private  senza  scopo  di  lucro,  ivi  compreso quello
prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a
quello  prestato  dal  personale di ruolo, e' valutato con i punteggi
previsti  per  il  corrispondente  servizio  di  ruolo,  prestato nel
territorio  nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio
1960, n. 735.
  2.   Il   servizio  prestato  presso  organismi  internazionali  e'
riconosciuto  con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai
fini  della  valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma
1.
 
          Nota all'art. 22:
              - La  legge  26 febbraio  1987,  n.  49,  reca:  "Nuova
          disciplina  della  cooperazione  dell'Italia con i Paesi in
          via di sviluppo".
              - La    legge    10 luglio    1960,   n.   735,   reca:
          "Riconoscimento  del servizio sanitario prestato all'estero
          dai medici italiani negli ospedali all'estero".