Art. 22. Servizio prestato all'estero 1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale di ruolo, e' valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735. 2. Il servizio prestato presso organismi internazionali e' riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.
Nota all'art. 22: - La legge 26 febbraio 1987, n. 49, reca: "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo". - La legge 10 luglio 1960, n. 735, reca: "Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero dai medici italiani negli ospedali all'estero".